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Che manda eseguire l'accordo conchiuso colla Gran-Brettagna pel reciproco soccorso dei marinari abbandonati. (080U5567)

Preambolo
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



E' approvato ed avra' piena ed intera esecuzione l'accordo fra l'Italia e la Gran Brettagna, conchiuso a Londra addi' 8 giugno 1880, pel reciproco soccorso dei marinari abbandonati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 luglio 1880.

UMBERTO.

B. Cairoli

Visto - Il Guardasigilli
T. Villa.

Convenzione


CONVENZIONE fra l'Italia e la Gran Brettagna pel reciproco soccorso dei marinari abbandonati.

Il Governo di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda ed il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia, desiderando di addivenire ad accordi circa l'assistenza da darsi, in certi casi, ai marinari miserabili delle due nazioni, i sottoscritti, debitamente autorizzati a quest'effetto, hanno concordato quanto appresso:

Se un marinaro di uno degli Stati contraenti, dopo aver servito a bordo di un bastimento dell'altro Stato contraente, rimanga addietro in un terzo Stato o sue Colonie, o nelle Colonie dello Stato di cui il bastimento porta la bandiera, e il detto marinaro si trovi nell'indigenza in conseguenza di naufragio od altre cause, il Governo dello Stato di cui il bastimento porta la bandiera sara' obbligato a soccorrere il detto marinaro, finche' non rientri al servizio di qualche nave, o trovi altro impiego, od arrivi nel proprio Stato d'origine o sue Colonie, o muoia.

Cio' s'intende, pero', subordinato alla condizione che il marinaro il quale si trova in questa condizione profitti della prima occasione che gli si offre per comprovare il suo stato bisognoso e le cause di esso ai competenti funzionari dello Stato il di cui soccorso vien sollecitato, e che la miseria sia dimostrata essere la naturale conseguenza della cessazione del servizio a bordo del bastimento; altrimenti il predetto obbligo di prestare aiuto viene a cessare.

Il detto obbligo resta pure escluso se il marinaro abbia disertato o sia stato espulso dal bastimento per qualche atto delittuoso, o l'abbia lasciato per causa d'impotenza al servizio dipendente da malattie o ferite risultanti da sua propria colpa.

Il soccorso comprende mantenimento, vestiario, cura medica, medicine e spese di viaggio; in caso di morte dovranno pure pagarsi le spese funerarie.

Il presente accordo andra' in esecuzione il primo giorno di settembre 1880 e continuera' in vigore finche' una delle Parti contraenti non annunziera' all'altra, con preavviso di un anno, la sua intenzione di farlo cessare.

In fede di che i sottoscritti hanno firmato il presente accordo vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto, in doppio originale, a Londra, il giorno otto di giugno milleottocentottanta.

(L. S.) Luigi Federico Menabrea.
(L. S.) Granville.