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che estende alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno le norme per servizio internazionale contenute nella convenzione telegrafica di Pietroburgo approvata con decreto del 1° giugno 1876 (076U3296)

Art. 1.



Sono estese alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno le norme pel servizio internazionale contenute nella Convenzione telegrafica di Pietroburgo approvata col Nostro decreto del 1° giugno 1876 sopracitato e nel relativo regolamento; e sono approvate le norme speciali relative al servizio internazionale ed a quello interno che, firmate d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, sono annesse al presente decreto.