Che dichiara opera di pubblica utilita' la costruzione delle opere di difesa necessarie per lo sbarramento dei passi alpini e delle strade di accesso alle medesime. (075U2656)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Art. 2.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))