Col quale e' approvato il nuovo statuto dell'Accademia dei Lincei in Roma. (075U2385)
Preambolo
Visto il voto del Consiglio di Stato del 10 febbraio 1875;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE II Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' approvato lo statuto della R. Accademia dei Lincei in Roma, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.
Art. 2.
((La dotazione annua della suddetta Accademia e' stabilita in lire settantacinquemila (L. 75,000), che saranno prelevate dal capitolo 13 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1878 e dai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi)).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1875.
VITTORIO EMANUELE.
R. Bonghi.
Statuto
Statuto della Reale Accademia dei Licei.
I. - Costituzione dell'Accademia.
1. La Reale Accademia dei Lincei si compone di due classi: la prima delle scienze fisiche, matematiche e naturali; la seconda delle scienze morali, storiche e filologiche.
2. La classe di scienze fisiche, matematiche e naturali si compone di 40 soci nazionali, 10 soci stranieri e 60 corrispondenti.
La classe di scienze morali, storiche e filologiche si compone di 30 soci nazionali, 10 soci stranieri e 60 corrispondenti. I corrispondenti saranno per due terzi stranieri ed un terzo nazionali.
3. I corrispondenti per la classe di scienze fisiche, matematiche e naturali sono ripartiti come segue:
Matematica pura ed applicata ed astronomia, 18 corrispondenti;
Fisica e chimica, 15 id.;
Scienze naturali, 27 id.;
4. I corrispondenti per la classe di scienze morali, storiche e filologiche sono ripartiti come segue:
Filologia, archeologia e storia, 30 corrispondenti;
Scienze filosofiche e morali, 9 id.;
Scienze sociali e politiche, 21 id.
II. - Ufficiali dell'Accademia.
5. L'Accademia ha un presidente e un vicepresidente, appartenenti l'uno all'una e l'altro all'altra classe. Essa ha inoltre un amministratore.
Vengono eletti dall'Accademia a classi riunite; durano in ufficio quattro anni e possono essere rieletti.
6. Ciascuna classe ha un segretario ed un segretario aggiunto; essi rimangono in carica sei anni e possono essere rieletti.
7. Il presidente convoca e presiede le adunanze dell'Accademia e del Consiglio d'amministrazione. Assente, e' supplito dal vicepresidente ovvero dall'accademico il piu' anziano fra i presenti.
Rappresenta l'Accademia e ne firma la corrispondenza, salvo la parte delegata all'amministratore ed ai segretari.
8. Il presidente ed il vicepresidente dell'Accademia sono ciascuno presidenti della classe cui appartengono. Ognuno di essi convoca e presiede le adunanze della propria classe. Assenti, sono suppliti dal socio piu' anziano fra i presenti.
9. L'amministratore e' incaricato dell'amministrazione dell'Accademia, giusta le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione. Egli dirige la biblioteca e l'archivio dell'Accademia. Tiene la corrispondenza amministrativa delegatagli dal Consiglio d'amministrazione. Mantiene la disciplina fra gl'impiegati dell'Accademia. Assente, e' supplito dal piu' anziano dei segretari.
10. I segretari fanno il verbale e i rendiconti delle sedute delle classi dell'Accademia; provvedono alla stampa delle memorie e degli atti, salvo gli opportuni concerti coll'amministratore per la parte economica, e tengono la corrispondenza scientifica loro delegata dal presidente.
11. I segretari aggiunti suppliscono i segretari assenti, ed in ogni caso li coadiuvano.
III. - Elezioni.
12. Per l'elezione dei soci il presidente invita i soci nazionali della classe cui spetta il posto vacante e i soci stranieri che egli sapesse trovarsi in Italia, a proporre per iscritto, in un termine fissato, tre candidati. Secondo il maggior numero di voti cosi' riportati da ciascun candidato, il presidente propone ai soci come sopra una terna. Riuscira' eletto il candidato che in questa seconda votazione avra' riportato un numero di voti maggiore della meta' del numero dei votanti. Se niuno consegue questo numero di voti, la elezione e' rinviata a non meno di sei mesi.
13. Per l'elezione dei corrispondenti, il presidente indica ai soci, come all'articolo 12, la parte della scienza a cui deve appartenere l'eleggendo, e se questi debba essere nazionale o straniero. Ciascun socio propone entro il termine fissato una terna di candidati. Sara' eletto quello che riportera' maggiori voti.
14. L'elezione degli ufficiali dell'Accademia si fa nella seduta dell'Accademia, o della classe nel cui ordine del giorno essa sia stata indicata. Si procede ad un primo squittinio per schede, poscia, se nessuno ebbe la maggioranza dei voti dei presenti alla votazione, ad un secondo squittinio, e finalmente, se occorre, alla ballottazione fra i due, che nel secondo squittinio ebbero piu' voti.
15. La elezione dei soci effettivi, del presidente e del vicepresidente e' sottoposta alla approvazione del Re.
16. Fra i soci stranieri della classe di scienze morali, storiche e filologiche, saranno considerati come membri nati i presidenti e segretari degli Istituti archeologici, che governi esteri tengono in Roma.
IV. - Adunanze.
17. Le adunanze sono pubbliche, salvo quando si tratta di persone o di amministrazione.
Ogni mese si terra' una ordinaria seduta pubblica per ciascuna classe, a cominciare dal novembre e fino al giugno. Il presidente ed il vicepresidente possono convocare adunanze straordinarie, il primo dell'Accademia ed entrambi delle classi cui appartengono.
18. Alle adunanze prendono parte i soci effettivi, nazionali e stranieri, ed i corrispondenti. Alle votazioni prendono parte soltanto i soci effettivi della classe che tiene adunanza, tanto nazionali che stranieri.
19. L'autore di una memoria, la cui lettura sia deliberata dalla classe, sara' ammesso a leggerla egli stesso.
20. Il presidente puo' invitare i soci delle primarie Accademie scientifiche italiane, o straniere, che fossero presenti, a prender posto fra gli accademici, ed autorizzarli a dare lettura di qualche loro comunicazione.
21. Ai soci effettivi nazionali ed esteri che intervengono alle sedute ordinarie dell'Accademia, o della classe cui appartengono, e' assegnato un gettone, che sara' annualmente fissato in ragione dei mezzi di cui l'Accademia puo' disporre.
V. - Memorie e pubblicazioni.
22. L'Accademia pubblichera' ogni anno le memorie e relazioni lette nelle pubbliche adunanze ed un rendiconto delle comunicazioni fatte, delle discussioni, delle elezioni, delle corrispondenze scientifiche, e dei doni.
23. Per le memorie presentate da coloro che non sono soci dell'Accademia, il presidente della classe nomina una Commissione che riferisce intorno alla loro ammissibilita' alla lettura. Sulla proposta della Commissione si votera' per ballottaggio.
24. Fra le comunicazioni saranno anche inserite le note relative a lavori di persone estranee all'Accademia, le quali fossero presentate da un socio. Nella pubblicazione si indichera' il nome del presentante.
25. Non e' ammessa la lettura o la pubblicazione di memorie o comunicazioni, le quali non fossero inedite ed originali.
26. Il Consiglio d'amministrazione puo' proporre, che si stampi per sunto una memoria, la cui pubblicazione riuscisse troppo costosa per i mezzi di cui l'Accademia puo' disporre.
VI. - Premi.
27. L'Accademia conferisce premi alle memorie, che dietro concorso ne saranno credute meritevoli. La relazione sui medesimi sara' letta in adunanza delle due classi. Ed anche in adunanza delle due classi saranno determinati i temi di concorso e le somme destinate ai premi.
VII. - Amministrazione.
28. L'Accademia e' amministrata dall'amministratore, giusta le deliberazioni di un Consiglio di amministrazione composto degli ufficiali, ((di cui agli articoli 5 e 6)) .
29. L'amministratore nel prender possesso del suo ufficio riconosce e sottoscrive gli inventari degli averi, delle carte e della biblioteca dell'Accademia, e ne e' mallevadore, finche', cessato il suo ufficio, la responsabilita' non sia assunta dal suo successore.
30. L'amministratore propone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al Consiglio d'amministrazione, e questo ne fa relazione e proposta all'Accademia per le sue deliberazioni definitive, salve le approvazioni e i rendiconti prescritti dalle leggi.
31. A cura dell'amministratore saranno tenuti al corrente:
Il giornale ed il mastro delle entrate e delle spese;
Gl'inventari degli averi, delle carte e della biblioteca;
Il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione, i quali saranno firmati da lui e dal presidente;
La corrispondenza amministrativa ed i relativi registri.
32. A cura dei segretari saranno tenuti al corrente:
I libri dei verbali delle sedute dell'Accademia, o della classe, i quali saranno firmati da loro, e da chi presiede;
La corrispondenza scientifica delegata dal presidente, ed i relativi registri;
I documenti scientifici pervenuti all'Accademia finche', dopo la stampa delle relative memorie, non passino all'archivio.
VIII. - Impiegati.
33. L'amministratore ed i segretari saranno coadiuvati da un ragioniere e da un commesso, le cui attribuzioni saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.
IX. - Disposizioni particolari e transitorie.
34. I legati dell'attuale Accademia si riferiscono alla classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.
35. I soci dell'attuale Accademia saranno, salvo il caso di contraria opzione, attribuiti alla classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.
36. Il presidente ed il Comitato di amministrazione attuali rimangono in ufficio finche' non siano costituite le due classi come negli articoli seguenti.
37. I dieci soci che mancano agli attuali dell'Accademia, onde completare il numero fissato dall'art. 2 per la classe di scienze fisiche e matematiche, saranno designati dall'attuale Accademia colle norme vigenti.
38. Per la prima scelta dei soci della classe di scienze morali, storiche e filologiche si procedera' come segue. Ciascuna delle Accademie, od Istituti, cui si riferisce l'articolo 33 dello Statuto del Regno, e che attenda alle scienze sovra indicate, designera' un socio. Altrettanti ne eleggera' il Ministero della Pubblica Istruzione. Gli uni e gli altri unitamente ai soci dell'attuale Accademia che optassero per la classe di scienze morali, storiche e filologiche procederanno alla elezione di nuovi soci, ed in concorso dei nuovi eletti al complemento della classe.
39. Le mutazioni a questo statuto saranno fatte dopo uditi l'Accademia, la quale viene riconosciuta e dichiarata corpo morale autonomo, ed il Consiglio di Stato.
Roma, addi' 14 febbraio 1875.
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione
R. Bonghi.