Col quale vengono fatte alcune modificazioni alle costituzioni dell'accademia della Crusca di Firenze ed al ruolo normale del personale dell'accademia stessa. (075U2335)
Preambolo
Viste le costituzioni dell'Accademia della Crusca di Firenze, approvate con decreto del 9 agosto 1859 del Governo Toscano;
Visti il decreto del 4 luglio 1866 (num. MDCCLXXI parte supplementare) del Nostro luogotenente generale, e il Nostro decreto del 3 luglio 1870 (n. 5750);
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE II Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il Collegio degli accademici residenti della Crusca viene restituito al suo numero primitivo di dodici.
Art. 2.
I dodici accademici residenti hanno uno stipendio di lire mille per ciascuno; e quattro di essi particolarmente incaricati della compilazione del Vocabolario hanno per tale ufficio un soprasoldo di lire duemilasettecento ciascuno, aumentabile come e' detto in appresso.
Art. 3.
L'ufficio di compilatore e' incompatibile con qualsivoglia altro impiego.
Art. 4.
Se alcuno degli accademici residenti che tengono l'ufficio di compilatore rinunzi a questo, o per la causa suddetta, o per altra qualsiasi, si renda incapace di adempirlo, ei conserva la qualita' e lo stipendio di residente purche' abbia tenuto l'ufficio di compilatore almeno per dodici anni; e se l'ha tenuto per uno spazio minore, passa nell'albo degli accademici corrispondenti.
Art. 5.
Il soprasoldo di compilatore verra' aumentato di lire trecento alla pubblicazione di ciascun volume del Vocabolario, a cominciare dal volume III, che comprendera' il resto della lettera C; pero' fra un aumento e l'altro dovra' trascorrere un tempo non minore di tre anni; e gli accademici i quali saranno in seguito eletti all'ufficio di compilatore, cominceranno a goder l'aumento del soprasoldo alla pubblicazione del 1° volume che venga a luce dopo la loro elezione e intorno al quale abbiano essi lavorato almeno per due anni.
Il volume del Glossario, la cui pubblicazione si fa per fascicoli corrispondenti alle lettere gia' stampate del Vocabolario, non da' diritto ad aumento di soprasoldo.
Art. 6.
Il soprasoldo del segretario e' ridotto dalle lire millecinquecento alle lire cinquecento.
Art. 7.
Abolito il posto di terzo copista, e' ripristinato l'ufficio di commesso con l'annuo stipendio di lire duemiladugento.
Art. 8.
Presentemente essendo tredici gli accademici residenti, non avra' effetto il primo articolo, finche' non accada una vacanza nel loro Collegio; per la quale l'accademico meno anziano nell'ufficio entrera' a godere la provvisione accademica.
Art. 9.
Ai tre accademici residenti che prima del maggio 1874 si trovavano in ufficio di compilatori sara' applicato il disposto dell'articolo terzo allorquando il loro stipendio, computata la provvisione di accademico e il soprasoldo di compilatore venga ad essere non minore di lire cinquemila. Per altro anch'essi non potranno accettare nessun nuovo pubblico ufficio permanente, ne' uffici temporanei che gli impedissero d'attendere al lavoro accademico.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare.
Dato a Roma, addi' 3 gennaio 1875.
VITTORIO EMANUELE.
R. Bonghi.