Col quale e' assegnato il termine entro il quale gli Istituti di credito devono rientrare nei limiti della circolazione e del debito rispettivo stabilito dalla Legge 30 aprile 1874. (074U2220)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))