Che approva la Societa' per la bonifica dei terreni Ferraresi, sedente in Torino. (7200490R)
Preambolo
Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Societa' per la bonifica dei terreni Ferraresi;
Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio di Stato;
VITTORIO EMANUELE II Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La Societa' anonima per azioni al portatore, denominatasi Societa' per la bonifica dei terreni Ferraresi, sedente in Torino ed ivi costituitasi colle deliberazioni delle assemblee generali dei soci 26 giugno e 26 ottobre 1872, i di cui verbali sono compilati in forma di scrittura privata, e' autorizzata, e il suo statuto, contenuto e tenorizzato nel verbale dell'assemblea generale 26 ottobre 1872, e' approvato colle modificazioni prescritte dall'articolo 2 del presente Decreto.
Art. 2.
Le modificazioni da farsi allo statuto della Societa' sono le seguenti:
A) In fine dell'articolo 10 sono aggiunte queste parole: «per le obbligazioni che la Societa' deliberasse di emettere e' necessaria l'approvazione governativa.»
B) Nell'articolo 11, paragrafo n. 1, sono cancellate le parole «ai quali saranno dati nella proporzione delle respettive azioni uno o piu' titoli speciali e trasmissibili.»
C) Nell'articolo 15, alle parole «cinque Consiglieri» sono sostituite le parole «sei Consiglieri.»
D) Nell'articolo 24, alle parole «piu' di cento voti» sono sostituite le parole «piu' di venti voti.»
E) Nell'articolo 28, dopo le parole «e' convocata un'altra volta,» sono inserite queste: «prima che passi un mese.»
F) Nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, dopo le parole «venti azionisti,» sono inserite le parole «od un numero minore purche'.»
G) In fine dell'articolo 35 sono aggiunte queste parole: «se il numero dei componenti la Societa' fosse o divenisse minore di 30, dovranno intervenire alla adunanza tanti azionisti che rappresentino i tre quarti almeno del loro numero totale.»
Art. 3.
La Societa' contribuira' nelle spese degli Uffici d'ispezione per annue lire trecento, pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi' 22 dicembre 1872.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 4 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 13. Ayres.
Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli De Falco.
Castagnola.