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Che approva la Societa' per l'industria del ferro, sedente in Firenze. (7200445R)

Preambolo
Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Societa' per l'industria del ferro;
Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE II Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



La Societa' anonima per azioni al portatore, denominatasi Societa' per l'industria del ferro, sedente in Firenze ed ivi costituitasi per atto pubblico del di' 24 settembre 1872, rogato P. Capei, iscritto al n. 60 di repertorio, e' autorizzata, e il suo statuto, inserto all'atto costitutivo predetto, e' approvato colle modificazioni prescritte dall'articolo 2 del presente Decreto.

Art. 2.



Le modificazioni da farsi nello statuto della Societa' sono le seguenti:

A) I capoversi delle lettere c e d dell'articolo 5 sono soppressi e vi e' sostituito questo capoverso:

«c) Gli altri sette decimi saranno richiesti in seguito a deliberazione dell'assemblea generale a seconda delle esigenze sociali.»

B) Nell'articolo 35, dopo le parole «azioni da essi rappresentate,» sono inserite queste: «limitativamente agli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.»

Nello stesso articolo 35, alle parole «semplice maggioranza di voti» sono sostituite le parole «maggioranza assoluta dei voti.»

C) In fine dell'articolo 36 sono aggiunte le parole seguenti: «Alle stesse prescrizioni sono soggette le deliberazioni concernenti l'aumento del capitale e la proroga della durata sociale.

Tutte le deliberazioni contemplate da questo articolo non saranno esecutorie senza l'approvazione governativa.»

D) Nell'articolo 37, alle parole «deposito di dieci azioni» sono sostituite le parole «deposito di cinque azioni.» Alle parole «quante sono le decine d'azioni» sono sostituite le parole «ogni cinque azioni,» e nello stesso articolo 37, alle parole finali «piu' di venticinque voti» sono sostituite le parole «piu' di venti voti.»

E) In fine dell'articolo 44 e' aggiunta questa disposizione: «La Societa' pubblica ogni anno il suo bilancio appena abbia ricevuto l'approvazione dell'assemblea generale e ne trasmette copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.»

Art. 3.



La Societa' contribuira' nelle spese degli Uffici d'ispezione per annue lire 200, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e sii farlo osservare.

Dato a Napoli addi' 22 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 7 novembre 1872

Vol. 64 Atti dal Governo a c. 66. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

Castagnola.