Che stabilisce l'indennita' annua di lire 1,200 per ciascuno dei Membri del Consiglio di Stato, Presidenti di Sezione o Consiglieri della Corte d'Appello, designati quali Giudici al supremo Tribunale di Guerra e Marina, e quella di lire 800 per ognuno dei loro Supplenti presso lo stesso supremo Tribunale. (072U0674)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))