N NORME. red.it

Che approva la Societa' anonima sedente in Asti sotto il titolo di Banca agricola Astigiana. (7100076R)

Preambolo
Visti gli Statuti e gli atti relativi alla costituzione delola banca agricola Astigiana;
Visto il titolo VII, lib. I, del Codice di commercio;
Visti i Reali Decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Vista la Legge sul credito agrario in data 21 giugno 1869, n. 5160;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE II Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



La Societa' anonima per azioni nominative, con la denominazione di Banca agricola Astigiana, avente sede in Asti ed ivi, con l'istrumento pubblico del 25 gennaio 1871, rogato Migliassi, costituitasi per intraprendere le operazioni di credito agrario regolate dalla Legge del 21 giugno 1869, n. 5160, e' autorizzata; e gli statuti sociali, inserti all'atto costitutivo predetto, sono approvati con le infraprescritte modificazioni.

Art. 2.



Le modificazioni da farsi allo statuto della Societa' sono le seguenti:

A) In fine dell'articolo 6 sono aggiunte le parole: e di fare operazioni non contemplate dagli articoli 4 e 5 dello statuto.»

B) L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

«Articolo 12. Il capitale sociale e' di lire settecentomila, rappresentato da sette serie di duemila azioni ciascuna; esaurite e pagate queste per intero, potra' essere aumentato, mediante emissione di nuove serie di azioni, per deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino alla cifra di due milioni, salva l'approvazione del Governo per qualsiasi aumento di capitale oltre le lire settecentomila.»

C) In fine dell'articolo 16 e' aggiunta la disposizione seguente:

«Inoltre l'elenco nominativo dei soci, indicante il numero delle azioni possedute da ciascuno di essi, insieme col libro dei trapassi, dovra' stare continuamente esposto presso la sede e le succursali in luogo aperto al pubblico.»

D) Negli articoli 20 e 22, alle parole «cinque serie» sono sostituite le parole «sette serie.»

E) Ai paragrafi c, d, e ed f dell'articolo 24 sono

sostituiti i seguenti:

C) Determina l'aumento del capitale, salva l'approvazione governativa, alla maggioranza di due terzi dei voti.

D) Delibera, alla maggioranza di due terzi dei voti, sullo scioglimento della Societa' e, salva l'approvazione governativa, sulle variazioni da farsi allo statuto, sulla proroga della durata sociale oltre 50 anni, sulla fusione con altre Societa' di credito agrario governate dalla Legge 21 giugno 1869; inoltre per la validita' delle deliberazioni, di cui e' parola nel presente § d, e' necessario l'intervento all'adunanza di almeno trenta azionisti, che rappresentino non meno di un terzo del capitale sociale.»

F) Nell'articolo 28, alle parole «lettera e» si sostituiscono le parole «lettera d.»

G) Nell'articolo 29, alle parole «salva l'eccezione prevista all'articolo 24, lettera c,» sono sostituite le parole: «salve le eccezioni previste all'articolo 24, lettere c e d.»

H) Nell'articolo 31, alle parole «nella forma prescritta all'articolo 3 della Legge sul credito agrario» sono sostituite le altre: «secondo le norme dettate dall'articolo 5 della Legge sul credito agrario.»

Nel primo periodo dello stesso articolo 31 sono soppresse le parole «e tre sindaci,» e invece, dopo le parole «credito agrario,» e' aggiunta la disposizione seguente: «L'assemblea generale nomina anche tre sindaci.»

Art. 3.



La Banca e' ammessa a godere dei privilegi sanciti dalla Legge del 21 giugno 1869, n. 5160, a favore delle Societa' e degli Istituti di credito agrario.

Art. 4.



La Banca dovra' pubblicare mensilmente la situazione dei suoi conti, salva sempre l'osservanza dell'articolo 7 della Legge sul credito agrario.

Art. 5.



La Banca e' sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuira' nelle relative spese per annue lire trecento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi' 1° giugno 4871.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 15 giugno 1871

Reg. 56 Atti del Governo a c. 61. Ayres.

Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli De Falco

Castagnola.