N NORME. red.it

Relativo all'esercizio dello scalo detto del Passo Nuovo a San Pier d'Arena. (6902296R)

Art. 1.



L'esercizio dello scalo costruito nel porto di Genova dal Municipio di San Pier d'Arena in continuazione della strada ferrata concessagli colla Legge 23 maggio 1854, n. 1718, e rilevato in forza della Legge 4 luglio 1858, n. 2897, dal Governo, a cui e' ora subentrata la Societa' ferroviaria dell'Alta Italia per effetto della Convenzione annessa alla Legge 14 maggio 1865, n. 2279, continuera' ad essere effettuato secondo il Regolamento 4 luglio 1858, n. 2908, e sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni.