Che svincola dalle servitu' militari i terreni circostanti alle fortificazioni giudicate inutili per la difesa generale dello Stato. (6902184R)
Art. 1.
Cessano dall'essere considerate come piazze e posti fortificati le opere, torri e luoghi designati nello Elenco che fa seguito al presente Decreto, firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della Guerra.