Che sostituisce un nuovo articolo all'articolo IV dello statuto della Regia Accademia degli Avvalorati in Livorno. (6802036R)
Articolo unico.
All'articolo IV degli statuti della Regia Accademia degli Avvalorati in Livorno, approvato per Nostro Decreto 1° aprile 1868, inserito col n. MDCCCCLXXXVIII, della raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, e' sostituito il seguente:
« Gli accademici non possono oltrepassare il numero di sessanta, e debbono tutti avere titolo e condizione di perfetta rispettabilita' ed onoratezza. »
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi' 6 agosto 1868.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 21 agosto 1868
Reg. 43 Atti del Governo a c. 129. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
C. Cadorna.