Col quale e' stanziata la somma di lire cinquantamila per soccorsi da distribuirsi ai volontari poveri, rimasti feriti nei fatti d'arme avvenuti sul territorio Romano, non che alle vedove ed agli orfani dei deceduti. (067U4017)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))