Autorizza il Governo a dare esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay. (067U4055)
Art. 21
Art. 21.
I Consoli generali, i Consoli e Vice-Consoli dei due Paesi potranno dirigersi alle Autorita' della loro residenza, ed al bisogno, in mancanza di un Agente diplomatico della loro Nazione, ricorrere al Governo supremo dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni, per reclamare contro ogni infrazione venisse commessa dalle Autorita' o funzionari del detto Stato, dei Trattati o Convenzioni esistenti fra i due Paesi, o contro ogni altro abuso di cui avessero a dolersi i loro nazionali, ed avranno il diritto di fare tutti i passi giudicati necessari per ottenere pronta e buona giustizia.