Che riforma le Costituzioni della R. Accademia della Crusca per cio' che riguarda gli Accademici residenti. (6601771R)
Art. 1.
La condizione della origine Toscana richiesta per essere Accademico residente della Crusca, e' abolita; rimane ferma soltanto l'altra di avere stabile dimora in Firenze.