N NORME. red.it

Che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge sul contenzioso amministrativo. (065U2361)

Art. 21


Art. 21.

Ciascuna delle parti interessate potra' richiedere che gli atti accennati nel precedente articolo siano trasmessi di Ufficio alla Segreteria o Cancelleria del Tribunale o Corte, avanti cui intende di portare la causa.