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Provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffe'. (025U1929)

Art. 1.



E' proibito impiegare nella torrefazione del caffe' a scopo di vendita, e in operazioni successive a tale torrefazione, qualsiasi materia estranea al detto prodotto.

E' proibito altresi' aggiungere acqua al caffe' torrefatto, allo scopo di aumentarne il peso.

Potra' tuttavia essere consentito l'impiego di quelle sostanze che rispondano a riconosciute esigenze tecniche e commerciali. Le sostanze ammesse e le condizioni cui tale ammissione dovra' essere subordinata, saranno indicate dal Ministero dell'economia nazionale, in base alle facolta' ad esso conferite dall'art. 12 del presente decreto e previo parere di un Comitato tecnico, costituito secondo le norme regolamentari da emanare giusta il citato articolo.