N NORME. red.it

Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)

Art. 21.

Modifiche al codice della navigazione
1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119:
1) al primo comma, le parole: «o comunitari» sono sostituite dalle seguenti:
«, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi gia' riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo»;
b) all'articolo 120, primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119»;
c) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Modalita' delle annotazioni). - Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a cio' delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.
Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresi' a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.
Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge»;
d) dopo l'articolo 146 e' inserito il seguente:
«Art. 146-bis (Documenti per l'iscrizione). - Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:
a) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica o, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;
b) il certificato di stazza.
Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorita' consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica;
b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149;
c) il certificato di stazza, se la stazzatura e' stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139;
d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali.
Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).
Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti.
L'iscrizione di navi maggiori non puo' essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140»;
e) dopo l'articolo 152 e' inserito il seguente:
«Art. 152-bis (Iscrizione provvisoria). - Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:
a) copia del titolo di proprieta';
b) copia del passavanti provvisorio;
c) copia del certificato di stazza;
d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonche' l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.
La provvisorieta' della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione»;
f) all'articolo 156:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: «bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale»;
2) al comma 6, dopo le parole: «previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
3) al comma 8, dopo le parole: «qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato» sono inserite le seguenti: «non appartenente all'Unione europea»;
4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
Dell'avvenuta cancellazione e' data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto»;
g) all'articolo 169, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto»;
h) dopo l'articolo 169 sono inseriti i seguenti:
«Art. 169-bis (Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo). - Fermi restando gli standard definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:
a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice;
b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice;
c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;
d) il registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del presente codice;
f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice;
g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;
h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008;
l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004;
m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;
n) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;
o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con carattere cogente.
Art. 169-ter (Requisiti e specifiche). - Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento, della trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione, dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonche' dei software e degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorita' competenti, sono approvati con uno o piu' decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 169-quater (Norme fiscali). - Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui all'articolo 169-bis, in formato digitale, si provvede secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.
Art. 169-quinquies (Strumenti di pagamento). - Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
i) all'articolo 174, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico»;
l) all'articolo 175, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese»;
m) all'articolo 177 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo puo' essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali e' obbligatorio l'uso della lingua italiana.
Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.
Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che e' inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore puo' distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave»;
n) all'articolo 179, ai commi terzo, quarto e quinto, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante» e, al sesto comma, dopo le parole: «Il comandante di una nave diretta in un porto estero,» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante»;
o) all'articolo 569, secondo comma:
1) alla lettera d), dopo le parole: «l'importo» sono inserite le seguenti: «e la valuta»;
2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo»;
p) nella parte prima, libro terzo, titolo VI, capo II, dopo l'articolo 577 e' aggiunto il seguente:
«Art. 577-bis (Consolidamento dell'ipoteca). - In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia».
2. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quelli del personale operante nella navigazione marittima, all'articolo 4, primo comma, numero 1), della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per quanto riguarda la vista, tale requisito e' esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114».
Note all'art. 21: - Si riporta il testo degli , , , , , , , e , recante: « », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942, come modificato dalla presente legge: «Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati di eta' non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi gia' riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni. Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.». «Art. 120 (Cancellazione dalle matricole e dai registri). - Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi: a) morte dell'iscritto; b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attivita' marittima; c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119; d) perdita permanente dell'idoneita' fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali; e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole; f) cessazione dall'esercizio della navigazione. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.». «Art. 156 (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione). - 1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave. 2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti. 3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse modalita' qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione. 4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori. 5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario, la nave puo' essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell' , di cui al , a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalita' di presentazione della fideiussione. 6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall' , entro il termine di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla . 7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato non appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell' , e delle relative norme applicative. 8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell' , e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all' , e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione e' data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto. 9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali. 10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unita'.». «Art. 169 (Carte, libri e altri documenti). - Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo: a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilita'; i certificati di bordo libero e di galleggiabilita'; i certificati di visita; b) i documenti doganali e sanitari; c) il giornale nautico; d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti. Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca. Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto.». «Art. 174 (Contenuto del giornale nautico). - Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave. Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonche' gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento. Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione. Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna. Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico, Sul giornale di pesca sono annotati la profondita' delle acque dove si effettua la pesca, la quantita' complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.». «Art. 175 (Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico). - Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina. Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla , come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese.». «Art. 177 (Norme per la tenuta dei libri di bordo). - Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento. Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo puo' essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali e' obbligatorio l'uso della lingua italiana. Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi. Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che e' inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore puo' distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave.». «Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita' marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; dichiarazione sanitaria marittima. Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. All'arrivo in porto, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante comunica all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale. Prima della partenza, il comandante della naveo il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante inoltra all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. Il comandante di una nave diretta in un porto estero o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di arrivo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.». «Art. 569 (Documenti per la pubblicita' dell'ipoteca). - Chi domanda la pubblicita' dell'ipoteca deve presentare all'ufficio competente i documenti previsti dall' . La nota deve enunciare: a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli , ; b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante; c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; d) l'importo e la valuta della somma per la quale e' fatta la trascrizione; e) gli interessi e le annualita' che il credito produce; f) il tempo dell'esigibilita' del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo; g) gli elementi di individuazione della nave. Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l'atto di nazionalita', perche' su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perche' la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255». - Si riporta il testo dell' , recante: «Modifiche ed integrazioni del , convertito dalla , concernente l'accertamento della idoneita' fisica della gente di mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 novembre 1962, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. In caso di riconosciuta idoneita' fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico: 1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non e' suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti; per quanto riguarda la vista, tale requisito e' esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al ; 2) che il titolare non e' affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo. Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell' , puo' essere previsto un periodo di validita' piu' breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code.».