Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. (26G00071)
Art. 13
Articolo 13
Cooperazione doganale e agevolazione degli scambi
1. Le parti condividono esperienze e valutano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, migliorare la trasparenza della regolamentazione commerciale e sviluppare la cooperazione doganale, compresi meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca. Le parti cooperano al fine di agevolare l'attuazione dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi, entrato in vigore il 22 febbraio 2017. Le parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi, l'efficienza dei controlli e la lotta contro le frodi e le irregolarita' nel settore doganale.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilita' di concludere in futuro un protocollo di cooperazione doganale, che comprenda la mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.
Cooperazione doganale e agevolazione degli scambi
1. Le parti condividono esperienze e valutano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, migliorare la trasparenza della regolamentazione commerciale e sviluppare la cooperazione doganale, compresi meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca. Le parti cooperano al fine di agevolare l'attuazione dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi, entrato in vigore il 22 febbraio 2017. Le parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi, l'efficienza dei controlli e la lotta contro le frodi e le irregolarita' nel settore doganale.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilita' di concludere in futuro un protocollo di cooperazione doganale, che comprenda la mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.