N NORME. red.it

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. (26G00054)

Art. 1.

Disposizioni a tutela del diritto del minore ad una famiglia
1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo I-bis, dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalita' di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore.
2. Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunita' di tipo familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle comunita' e degli istituti medesimi nonche' il numero delle famiglie, delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2.
3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi.
4. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articolo»;
b) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario e' istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunita' di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.
2. Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota:
a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando la famiglia affidataria ovvero la comunita' di tipo familiare o l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, presso cui e' avvenuto il collocamento del minore, non appena comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione;
b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore;
c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione;
d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari;
e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore;
f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.
3. La cancelleria e' responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo.
4. Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera a).
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 1 nonche' quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dal presente articolo».
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all' recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991. - Il titolo I-bis della recante: «Diritto del minore ad una famiglia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983 reca: «Dell'affidamento del minore».