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Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee. (26G00024)

Art. 1.



Ambito di applicazione delle attivita'
della dimensione subacquea

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attivita' destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranita' o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attivita' militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attivita' svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attivita' di cui all'articolo 32, alle attivita' in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attivita' turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' : «Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».