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Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. (25G00153)

Art. 1.

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarieta', incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e' istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2.
All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» e' inserito il seguente capoverso: il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;
3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia e'»;
b)
nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia».
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», come modificato dalla presente legge: «Art. 2 Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno della festa, di San Giuseppe; il 25 aprile: Anniversario della Liberazione; il giorno di lunedi' dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1° maggio: Festa del Lavoro; il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia; il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.». - Si riporta il testo dell' recante: «Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena», come modificato dalla presente legge: «Art. 1 Il 4 ottobre e' considerato solennita' civile e giornata della pace, della fraternita' e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena, ai sensi dell' . In occasione della solennita' civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui la Santa Patrona d'Italia e' espressione.».