Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. (25G00153)
Art. 1.
Istituzione della festa nazionale
di San Francesco d'Assisi
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarieta', incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e' istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2.
All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» e' inserito il seguente capoverso: il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;
All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» e' inserito il seguente capoverso: il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;
3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia e'»;
all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia e'»;
b)
nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia».
nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2
Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa, di San Giuseppe;
il 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
il giorno di lunedi' dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1° maggio: Festa del Lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.».
- Si riporta il testo dell' recante: «Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
Il 4 ottobre e' considerato solennita' civile e giornata della pace, della fraternita' e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena, ai sensi dell' .
In occasione della solennita' civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui la Santa Patrona d'Italia e' espressione.».