Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021. (25G00115)
Art. 20
Articolo 20
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Le disposizioni transitorie che si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione figurano nell'Allegato.
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Le disposizioni transitorie che si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione figurano nell'Allegato.