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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate. (24G00115)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 107 del 9 maggio 2024. A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 2024
MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2024, N. 61

Alla rubrica del capo I, la parola: (APCSM)
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»;
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1480, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010
»;
al comma 4, le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: «Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al».

All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: «si provvede» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
»;
alla rubrica, dopo la parola: «Incremento» e' inserita la seguente: «del».

All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,»;
al comma 2, le parole: «Ai maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri».

Prima dell'articolo 5 sono inserite le seguenti parole: Capo III - Disposizioni finali