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Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (24G00108)

Art. 21.

Modifica alla legge 11 gennaio 2018, n. 6
1.
All'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo le parole: «51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,» sono inserite le seguenti: o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell' (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia), come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione). - 1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorita' proponente indica, oltre quanto previsto dall' , convertito, con modificazioni, dalla , e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge. 2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo e' trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all' , e , o all' , al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresi' al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilita', anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge. 3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore eta' in condizioni di disagio familiare o sociale, essa e' altresi' trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.».