Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. (23G00209)
Art. 21
Articolo 21.
Abolizione di restrizioni quantitative
1. Fatte salve disposizioni piu' favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni previste dal presente accordo.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non osta a che le parti possano vietare o imporre restrizioni su tali trasferimenti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, di tutela della salute e della vita di persone, animali o piante, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti.
Abolizione di restrizioni quantitative
1. Fatte salve disposizioni piu' favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni previste dal presente accordo.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non osta a che le parti possano vietare o imporre restrizioni su tali trasferimenti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, di tutela della salute e della vita di persone, animali o piante, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti.