N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. (23G00089)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:
a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione
1. Piena e intera esecuzione e' data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione 155

Art. 1

Convenzione 155

CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

_______
 1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di
Roma.

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1981 per la sua sessantasettesima sessione;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute, alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro, questione che costituisce il sesto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentoottantuno, la convenzione seguente, che verra' denominata Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica a tutte le branche di attivita' economica.
2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione puo', dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione banche specifiche di attivita' economica, come la navigazione marittima o la pesca, qualora l'applicazione della Convenzione a queste branche susciti problemi speciali di natura sostanziale.
3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovra', nel suo primo rapporto sull'applicazione della convenzione da presentare in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le branche di attivita' che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, descrivendo le misure adottate per assicurare una protezione sufficiente dei lavoratori nelle branche escluse, ed esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una piu' ampia applicazione.

Art. 2

Articolo 2

1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori nelle branche di attivita' economica coperte.
2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione puo', dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori qualora l'applicazione della Convenzione a queste categorie susciti problemi speciali di natura sostanziale.
3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovra', nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione da presentare in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le categorie limitate di lavoratori che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, e esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una piu' ampia applicazione.

Art. 3

Articolo 3

Ai fini della presente Convenzione:
a) l'espressione «branche di attivita' economica» copre tutte le branche nelle quali i lavoratori sono impiegati, ivi compreso la funzione pubblica;
b) il termine «lavoratori» significa tutte le persone impiegate, ivi compreso gli impiegati pubblici;
c) l'espressione «luogo di lavoro» significa ogni posto nel quale i lavoratori si devono trovare o si devono recare a causa del proprio lavoro e che sono collocati sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro;
d) il termine «requisiti» significa ogni disposizione alla quale la o le autorita' competenti hanno conferito forza di legge;
e) il termine «salute», in relazione al lavoro, non significa soltanto l'assenza di malattia o di infermita'; il termine include anche gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art. 4

Articolo 4

1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro dovra' definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro.
2. Lo scopo di questa politica sara' di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro, nella misura in cui cio' sia ragionevole e praticamente realizzabile.

Art. 5

Articolo 5

La politica menzionata all'articolo 4 dovra' tener conto dei grandi ambiti di azione indicati qui sotto, nella misura in cui essi influiscono sulla salute, sulla sicurezza dei lavoratori e sull'ambiente di lavoro:
a) la progettazione, il collaudo, la scelta, la sostituzione, l'istallazione, l'adattamento, l'utilizzo e la manutenzione dei componenti materiali del lavoro (luogo di lavoro, ambiente di lavoro, strumenti, macchinari e materiali, sostanze e agenti chimici, fisici e biologici, procedimenti lavorativi);
b) i legami esistenti tra i componenti materiali del lavoro e le persone che eseguono o supervisionano il lavoro nonche' l'adattamento dei macchinari, dei materiali, del tempo di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti lavorativi alle capacita' fisiche e mentali dei lavoratori;
c) la formazione e la formazione complementare necessaria, le qualifiche e la motivazione delle persone che intervengono, ad un titolo o ad un altro, perche' vengano conseguiti livelli di salute e di sicurezza sufficienti;
d) la comunicazione e la cooperazione a livello di gruppo di lavoro e d'impresa e a tutti gli altri livelli appropriati fino al livello nazionale incluso;
e) la protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti contro ogni misura disciplinare consecutiva ad azioni da loro effettuate a buon diritto conformemente alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra.

Art. 6

Articolo 6

La formulazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra dovra' precisare le funzioni e le responsabilita' rispettive, in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro, delle autorita' pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre persone interessate, tenendo conto del carattere complementare di queste responsabilita' nonche' delle condizioni e della prassi nazionale.

Art. 7

Articolo 7

La situazione in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro dovra' essere oggetto, ad intervalli appropriati, di un esame d'insieme o di un esame relativo a settori particolari per identificare i grandi problemi, stabilire i mezzi efficaci per risolverli e determinare l'ordine delle priorita' nelle misure da adottare, e valutare i risultati.

Art. 8

Articolo 8

Ogni Membro dovra', per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, adottare le misure necessarie per dare effetto all'articolo 4 qui sopra.

Art. 9

Articolo 9

1. Il controllo dell'applicazione delle leggi e delle regole relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente di lavoro dovra' essere assicurata tramite un sistema d'ispezione adeguato e sufficiente.
2. Il sistema di controllo dovra' prevedere sanzioni appropriate in caso di infrazione delle leggi o delle regole.

Art. 10

Articolo 10

Andranno adottate misure per fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori ed aiutarli a conformasi ai loro obblighi legali.

Art. 11

Articolo 11

Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra, l'autorita' o le autorita' competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti:
a) la definizione, laddove lo richiedono la natura e il grado dei rischi, delle condizioni che regolano la progettazione, la costruzione e l'adattamento delle imprese, l'avvio delle loro attivita', le trasformazioni importanti alle quali si devono sottoporre o ogni modifica della loro prima destinazione d'uso, nonche' la sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro e l'applicazione di procedure definite dalle autorita' competenti;
b) la definizione dei procedimenti lavorativi che vanno vietati, limitati o sottoposti ad autorizzazione o controllo dell'autorita' o delle autorita' competenti, nonche' la definizione delle sostanze e degli agenti a cui ogni esposizione va vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo dell'autorita' o delle autorita' competenti; vanno presi in considerazione i rischi per la salute causati all'esposizione simultanea a piu' sostanze o agenti;
c) l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) l'avvio di una inchiesta nel caso in cui un infortunio sul lavoro, o un caso di malattia professionale o ogni altro danno alla salute che sopraggiunge sul lavoro o in rapporto al lavoro sembri riflettere situazioni gravi;
e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra nonche' sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sugli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro;
f) tenuto conto delle condizioni e delle possibilita' nazionali, l'introduzione o lo sviluppo di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici, dal punto di vista del loro rischio per la salute dei lavoratori.

Art. 12

Articolo 12

Andranno prese misure, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, perche' le persone che progettano, fabbricano, importano, mettono in circolazione o cedono a qualsiasi titolo macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale:
a) si assicurino che, nella misura in cui cio' sia ragionevole e praticamente realizzabile, i macchinari, materiali o sostanze interessate non presentino pericoli per la salute e la sicurezza delle persone che ne faranno un uso corretto;
b) forniscano informazioni relative all'installazione e all'utilizzo corretto dei macchinari e dei materiali, all'uso corretto delle sostanze, ai rischi presentati dai macchinari e dai materiali e alle caratteristiche pericolose delle sostanze chimiche, agenti o prodotti fisici e biologici, nonche' istruzioni sul modo di premunirsi dai rischi conosciuti;
c) intraprendano studi e ricerche o siano al corrente in ogni altro modo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie ad adempiere gli obblighi risultanti dai punti a) e b) qui sopra.

Art. 13

Articolo 13

Un lavoratore che si e' ritirato da una situazione di lavoro per aver ragionevolmente considerato che questa situazione presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute dovra' essere protetto contro conseguenze ingiustificate, conformemente alle condizioni e alla prassi nazionale.

Art. 14

Articolo 14

Andranno prese misure per incoraggiare, in maniera conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, l'inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente lavorativo nei programmi di educazione e di formazione a tutti i livelli, incluso nell'insegnamento tecnico superiore, medico e professionale, in modo da rispondere ai bisogni di formazione di tutti i lavoratori.

Art. 15

Articolo 15

1. Per assicurare la coerenza della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra con le misure adottate in applicazione di questa politica, ogni Membro dovra', dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, se del caso, gli altri organismi appropriati, adottare disposizioni conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, per assicurare il coordinamento necessario tra le diverse autorita' e i diversi organismi incaricati di dare effetto alle parti II e III della Convenzione.
2. Ogniqualvolta lo richiedano le circostanze e lo permettano le condizioni e la prassi nazionale, queste disposizioni dovranno comportare l'istituzione di un organo centrale.

Art. 16

Articolo 16

1. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, i luoghi di lavoro, i macchinari, i materiali e i procedimenti lavorativi sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, le sostanze e agenti chimici, fisici e biologici sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute qualora venga garantita una protezione adeguata.
3. I datori di lavoro avranno l'obbligo di fornire, in caso di bisogno, indumenti e attrezzature di protezione appropriati per prevenire i rischi di infortuni o gli effetti dannosi per la salute, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile.

Art. 17

Articolo 17

Ogniqualvolta diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro, queste imprese dovranno collaborare per applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 18

Articolo 18

In caso di bisogno, i datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di prevedere misure per fronteggiare le situazioni di emergenza e gli infortuni, con mezzi sufficienti per prestare i primi soccorsi.

Art. 19

Articolo 19

Andranno prese disposizioni a livello dell'impresa secondo le quali:
a) i lavoratori, nel quadro del loro lavoro, coopereranno all'adempimento degli obblighi che spettano al datore di lavoro;
b) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa coopereranno con il datore di lavoro per tutto cio' che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
c) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa riceveranno una informazione sufficiente relativa alle misure adottate dal datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza; essi potranno consultare le loro organizzazioni rappresentative a proposito di questa informazione, a condizione di non divulgare segreti commerciali;
d) i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa riceveranno una formazione adeguata per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
e) i lavoratori o i loro rappresentanti e, a seconda dei casi, le loro organizzazioni rappresentative nell'impresa saranno abilitati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, ad esaminare ogni aspetto della salute e della sicurezza legato al proprio lavoro e verranno consultati dal datore di lavoro a tale proposito; a tale fine, si potra' richiede, di comune accordo, il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa;
f) il lavoratore segnalera' immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli sia ragionevolmente giustificato a considerare come rappresentare un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute; in caso di bisogno, fintantoche' il datore di lavoro non avra' adottato eventuali misure necessarie a porre rimedio alla situazione, egli non potra' chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione nella quale persisti un pericolo imminente e grave per la vita o la salute.

Art. 20

Articolo 20

La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa dovra' essere un elemento essenziale delle disposizioni prese in relazione all'organizzazione e ad altre materie, in applicazione degli articoli 16 a 19 qui sopra.

Art. 21

Articolo 21

Le misure di salute e di sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore.

Art. 22

Articolo 22

La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro.

Art. 23

Articolo 23

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Art. 24

Articolo 24

1. La presente Convenzione sara' vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa convenzione entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Art. 25

Articolo 25

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 26

Articolo 26

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.

Art. 27

Articolo 27

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di, denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 28

Articolo 28

Ogniqualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considerera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 29

Articolo 29

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 25 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarra' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Art. 30

Articolo 30

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.
Protocollo 155

Art. 1

Protocollo 155

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL 1981

______
 1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di
Roma.

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 3 giugno 2002 nella sua novantesima sessione;
Prendendo nota delle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 (qui di seguito « la Convenzione ») che prevede in particolare che:
« Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 [...], l'autorita' o le autorita' competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti:
[...]
c) l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
[...]
e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra nonche' sugli infortuni sul lavoro, i casi di malattie professionali e gli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro»;
Considerando il bisogno di rafforzare le procedure di registrazione e di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei sistemi di registrazione e di dichiarazione, di identificarne le cause e di elaborare misure preventive;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla registrazione e alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte avranno la forma di un protocollo relativo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, adotta, oggi venti giugno duemiladue, il protocollo seguente che verra' denominato Protocollo del 2002 relativo alla convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.

Articolo 1

Ai fini del presente Protocollo:
a) l'espressione «infortunio sul lavoro» significa ogni infortunio sopraggiunto al lavoro o in occasione del lavoro e che abbia causato lesioni mortali o non mortali;
b) l'espressione «malattia professionale» significa ogni malattia contratta in seguito ad una esposizione a fattori di rischio risultanti da una attivita' professionale;
c) l'espressione «evento pericoloso» significa ogni evento facilmente identificabile secondo la definizione data dalla legislazione nazionale, e che potrebbe essere causa di lesioni corporee o danni alla salute presso le persone al lavoro o nel pubblico;
d) l'espressione «infortunio durante il tragitto» significa ogni infortunio avente causato la morte o lesioni corporee, sopraggiunto durante il tragitto diretto tra il luogo di lavoro e:
i) il luogo di residenza principale o secondaria del lavoratore; o
ii) il luogo dove il lavoratore assume abitualmente i suoi pasti; o
iii) il luogo dove il lavoratore riceve abitualmente il suo salario.

Art. 2

Articolo 2

L'autorita' competente dovra', per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alle prassi nazionali, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative interessate, stabilire e riesaminare periodicamente le regole e procedure volte a:
a) la registrazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionale e, quando appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
b) la dichiarazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, quando appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale.

Art. 3

Articolo 3

Le regole e procedure di registrazione dovranno definire:
a) la responsabilita' dei datori di lavoro:
i) di registrare gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
ii) di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui meccanismi di registrazione;
iii) di assicurare la gestione adeguata di queste registrazioni e il loro utilizzo al fine di stabilire misure preventive;
iv) di astenersi di adottare misure disciplinari o di ritorsione nei confronti di un lavoratore che segnala un infortunio sul lavoro, una malattia professionale, un evento pericoloso, un incidente durante il tragitto o un caso di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
b) le informazioni da registrare;
c) la durata di conservazione delle registrazioni;
d) le misure volte ad assicurare la riservatezza dei dati personali e medici in possesso del datore di lavoro, in conformita' alla legislazione, alla regolamentazione, alle condizioni e alle prassi nazionali.

Art. 4

Articolo 4

Le regole e procedure di dichiarazione dovranno definire:
a) la responsabilita' dei datori di lavoro:
i) di dichiarare alle autorita' competenti o ad altri organismi preposti gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
ii) di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui casi dichiarati;
b) quando appropriato, le modalita' di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali da parte degli organismi di assicurazione, servizi sanitari sul lavoro, medici e altri organismi direttamente interessati;
c) i criteri in applicazione dei quali vanno dichiarati gli infortuni sul lavoro, le malattie professionale e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
d) il tempo utile per la dichiarazione.

Art. 5

Articolo 5

La dichiarazione dovra' includere dati su:
a) l'impresa, lo stabilimento e il datore di lavoro;
b) se del caso, le persone infortunate e la natura delle lesioni o della malattia;
c) il luogo di lavoro, le circostanze dell'infortunio o dell'evento pericoloso e, nel caso di malattia professionale, le circostanze dell'esposizione a rischi sanitari.

Art. 6

Articolo 6

Ogni Membro che ratifica il presente Protocollo dovra', in base alle dichiarazioni o ad altre informazioni disponibili, pubblicare statistiche annuali compilate in modo da rappresentare l'intero paese, relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e, quando appropriato, agli eventi pericolosi e agli infortuni durante il tragitto, nonche' la loro analisi.

Art. 7

Articolo 7

Le statistiche dovranno essere stabilite secondo sistemi di classifica compatibili con i piu' recenti sistemi internazionali pertinenti instaurati sotto gli auspici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro o di altre organizzazioni internazionali competenti.

Art. 8

Articolo 8

1. Un Membro puo' ratificare il presente Protocollo in concomitanza con la ratifica della Convenzione o ad ogni momento successivo alla ratifica della Convenzione, comunicando la ratifica formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione.
2. Il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, questo Protocollo entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato sara' vincolato dalla Convenzione cosi' come completata dagli articoli l a 7 del presente Protocollo.

Art. 9

Articolo 9

1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo puo' denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa e' aperta a denuncia, in conformita' al suo articolo 25, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato.
2. La denuncia della Convenzione, in conformita' al suo articolo 25, da parte di un Membro che ha ratificato il presente Protocollo comportera' di diritto la denuncia di questo Protocollo.
3. Ogni denuncia effettuata in conformita' ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avra' effetto un anno dopo la data di registrazione.

Art. 10

Articolo 10

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore.

Art. 11

Articolo 11

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunichera' al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformita' agli articoli precedenti.

Art. 12

Articolo 12

Il testo francese e il testo inglese del presente Protocollo faranno ugualmente fede.
Convenzione 187

Art. 1

Convenzione 187

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006

______
 1 Traduzione italiana non ufficiale, a cura dell'Ufficio ILO di
Roma.

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 31 maggio 2006, nella sua novantacinquesima sessione;
Riconoscendo l'estensione della diffusione a livello mondiale delle lesioni e malattie professionali e dei decessi riconducibili al lavoro nonche' la necessita' di perseguire l'azione volta a ridurre tali fenomeni;
Ricordando che la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e gli incidenti riconducibili al lavoro figura tra gli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro cosi' come enunciati nella sua Costituzione;
Riconoscendo che le lesioni e malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro hanno un effetto negativo sulla produttivita' e sullo sviluppo economico e sociale;
Prendendo nota del paragrafo III g) della Dichiarazione di Filadelfia, secondo la quale l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha il solenne obbligo di assecondare, nelle diverse nazioni del mondo, l'attuazione di programmi volti a realizzare una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in tutte le occupazioni;
Tenendo presente la Dichiarazione dell'ILO relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro e il suo seguito del 1998;
Prendendo nota della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 e la Raccomandazione (n. 164) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, e degli altri strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;
Ricordando che la promozione della sicurezza e della salute sul lavoro fa parte del programma dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per un lavoro dignitoso per tutti;
Ricordando le conclusioni relative alle attivita' normative dell'ILO in materia di sicurezza e di salute sul lavoro - una strategia globale, adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua 91ª sessione (2003), in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di vigilare a che venga riconosciuta alla sicurezza e alla salute sul lavoro una priorita' a livello nazionale;
Sottolineando l'importanza di promuovere in modo continuo una cultura della prevenzione nazionale in materia di sicurezza e di salute;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi quindici giugno duemilasei, la seguente convenzione che verra' denominata Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006.

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:
a) l'espressione «politica nazionale» significa la politica nazionale relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro e nel luogo di lavoro definita in conformita' ai principi dell'articolo 4 della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981;
b) l'espressione «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro» oppure «sistema nazionale» significa l'infrastruttura che costituisce il quadro principale per l'attuazione della politica nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro;
c) l'espressione «programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro» oppure «programma nazionale» significa ogni programma nazionale che include obiettivi da realizzare secondo un calendario predefinito, priorita' e mezzi di azione stabiliti in vista di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, nonche' mezzi destinati a valutare i progressi;
d) l'espressione «cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute» significa una cultura nella quale il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre viene rispettato a tutti i livelli, dove il governo, i datori di lavoro e i lavoratori si impegnano attivamente per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema di diritti, di responsabilita' e di obblighi definiti, e dove viene riconosciuta la massima priorita' al principio di prevenzione.

Art. 2


Articolo 2

1. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso l'elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative.
2. Ogni Membro deve adottare misure attive per realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro, tenendo conto dei principi enunciati negli strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
3. Ogni Membro deve valutare periodicamente quali misure potrebbero essere adottate per la ratifica delle convenzioni rilevanti dell'ILO relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative.

Art. 3


Articolo 3

1. Ogni Membro deve promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso l'elaborazione di una politica nazionale.
2. Ogni Membro deve promuovere e far progredire, a tutti i livelli rilevanti, il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
3. Nell'elaborare la propria politica nazionale, ogni Membro deve promuovere, alla luce delle condizioni e della prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative, principi di base quali: valutare i rischi o i pericoli riconducibili al lavoro; combattere alla fonte i rischi o i pericoli riconducibili al lavoro; e sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute, che includa l'informazione, la consultazione e la formazione.

Art. 4


Articolo 4

1. Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative.
2. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, in particolare:
a) la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
b) una o piu' autorita', o uno o piu' organismi, responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nominati in conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali;
c) meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione nazionale, ivi compresi i sistemi di ispezione;
d) misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, in quanto elementi essenziali di prevenzione sul luogo di lavoro.
e) 3. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, a seconda:
f) uno o piu' organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
g) servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
h) l'offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
i) servizi sanitari sul lavoro, in conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali;
j) la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
k) un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell'ILO;
l) disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali;
m) meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l'economia informale.

Art. 5


Articolo 5

1. Ogni Membro deve elaborare, attuare, controllare, valutare e riesaminare periodicamente un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative.
2. Il programma nazionale deve:
a) promuovere lo sviluppo di una culture nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute;
b) contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo, nella misura in cui cio' sia ragionevole e praticamente realizzabile, i pericoli e i rischi legati al lavoro, in conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali, per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro, e promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
c) essere elaborato e riesaminato in base ad una analisi della situazione nazionale in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, includendo una analisi del sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro;
d) prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso;
e) essere sostenuto, ove possibile, da altri programmi e piani nazionali complementari che aiuteranno a raggiungere progressivamente l'obiettivo di un luogo di lavoro sicuro e salubre.
3. Il programma nazionale deve ricevere ampia diffusione e, per quanto possibile, deve ricevere il sostegno delle piu' alte autorita' nazionali che provvederanno anche al suo avvio.

Art. 6


Articolo 6

La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro.

Art. 7


Articolo 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 8


Articolo 8

1. La presente Convenzione sara' vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Art. 9


Articolo 9

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell'arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10


Articolo 10

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.

Art. 11


Articolo 11

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunichera' al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformita' agli articoli precedenti.

Art. 12


Articolo 12

Ogniqualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considerera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 13


Articolo 13

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 9 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarra' in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Art. 14


Articolo 14

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2023
MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

Convention 155

Allegato

International Labour Conference
Conference internationale du Travail

Parte di provvedimento in formato grafico

Convention 187

International Labour Conference
Conference international du Travail

Convention 187

Parte di provvedimento in formato grafico