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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. (23G00086)

Accordo-Allegato


Allegato

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione ai sensi del presente Accordo devono essere depositate presso le Autorita' competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente.
Le istanze devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua spagnola per la Repubblica Dominicana:
1. la sceneggiatura del film;
2. un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico sia stato legalmente acquisito o in mancanza, un'opzione valida;
3. il contratto di coproduzione firmato con riserva di approvazione da parte delle Autorita' competenti, che deve specificare:
a. il titolo del film, almeno provvisorio;
b. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
c. il nome del regista (e' ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione);
d. il budget dell'opera;
e. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
f. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
g. l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera in proporzione ai rispettivi apporti;
h. una clausola che stabilisca le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
h.i) nel caso in cui l'Autorita' competente dell'una o dell'altra Parte non approvi l'istanza dopo avere esaminato l'incartamento completo;
h.ii) nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione nel territorio dell'una o dell'altra Parte;
h.iii) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano effettuati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 del presente Accordo;
i. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;
l. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
m. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;
4. il piano di finanziamento;
5. l'elenco degli elementi tecnici, creativi ed artistici e, per quanto concerne il personale, l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli assegnati agli attori;
6. il piano di lavorazione;
7. il contratto di distribuzione, se gia' stipulato.
Le Autorita' competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonche' chiarimenti ritenuti necessari.
Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, ma devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti prima dell'ultimazione della coproduzione.
La sostituzione di un coproduttore puo' essere ammessa solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti.
Le Autorita' competenti devono reciprocamente informarsi in merito alle decisioni assunte sui progetti presentati, allegando una copia della documentazione. Di regola, e' l'Autorita' competente relativa al coproduttore maggioritario a comunicare per prima il proprio parere all'Autorita' competente del coproduttore minoritario.