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Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo. (22G00055)

Art. 1.

Diritto di associazione sindacale
1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)).
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)).
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)).
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)).
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)).