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Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. (22G00009)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato

Art. 1

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni
relative ai beni culturali

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Essendo convinti che i beni culturali appartenenti ai popoli costituiscano una testimonianza unica e importante della cultura e dell'identita' di tali popoli e che formino il loro patrimonio culturale;

Preoccupati che i reati connessi ai beni culturali siano in crescita e che tali reati, in misura crescente, conducano alla distruzione del patrimonio culturale mondiale;

Considerando che i beni culturali ottenuti a seguito di scavi illegali e esportazioni o importazioni illecite vengono venduti in misura sempre crescente e attraverso differente modalita', anche tramite negozi di antiquariato e case d'asta nonche' su Internet;

Considerando che la criminalita' organizzata e' coinvolta nel traffico di beni culturali;

Preoccupati che i gruppi terroristici siano coinvolti nella distruzione intenzionale del patrimonio culturale e che utilizzino il commercio illecito di beni culturali come fonte di finanziamento;

Convinti della necessita' di una nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati riguardanti i beni culturali che stabilisca sanzioni penali a tale riguardo e che sostituira' la Convenzione europea sui reati relativi ai beni culturali (ETS n. 119), aperta per la firma a Delfi Il 23 giugno 1985;

Vista la Convenzione culturale europea (ETS No. 18, 1954), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (ETS No. 66, 1969, ETS n. 143, riveduta nel 1992), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (ETS n. 121, 1985) e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dei beni culturali per la societa' (CETS n. 199, 2005);

Vista la Convenzione europea sulla mutua assistenza in materia penale (STE n. 30, 1959) e la Convenzione europea sull'estradizione (STE n. 24, 1957);

Tenuto conto della risoluzione 2199 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7379ma riunione, il 12 febbraio 2015, in particolare i paragrafi 15, 16 e 17; la risoluzione 2253 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7587ma riunione, il 17 dicembre 2015, in particolare i paragrafi 14 e 15; la risoluzione 2322 (2016) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7831ma riunione, il 12 dicembre 2016, in particolare il paragrafo 12; la risoluzione 2347 (2017) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7907ma riunione, il 24 marzo 2017;

Tenuto conto anche della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954), del suo Primo Protocollo (1954) e del Secondo Protocollo (1999); della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' di beni culturali (1970) e le relative Linee Guida operative, adottate nel 2015 dalla terza riunione degli Stati Parti; della Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale (1972); della convenzione UNIDROIT sugli oggetti culturali rubati o illegalmente esportati (1995); della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (2000) e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001);

Tenendo anche presente la risoluzione 2057 (2015) sul patrimonio culturale in situazioni di crisi e post-crisi, adottata dalla Commissione Permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 maggio 2015;

Tenuto conto delle Linee Guida internazionali per la prevenzione e la reazione della giustizia penale in relazione alla tratta di beni culturali e altri reati connessi, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 69/196 del 18 dicembre 2014;

Considerando che lo scopo della presente Convenzione e' quello di proteggere i beni culturali attraverso la prevenzione e la lotta contro i reati di natura culturale;

Riconoscendo che, per combattere efficacemente reati relativi ai beni culturali, occorre incoraggiare una stretta cooperazione internazionale tra gli Stati membri e non membri del Consiglio d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Scopo della Convenzione

1. Lo scopo della presente Convenzione e' quello di:
a. prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, rendendo reati determinati comportamenti;
b. rafforzare l'attivita' di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali;
c. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali;
e proteggere in questo modo i beni culturali.

2. Al fine di garantire l'effettiva attuazione ad opera delle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, si istituisce un meccanismo per i seguiti.

Art. 2

Articolo 2 - Campo di applicazione e utilizzo dei termini

1. La presente Convenzione si applica alle attivita' di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati di cui alla Convenzione relativi a beni culturali mobili e immobili.

2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "beni culturali" indica:
a. in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto, situato sulla terra o sott'acqua oppure rimosso da tale terreno o superficie subacquea, che sia, per motivi religiosi o secolari, classificato, definito o specificamente designato da qualsiasi Parte della presente Convenzione o della Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' di beni culturali come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartiene alle seguenti categorie:
(a) rari collezioni e campioni zoologici, botanici, mineralogici e anatomici e oggetti di interesse paleontologico;
(b) beni legati alla storia, compresa la storia della scienza e della tecnologia e della storia militare e sociale, alla vita dei leader nazionali, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti e di eventi di importanza nazionale;
(c) prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche;
(d) elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati;
(e) antichita' che hanno piu' di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni;
(f) oggetti di interesse etnologico;
(g) beni di interesse artistico, quali:
i) quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano);
ii) opere originali di arte statuaria e scultura in qualsiasi materiale;
iii) incisioni originali, stampe e litografie;
iv) assemblaggi artistici originali e montature in qualsiasi materiale;
(h) manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni;
(i) affrancature, marche e francobolli simili, singolarmente o in collezioni;
(j) archivi, compresi gli archivi sonori, fotografici e cinematografici;
(k) elementi di mobilio che hanno piu' di cento anni e antichi strumenti musicali;
b. in relazione ai beni immobili, qualsiasi monumento, gruppo di edifici, siti o strutture di qualsiasi altro tipo, sia su terra che sott'acqua, che siano, per motivi religiosi o secolari, definiti o specificamente designati da qualsiasi Parte della presente Convenzione o da qualsiasi Parte della Convenzione dell'UNESCO del 1970 come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, l'arte o la scienza o che siano elencati in conformita' all'articolo 1 e all'articolo 11 (paragrafi 2 o 4) della Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale.

Art. 3

Articolo 3 - Furto e altre forme di appropriazione indebita

Ciascuna Parte provvede affinche' le fattispecie penali del furto e le altre forme di appropriazione illegale dei beni previste dal diritto penale nazionale si applichino ai beni culturali mobili.

Art. 4

Articolo 4 - Scavo e rimozione illegali

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato nel proprio ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente:
a. lo scavo in terreni o sott'acqua con il fine di trovare e rimuovere beni culturali senza l'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo si e' svolto;
b. la rimozione e la detenzione di beni culturali a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui lo scavo e' stato effettuato;
c. la detenzione illegale di beni culturali mobili ottenuti a seguito di scavi avvenuti in conformita' all'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo e' stato effettuato.

2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziche' sanzioni penali.

Art. 5

Articolo 5 - Importazione illegale

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato, se realizzata intenzionalmente, l'importazione di beni culturali mobili qualora essa sia vietata dalla legislazione nazionale in quanto il bene mobile risulta:
a. rubato in un altro Stato;
b. ottenuto a seguito di scavi o conservato in una delle circostanze descritte all'articolo 4 della presente Convenzione;
c. esportato in violazione della legge dello Stato che lo ha classificato, definito o specificamente designato come bene culturale in conformita' all'articolo 2 della presente Convenzione;
se il trasgressore era a conoscenza del fatto che il bene culturale era stato rubato, ottenuto a seguito di scavi o esportato in violazione della legge di tale altro Stato.

2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziche' sanzioni penali.

Art. 6

Articolo 6 - Esportazione illegale

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato secondo il suo diritto interno l'esportazione di beni culturali mobili, se tale esportazione e' vietata o svolta senza l'autorizzazione richiesta dal diritto nazionale ed e' commessa intenzionalmente.

2. Ciascuna Parte considera di adottare le misure necessarie per applicare il paragrafo 1 del presente articolo anche ai beni culturali mobili che sono stati importati illegalmente.

Art. 7

Articolo 7 - Acquisizione

1. Ciascuna Parte provvede ad assicurare che l'acquisizione di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte negli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione costituisca un reato secondo la sua legislazione nazionale, quando la persona e' a conoscenza della provenienza illecita del bene.

2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunita' di adottare le misure necessarie affinche' il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'acquisto di quel bene.

Art. 8

Articolo 8 - Immissione sul mercato

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte agli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione, qualora la persona sia a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale.

2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunita' di adottare le misure necessarie affinche' il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'immettere quel bene sul mercato.

Art. 9

Articolo 9 - Falsificazione di documenti

Ciascuna Parte provvede affinche' la formazione di documenti falsi e la alterazione di documenti relativi ai beni culturali mobili costituiscano reati ai sensi della legislazione nazionale, qualora tali azioni perseguano lo scopo di presentare i beni come di provenienza lecita.

Art. 10

Articolo 10 - Distruzione e danni

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reati nel suo ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente:
a. la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili, indipendentemente dalla proprieta' di tali beni;
b. la rimozione illegale, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento di beni culturali mobili o immobili, al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tale elemento in une delle circostanze descritte agli articoli 5, 6 e 8 della presente Convenzione.

2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo o di applicarlo solo in alcuni casi o condizioni specifiche o nei casi in cui il bene culturale sia stata distrutto o danneggiato dal proprietario del bene culturale o con il consenso del proprietario.

Art. 11

Articolo 11 - Concorso e tentativo

1. Ciascuna Parte provvede affinche' il concorso nella commissione di un reato di cui alla presente Convenzione costituisca anch'esso un reato ai sensi del diritto interno.

2. Ciascuna Parte provvede affinche' il tentativo, posto in essere con intenzionalita', di commettere uno dei reati di cui alla presente Convenzione, ad eccezione di quelli definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a., e all'articolo 8, costituisca anch'esso un reato secondo la legge nazionale.

3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in alcuni casi o condizioni specifiche la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a.

Art. 12

Articolo 12 - Giurisdizione

1. Ciascuna Parte prende le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione sui i reati di cui alla presente Convenzione, quando il reato e' commesso:
a. nel suo territorio;
b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte;
c. a bordo di un velivolo registrato in base alla legislazione di tale Parte o
d. da uno dei suoi cittadini.

2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, quando il reo e' presente nel suo territorio e non puo' essere estradato in un altro Stato, esclusivamente sulla base della sua nazionalita'.

3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o applicare solo in casi o condizioni specifiche, le norme di competenza di cui al paragrafo 1 lettera d., del presente articolo.

4. Se piu' Parti richiedono di esercitare la loro giurisdizione su uno stesso reato di cui alla presente Convenzione, le Parti interessate, se del caso, si consultano per stabilire chi di loro abbia la competenza piu' appropriata per l'azione giudiziaria.

5. Fatta salva la normativa generale del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una parte in conformita' della legislazione nazionale.

Art. 13

Articolo 13 - Responsabilita' delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per reati di cui alla presente Convenzione, quando commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che abbia agito individualmente o come parte di un organo della persona giuridica e che abbia, con riferimento alla persona giuridica, un ruolo di guida basato su:
a. un potere di rappresentanza della persona giuridica;
b. l'autorita' di prendere decisioni a nome della persona giuridica;
c. l'autorita' di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinche' una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 del presente articolo che agisca sotto la sua autorita' ha reso possibile la commissione di un reato di cui alla presente Convenzione a vantaggio di detta persona giuridica.

3. Conformemente ai principi propri dell'ordinamento di ciascuna Parte, la responsabilita' di una persona giuridica puo' essere penale, civile o amministrativa.

4. Tale responsabilita' non pregiudica la responsabilita' penale di una persona fisica che abbia commesso il reato.

Art. 14

Articolo 14 - Sanzioni e misure

1. Ciascuna Parte provvede affinche' i reati di cui alla presente Convenzione, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravita' del reato. Tali sanzioni comprendono, ad eccezione dei reati di cui all'articolo 4 paragrafo 1 lettera a., e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b. e c)., della presente Convenzione, anche sanzioni che comportano la privazione della liberta' che possono dare luogo all'estradizione.

2. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali ed eventualmente altre misure quali:
a. l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attivita' commerciale;
b. l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici;
c. la messa sotto controllo giudiziario;
d. un ordine giudiziario di liquidazione.

3. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire il sequestro e la confisca di:
a. strumenti utilizzati per commettere reati di cui alla presente Convenzione;
b. proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi.

4. Ciascuna Parte, quando un bene culturale e' stato sequestrato nel corso di un procedimento penale, ma non e' piu' necessario ai fini del procedimento, si impegna ad applicare, a seconda dei casi, il suo diritto penale procedurale o altra legge nazionale o i trattati internazionali applicabili quando decide di consegnare tale bene allo Stato che lo aveva designato, classificato o definito come bene culturale in conformita' all'articolo 2 della presente Convenzione.

Art. 15

Articolo 15 - Circostanze aggravanti

Ciascuna Parte provvede affinche' le seguenti circostanze, nella misura in cui esse non facciano gia' parte degli elementi costitutivi del reato, possano essere prese in considerazione, conformemente alle rilevanti disposizioni del diritto interno, come circostanze aggravanti nella determinazione delle sanzioni relative ai reati di cui alla presente Convenzione:
a. il reato e' stato commesso da persone che abusano della fiducia loro posta in qualita' di professionisti;
b. Il reato e' stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della protezione di beni culturali mobiliari o immobile, se si e' intenzionalmente astenuto dal svolgere correttamente le proprie funzioni con il fine di ottenere un vantaggio o una prospettiva indebita;
c. il reato e' stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
d. l'autore e' stato precedentemente condannato per uno dei reati di cui alla presente Convenzione.

Art. 16

Articolo 16 - Precedenti sentenze adottate da un'altra Parte

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per prevedere la possibilita' di prendere in considerazione, con riferimento ai reati di cui alla presente Convenzione, le sentenze definitive adottate da un'altra Parte nella definizione delle sanzioni.

Art. 17

Articolo 17 - Avvio del procedimento

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per assicurare che le indagini o il perseguimento dei reati di cui alla presente Convenzione non debbano essere subordinati a una denuncia.

Art. 18

Articolo 18 - Indagini

Ciascuna Parte prendera' in considerazione l'opportunita' di adottare misure legislative e di altro tipo per garantire che le persone, le unita' o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali o che siano addestrati a tal fine.

Art. 19

Articolo 19 - Cooperazione internazionale in materia penale

1. Le Parti cooperano tra loro, nella misura piu' ampia possibile, per la conduzione delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati di cui alla presente Convenzione, inclusi il sequestro e la confisca, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione e in conformita' ai rilevanti strumenti e accordi internazionali e regionali applicabili in base ad una legislazione uniforme o alla reciprocita' o alla loro legislazione nazionale.

2. Se una Parte per cui l'estradizione o la mutua assistenza legale in materia penale e' subordinata all'esistenza di un Trattato riceve una richiesta di estradizione o di assistenza legale in materia penale da un'altra Parte con la quale non ha stipulato tale Trattato, la Parte puo', agendo nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e della sua legislazione interna, considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione o l'assistenza legale in materia penale in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e puo' applicare a tal fine, mutatis mutandis, gli articoli 16 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalita' transnazionale.

Art. 20

Articolo 20 - Misure a livello nazionale

Ciascuna delle Parti dovra', tenendo conto degli obblighi previsti dai trattati internazionali applicabili, adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per:
a. istituire o sviluppare inventari o banche dati dei propri beni culturali definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente Convenzione;
b. introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, compreso un sistema per il quale l'importazione e l'esportazione di beni culturali mobili siano soggetti all'emissione di certificati specifici;
c. introdurre disposizioni di due diligence per i concessionari di arte e antichita', case d'asta e altri registrazioni per le loro transazioni. Questi registri devono essere messi a disposizione delle autorita' competenti in conformita' della legislazione nazionale;
d. istituire un'autorita' nazionale centrale o autorizzare le autorita' esistenti e istituire altri meccanismi al fine di coordinare le attivita' connesse alla tutela dei beni culturali;
e. consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su Internet;
f. consentire la segnalazione obbligatoria alle autorita' competenti della scoperta casuale di beni culturali appartenenti al patrimonio archeologico;
g. promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico in materia di protezione dei beni culturali e dei pericoli che i reati contro gli stessi comportano;
h. garantire che i musei e le istituzioni analoghe la cui politica di acquisizione sia sotto il controllo dello Stato non acquisiscano beni culturali prelevati illecitamente e forniscano informazioni e formazione ai funzionari competenti per la prevenzione e la lotta contro i reati connessi ai beni culturali;
i. incoraggiare musei e istituzioni simili, la cui politica di acquisizione non sia sotto il controllo dello Stato, a conformarsi alle norme etiche esistenti in materia di acquisizione di beni culturali mobili e comunicare alle competenti autorita' ogni sospetto di traffico di beni culturali;
j. incoraggiare i fornitori di servizi Internet, piattaforme internet e venditori web-based a cooperare per prevenire il traffico di beni culturali, partecipando all'elaborazione e all'attuazione delle politiche rilevanti a tal fine;
k. impedire che i porti franchi vengano utilizzati per la tratta di beni culturali attraverso misure legislative o incoraggiandoli a stabilire ed attuare efficacemente le norme interne attraverso l'autoregolamentazione;
l. migliorare la diffusione di informazioni relative a qualsiasi bene culturale che sia stato oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione alle sue autorita' doganali e di polizia al fine di prevenire il traffico di questi beni culturali.

Art. 21

Articolo 21 - Misure a livello internazionale

Ciascuna Parte collaborera' nella maniera piu' ampia possibile al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. In particolare, gli Stati Parti dovranno:
a. promuovere la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e recuperati nel loro territorio;
b. contribuire alla raccolta internazionale dei dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o banche dati sui beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e - o contribuendo a inventari internazionali o database, come il database Interpol sulle opere d'arte rubate;
c. agevolare la cooperazione allo scopo di proteggere e preservare i beni culturali anche in situazioni di instabilita' o conflitto.

Art. 22

Articolo 22 - Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti e' composto da rappresentanti di tutte le Parti della presente Convenzione.

2. Il Comitato delle Parti e' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si terra' entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per il suo decimo firmatario che l'abbia ratificata. Esso si riunira' successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Comitato delle Parti e' assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Il Comitato delle Parti puo' proporre al Comitato dei Ministri modalita' per il coinvolgimento di esperti ai fini della piena attuazione della Convenzione.

Art. 23

Articolo 23 - Altri rappresentanti

1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Comitato europeo per i problemi della criminalita' (CDPC) e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio (CDCPP) nominano ciascuno un rappresentante al Comitato delle Parti in modo da contribuire ad un approccio multisettoriale e multidisciplinare.

2. Il Comitato dei Ministri puo' invitare altri organi del Consiglio d'Europa a nominare un rappresentante al Comitato delle Parti, previa consultazione della commissione.

3. I rappresentanti degli organismi internazionali competenti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa.

4. I rappresentanti degli organi competenti ufficiali delle Parti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa.

5. I rappresentanti della societa' civile, e in particolare delle organizzazioni non governative, possono essere ammessi come osservatori al comitato delle parti secondo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa.

6. Nella nomina dei rappresentanti di cui ai paragrafi dal 2 al 5 del presente articolo deve essere garantita una rappresentanza equilibrata dei diversi settori e discipline.

7. I rappresentanti nominati ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Art. 24

Articolo 24 - Funzioni del Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti vigila sull'attuazione della presente Convenzione. Il suo regolamento stabilisce una procedura per valutare l'attuazione della presente Convenzione.

2. Il Comitato delle Parti agevola la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra gli Stati per migliorare la loro capacita' di prevenire e combattere la tratta di beni culturali. Il Comitato puo' avvalersi delle competenze di altri Comitati e organi del Consiglio d'Europa.

3. Inoltre, il Comitato delle Parti, se del caso, puo':
a. agevolare l'effettivo uso e attuazione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di eventuali problemi che possono sorgere e gli effetti di qualunque dichiarazione o riserva sollevata conformemente alla presente Convenzione;
b. esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni su importanti sviluppi giuridici, politici o tecnologici;
c. formulare raccomandazioni specifiche alle Parti in merito all'attuazione della presente Convenzione.

4. Il Comitato europeo per i problemi della criminalita' e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio sono tenuti periodicamente informati sulle attivita' di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 25

Articolo 25 - Rapporti con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali alle quali le Parti della presente Convenzione sono Parti o diventano Parti e che contengono disposizioni sulla stessa materia disciplinata dalla Convenzione. Tuttavia, qualora le Parti decidano di disciplinare le stesse materie trattate nella presente Convenzione diversamente da quanto previsto dalla presente Convenzione, devono farlo in modo non incompatibile con gli obiettivi e i principi della stessa.

2. Le Parti della presente Convenzione possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro sui temi trattati dalla Convenzione al fine di completare o rafforzare le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi contenuti nella stessa.

Art. 26

Articolo 26 - Modifiche

1. Tutte le proposte di modifica della presente Convenzione presentate da una Parte sono comunicate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesse da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e a qualsiasi Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente a quanto previsto dall'articolo 28.

2. Ogni modifica proposta da una Parte e' comunicata alla Comitato europeo per i problemi della criminalita' e al Comitato direttivo per la cultura, l'eredita' e il paesaggio che presentano al Comitato delle Parti la loro opinione sulla modifica.

3. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina la proposta di emendamento e il parere presentato dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, puo' adottare l'emendamento secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa.

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e' trasmesso alle Parti per l'accettazione.

5. Qualsiasi modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un mese dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale di aver accettato la modifica.

Art. 27

Articolo 27 - Firma e entrata in vigore

1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui i primi cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Convenzione in conformita' delle disposizioni del precedente paragrafo.

4. Per ogni firmatario che successivamente esprimera' il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, la stessa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 28

Articolo 28 - Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo', dopo aver consultato tutti gli Stati contraenti e aver ottenuto il loro consenso unanime, invitare anche gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderirvi con una decisione adottata dalla maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 29

Articolo 29 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori in cui vuole applicare la presente Convenzione.

2. Ogni Stato puo', in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali sia responsabile o autorizzato ad assumere impegni. Con riferimento a tale territorio, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione di cui ai due paragrafi precedenti puo' essere revocata per ogni singolo territorio con dichiarazione notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 30

Articolo 30 - Riserve

1. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o piu' delle riserve di cui agli articoli 4, 5, 10, 11 e 12, paragrafo 3, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva e' ammessa in relazione a nessun'altra disposizione della Convenzione.

2. Una Parte che abbia sollevato una riserva puo' ritirarla in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

3. Una Parte che ha apposto una riserva su una disposizione della presente Convenzione non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da nessun'altra Parte. Tuttavia, se la riserva e' parziale o condizionale, puo' richiedere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia accettata.

Art. 31

Articolo 31 - Denuncia

1. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 32

Articolo 32 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, a qualsiasi firmatario, a qualsiasi Stato contraente e ad ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a. qualsiasi firma;
b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente convenzione in conformita' dell'articolo 27, paragrafi 3 e 4, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 2;
d. ogni emendamento adottato a norma dell'articolo 26 e la data di entrata in vigore di tale emendamento;
e. qualsiasi riserva e revoca di riserva formulate a norma dell'articolo 30;
f. qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 31;
g. qualsiasi altra azione, dichiarazione, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Nicosia, il giorno 19 maggio 2017, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sara' depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette copie certificate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 gennaio 2022
MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Convention


Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property

Parte di provvedimento in formato grafico