Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. (21G00059)
Art. 4
Art. 4
Firma ed entrata in vigore
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione.
Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per ogni Stato firmatario che depositera' successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.
Firma ed entrata in vigore
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione.
Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per ogni Stato firmatario che depositera' successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.