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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (20G00038)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2019. A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 68.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 2020
MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020, N. 3

All'art. 1:
al comma 3:
al primo periodo, dopo la parola: «riconoscono» sono inserite le seguenti: «in via automatica» e dopo le parole: «il trattamento integrativo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
al terzo periodo, le parole: «in quattro rate» sono sostituite dalle seguenti: «in otto rate»;
al comma 4, le parole: «il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui» sono sostituite dalle seguenti: «il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui».
All'art. 2:
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «l'ulteriore detrazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
al terzo periodo, le parole: «in quattro rate» sono sostituite dalle seguenti: «in otto rate».