Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. (19G00158)
Art. 21
Articolo 21
Partecipazione del Rappresentante dello Stato Richiedente
Lo Stato Richiedente ha facolta' di intervenire nel procedimento di estradizione attraverso un proprio rappresentante che dovra' essere sentito prima della decisione giudiziale sull'estradizione, ove ne faccia richiesta il detto Stato.