N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. (19G00157)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del Trattato medesimo.

Art. 3.

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 1 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 7 del Trattato medesimo, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato

Art. 1

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE
DELL'URUGUAY


La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti",
desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di combattere la criminalita',
considerando che a tal fine appare necessario sostituire la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 e il Protocollo che modifica l'Articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879,
ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizone,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dell'Altra, si impegna ad estradare le persone presenti nel proprio territorio, nei confronti delle quali sia stata emessa da un'autorita' giurisdizionale della Parte Richiedente una misura detentiva nel corso di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva ed esecutiva.

Art. 2


Articolo 2

Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione potra' essere concessa quando:
a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno due anni;
b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della richiesta la durata della pena o della restrizione ancora da espiare sia di almeno sei mesi.
2. Per determinare se un fatto e' previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo, non assume rilievo che il fatto sia compreso nella medesima categoria di reato o abbia identica denominazione giuridica.
3. Per reati in materia tributaria, di imposte e di dazi doganali, fermo restando quanto previsto nel paragrafo precedente, si prescindera' altresi' dalla corrispondenza o meno tra la legge della Parte Richiesta e quella della Parte Richiedente quanto a tipologia delle imposte, delle tasse e dei tributi.
4. L'estradizione sara' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta preveda il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' fatti, distinti e connessi, ciascuno dei quali e' previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti, purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta potra' concedere l'estradizione per tutti i reati considerati.

Art. 3


Articolo 3

Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'estradizione non sara' concessa:
a) se il reato per il quale e' richiesta l'estradizione e' considerato dalla Parte Richiesta come reato politico o come reato connesso ad un reato di tale natura. A tal fine, non saranno considerati reati politici:
1) l'omicidio e i reati che attentano o mettono in pericolo la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
2) le attivita' di natura terroristica, i reati di genocidio, i crimini contro l'umanita', i crimini di guerra o qualsiasi altro reato che non sia considerato reato politico da un trattato, da una convenzione o da un accordo internazionale del quale entrambe gli Stati sono Parte.
b) se la Parte Richiesta ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
c) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con una pena che comporti un trattamento crudele, inumano o degradante.
d) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con una pena detentiva perpetua, salvo che la Parte Richiedente garantisca l'applicazione di una pena di durata non superiore a quella massima ammessa dalla legge penale della Parte Richiesta;
e) se la sentenza e' stata pronunciata in contumacia e la Parte Richiedente non garantisce l'esistenza di meccanismi processuali di revisione che possano permettere la riapertura del caso, in modo da poter ascoltare il condannato e
permettergli l'esercizio del diritto di difesa cosi' come sarebbe accaduto nel caso di comparizione all'inizio del processo e, di conseguenza, l'emissione di una nuova sentenza nei suoi confronti;
f) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta e' stata giudicata dalle Autorita' competenti della Parte Richiesta ed e' stata emessa nei suoi confronti una sentenza definitiva;
g) se, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, una della Parti ha concesso amnistia, indulto o grazia;
h) se l'azione penale o la pena sono prescritte secondo le legge di una delle Parti;
i) se il reato per il quale si domanda l'estradizione e' previsto esclusivamente come reato militare dalla legge di una delle Parti;
j) se la Parte Richiesta ha concesso alla persona richiesta asilot politico, rifugio o altre forme di protezione internazionale nei confronti della Parte Richiedente;
K) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione della estradizione puo' compromettere la propria sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero puo' determinare effetti contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Art. 4


Articolo 4

Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'estradizione potra' essere rifiutata se il reato per il quale si richiede l'estradizione e' soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti della stessa Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata.

Art. 5


Articolo 5

Estradizione del Cittadino

La nazionalita' della persona richiesta non potra' essere invocata per negare l'estradizione.

Art. 6


Articolo 6

Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorita' Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, lo Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmetteranno le richieste di estradizione e comunicheranno direttamente tra loro.
2. Le Autorita' Centrali saranno il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e l'Autorita' Centrale di Cooperazione Giuridica internazionale del Ministero della Pubblica Istruzione e Cultura della Repubblica Orientale dell'Uruguay.
3. Ciascuna Parte Contraente comunichera' all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.

Art. 7


Articolo 7

Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione sara' formulata per iscritto e dovra' contenere, nel suo stesso testo o in atti allegati, quanto segue:
a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente;
b) tutte le informazioni disponibili relative al nome, alla data di nascita, al sesso, alla nazionalita', al domicilio o alla residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identita', ogni altra informazione utile alla sua identificazione e localizzazione nonche' i suoi dati segnaletici, le fotografie e le sue impronte digitali;
c) un'esposizione dei fatti costitutivi del reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica;
d) il testo delle disposizioni di legge che qualificano e puniscono il reato e delle norme relative alla prescrizione del reato e della pena;
e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso in tutto o in parte fuori dal suo territorio.
2) Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione dovra' essere accompagnata:
a) dalla copia dell'ordine di arresto emesso dall'Autorita' competente della Parte Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
b) dalla copia della sentenza irrevocabile ed esecutiva, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna pronunciata nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 saranno sottoscritti dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente e saranno accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
4. I documenti trasmessi in applicazione al presente Trattato sono esenti da formalita' di legalizzazione o postille.

Art. 8


Articolo 8

Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima potra' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni consecutivi calcolati a partire dalla ricezione della richiesta da parte della Autorita' Centrale della Parte Richiedente.
Se per specifiche circostanze debitamente provate, la Parte Richiedente non puo' adempiere entro il predetto termine, potra' chiedere alla Parte Richiesta che questo venga prorogato, un'unica volta, per venti giorni consecutivi.
2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivarra' alla rinuncia alla richiesta di estradizione.
Tuttavia, cio' non preclude la possibilita' di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Art. 9


Articolo 9

Decisione

1. La Parte Richiesta decidera' sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informera' prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione.
2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto saranno notificati alla Parte Richiedente.

Art. 10


Articolo 10

Principio di Specialita'

1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non potra' essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva, nella Parte Richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:
a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. A tali effetti, non sara' computato il tempo durante il quale tale persona non abbia lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
c) la Parte Richiesta vi acconsenta in conformita' alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. A tale riguardo, la Parte Richiesta potra' richiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'Articolo 7.
2) Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato sia modificata nel corso del procedimento, la persona estradata potra' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che i fatti su cui si basa la nuova qualificazione siano gli stessi che hanno dato fondamento all'estradizione e che l'estradizione avrebbe potuto comunque essere concessa secondo le condizioni dettate dall'articolo 2 del presente Trattato.

Art. 11


Articolo 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non potra' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta potra' richiedere la presentazione dei documenti ed delle informazioni indicati all'Articolo 7.
In nessun caso si estradera' la persona ad uno Stato terzo rispetto al quale la Parte Richiesta gli abbia concesso asilo polilico, rifugio o altra forma di protezione internazionale.

Art. 12


Articolo 12

Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente potra' richiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio sara' avanzata per iscritto mediante le Autorita' Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto provvisorio dovra' contenere le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c).
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte Richiesta adottera' le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informera' prontamente la Parte Richiedente dell'esito.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte saranno comunicate immediatamente alla Parte Richiedente. La persona arrestata sara' messa in liberta' senza ulteriori formalita', se nei sessanta giorni successivi all'arresto, l'Autorita' Centrale della Parte Richiesta non avra' ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su richiesta motivata della Parte Richiedente, tale termine potra' essere prorogato di dieci giorni continuativi.
5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo non ostera' all'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte Richiesta riceve una formale richiesta di estradizione in conformita' alle condizioni e ai limiti previsti dal presente Trattato.

Art. 13


Articolo 13

Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati

Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte Richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valutera' tutte le circostanze del caso, in particolare:
a) lo Stato che per primo abbia assunto la giurisdizione nella persecuzione del reato;
b) la gravita' dei diversi reati;
c) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
d) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
e) la nazionalita', la cittadinanza, il domicilio e la residenza della personea richiesta;
f) le date di presentazione delle diverse richieste;
g) la possibilita' di una successiva riestradizione all'altra Parte.

Art. 14


Articolo 14

Consegna della Persona

1. Se la Parte Richiesta concede l'estradizione, le Parti si accorderanno prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione della consegna. La Parte Richiedente sara' altresi' informata della durata della detenzione patita dalla persona richiesta a fini estradizionali.
2. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, sara' computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nei casi previsti dall'Articolo 2, paragrafo 1.
3. Il termine per la consegna della persona richiesta sara' di quaranta giorni continuativi dalla data in cui l'Autorita' Centrale della Parte Richiedente e' informata della concessione dell'estradizione.
4. Se nei termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Parte Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, la Parte Richiesta lo mettera' immediatamente in liberta' e potra' rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per le stesso reato avanzata dalla Parte Richiedente, salvo che la mancata consegna o presa in carico sia dovuta a comprovati motivi di forza maggiore.
In tal caso, la Parte interessata informera' l'altra e concordera' con questa una nuova data di consegna; se questa data non fosse rispettata verranno applicate le disposizioni previste nel primo paragrafo del presente Articolo.
5. Se l'estradando fugge nel territorio della Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona potra' essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In questo, non sara' necessario che la Parte Richiedente presenti i documenti previsti all'Articolo 7 del presente Trattato.

Art. 15


Articolo 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se nello Stato Richiesto, a carico dell'estradando sia in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena per reato diverso da quello per il quale e' domandata l'estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, potra' differire la consegna fino alla conclusione del procedimento penale o al compimento della pena, fatto di cui informera' la Parte Richiedente.
2. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta potra', in conformita' alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata sara' detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente e sara' riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione sara' computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.
3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna potra' essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. A tal fine, e' necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una struttura sanitaria pubblica abilitata.

Art. 16


Articolo 16

Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto puo' richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorita' competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialita' e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni della sua validita'.

Art. 17


Articolo 17

Consegna di Beni

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformita' alla propria legislazione nazionale, sequestrera' i beni rinvenuti sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della persona richiesta. Quando sara' concessa l'estradizione, consegnera' tali beni alla Parte Richiedente.
Per le finalita' del presente Articolo, potranno essere sequestrati e consegnati alla Parte Richedente:
a) gli oggetti che sono stati utilizzati per commettere il reato o altri oggetti o strumenti che possano servire quali mezzi di prova;
b) i beni provento del reato che siano stati trovati nella disponibilita' della persona richiesta o che siano stati successivamente rinvenuti.
2. La consegna dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sara' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia' accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. La Parte Richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, potra' differire la consegna dei beni sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirli.
4. La consegna dei beni di cui al presente Articolo non pregiudichera' gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte Richiesta o di un terzo rispetto agli stessi. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte Richiedente restituira', alla Parte Richiesta o a terzi, i beni consegnati, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

Art. 18


Articolo 18

Transito

1. Ciascuna Parte potra' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non vi si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il transito inoltrera' allo Stato di transito, mediante le Autorita' Centrali ovvero, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito sara' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
3. Lo Stato di transito provvedera' alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul proprio territorio.
4. Non sara' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo senza scali nel territorio dello Stato di transito. Se si dovesse verificare uno scalo imprevisto nel territorio di detto Stato , lo Stato richiedente ii transito informera' immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattera' la persona da far transitare per non otre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

Art. 19


Articolo 19

Spese

1. La Parte Richiesta si fara' carico di tutte le spese relative al procedimento derivante dalla richiesta di estradizione.
2. La Parte Richiesta si fara' carico delle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa alla Parte Richiedente, nonche' delle spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni indicati nell'Articolo 17.
3. La Parte Richiedente si fara' carico delle spese necessarie per il trasferimento della persona estradata e dei beni sequestrati dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente, nonche' delle spese del transito di cui all'Articolo 18.

Art. 20


Articolo 20

Informazioni successive alla consegna

La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornira' prontamente informazioni sul procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, sulla sua estradizione ad uno Stato terzo.

Art. 21


Articolo 21

Rapporti con altri Trattati

Il presente Trattato non impedisce alle Parti Contraenti di cooperare in materia di estradizione in conformita' ad altri trattati di cui entrambe siano Parte.

Art. 22


Articolo 22

Riservatezza

1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata, fino alla scadenza prevista dalle rispettive legisiazoni interne.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare e a conservare il riserbo o il segreto sulla documentazione e sulle informazioni ricevute dall'altra Parte o a questa fornite, quando vi sia una domanda espressa in tal senso dalla Parte interessata.

Art. 23


Articolo 23

Soluzione di Controversie

1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di una di esse potranno indire delle consultazioni di carattere generale relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato in generale ovvero consuitazioni relative a una specifica procedura di estradizione.
2. Qualunque controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sara' risolta per via diplomatica o attraverso i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi ed accettati dal Diritto Internazionale.

Art. 24


Articolo 24

Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste a tal fine.
2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha difficolta' di denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua comunicazione. I procedimenti iniziati anteriormente all'effettivita' della denuncia continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni di questo Trattato.
4. Il presente Trattato si' applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima di tale data.
5. Il Presente Trattato sostituisce la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 ed il Protocollo che modifica l'articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879. Cio' nonostante, le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinate sino alla conclusione della relativa procedura e saranno decise conformemente alle disposizioni di cui sopra.
IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Trattato.

Parte di provvedimento in formato grafico

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 2019
MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede