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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. (19G00091)

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3
ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, in particolare:
a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle norme nazionali;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira'
trattamenti medici d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.