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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. (19G00095)

Art. 20

Art. 20.
Squadre investigative comuni

1. Le autorita' competenti di due o piu' Parti' possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa, per uno scopo determinato e una durata limitata che puo' essere prorogata con l'accordo di tutte le Parti, per svolgere indagini penali in una o piu' Parti che costituiscono la squadra. La composizione della squadra e' indicata nell'accordo.
Una squadra investigativa comune puo' in particolare essere costituita quando:
(a) le indagini condotte da una Parte su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che concernono altre Parti;
(b) piu' Parti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata nelle Parti interessate.
Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune puo' essere presentata da qualsiasi Parte interessata. La squadra e' costituita in una delle Parti in cui devono svolgersi le indagini.
2. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.
3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti che la costituiscono secondo le seguenti condizioni generali: (a) il responsabile della squadra e' un rappresentante dell'autorita' competente che partecipa alle indagini penali - della Parte nel cui territorio la squadra interviene. Il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformita' al diritto nazionale;
(b) la squadra opera in conformita' al diritto della Parte nel cui territorio interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui al punto a, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorita' nell'accordo sulla costituzione della squadra;
(c) la Parte nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.
(d) Ai sensi del presente articolo, i membri della squadra comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri», invece i membri provenienti da altre Parti diverse da quella nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri distaccati».
4. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nella Parte dell'intervento quando sono adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra puo' disporre altrimenti, in conformita' con il diritto della Parte nel cui territorio la squadra opera.
5. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformita' con il diritto della Parte dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal responsabile della squadra, qualora cio' sia stato approvato dalle autorita' competenti della Parte dell'intervento e della Parte che li ha distaccati.
7. Se alla squadra investigativa comune necessita che in una delle Parti che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, i membri distaccati da tale Parte possono farne richiesta alle proprie autorita' competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Parte alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.
8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di una Parte che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di uno Stato terzo, le autorita' competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorita' competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.
9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra puo', conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato.
10. Le informazioni ottenute legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti ottenibili dalle autorita' competenti delle Parti interessate possono essere utilizzate:
(a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
(b) per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previo accordo della Parte in cui e' stata ottenuta l'informazione. Detto consenso puo' essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nella Parte interessata o qualora quest'ultima potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria;
(c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, impregiudicate le disposizioni del punto b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
(d) per altri scopi entro i limiti convenuti dalle Parti che hanno costituito la squadra.
11. Le disposizioni del presente articolo lasciano pregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attivita' di squadre investigative comuni.
12. Nella misura consentita dal diritto delle Parti interessate o dalle disposizioni di qualunque strumento giuridico tra di esse applicabile, e' possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorita' competenti delle Parti che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attivita' della stessa. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtu' del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.