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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. (17G00183)

Accordo-art. 1


Traduzione non ufficiale


ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE
A MEDIO TERMINE SUI LOCALI DEL CENTRO SITUATI IN ITALIA

Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, ed il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, dall'altra,
Considerata la Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, firmata a Bruxelles in data 11 Ottobre 1973 ed emendata con effetti a partire dal 6 Giugno 2010;
Considerato il Protocollo sui Privilegi e le Immunita' del Centro allegato alla Convenzione;
Considerata la decisione del Consiglio del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine di ubicare un centro dati a Bologna;
Considerato che il Protocollo sui Privilegi e le Immunita' del Centro si applica alle attivita' del Centro in Italia;
Considerato che il Consiglio del Centro, in accordo con l'Articolo 6 (1)(f) della Convenzione, ha approvato il testo di questo Accordo in data 22 giugno 2017;
Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Uso dei termini

In questo Accordo:
a) «Convenzione» si riferisce alla Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;
b) «Protocollo» si riferisce al Protocollo sui Privilegi e le Immunita' del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine allegato alla Convenzione;
c) «Centro» si riferisce al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;
d) «Governo» si riferisce al Governo della Repubblica italiana;
e) «Autorita' Italiane di competenza» significa le Autorita' nazionali o locali della Repubblica italiana, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini della Repubblica italiana;
f) I «Locali» sono da riferirsi a:
i. qualsiasi terreno o edificio di proprieta', affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del Centro nel territorio della Repubblica italiana finalizzato all'esercizio delle attivita' ufficiali del Centro, ivi incluse le strutture di supporto;
ii. in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica italiana che e' temporaneamente utilizzato dal Centro;
g) «Direttore Generale» si riferisce al Direttore Generale del Centro;
h) «Consiglio» si riferisce al Consiglio del Centro;
i) «proprieta' del Centro» si riferisce a tutte le proprieta', inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprieta', affittati, in gestione o amministrati del Centro in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attivita' Ufficiali;
j) «rappresentanti» si riferisce ai rappresentanti degli Stati Membri, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Centro;
k) i «membri del personale» sono il Direttore Generale e gli individui appartenenti alle categorie determinate dal Consiglio all'articolo 17 del Protocollo, con eccezione di quelli reclutati localmente e pagati sulla base delle ore lavorate;
l) per «Periodo di Occupazione» si intende il periodo a partire dalla data in cui il Centro occupa per la prima volta i Locali;
m) per «Opzione di Notifica» si intende una comunicazione in forma scritta da parte del Centro al Governo, con in copia la Regione Emilia-Romagna, in cui si specifica la parte del terreno e gli edifici richiesti la cui locazione e descrizione sono specificati nella Parte II dell'Allegato I ed in cui si specifica la data dalla quale il Centro desidera occupare il menzionato territorio e gli edifici;
n) «Attivita' Ufficiali» sono da intendersi tutte le attivita' del Centro, le quali sono autorizzate dalla Convenzione o dal Consiglio ai sensi della Convenzione;
o) I «Residenti permanenti in Italia» sono quel personale che, immediatamente prima di assumere il compito nelle Sedi del Centro in Italia, erano gia' residenti in Italia;
p) «Regione»: Regione Emilia Romagna;
q) «Accordo Supplementare» si riferisce ad un accordo tra il Centro da una parte ed il Governo e la Regione dall'altra, che contiene i dettagli per l'adempimento di questo Accordo e l'occupazione dei Locali da parte del Centro.