N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. (17G00165)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;
b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;
c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dagli articoli 6 e 9 degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Accordo euromediterraneo

Art. 1


ACCORDO EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati gli "Stati membri", e
L'UNIONE EUROPEA,
da un lato, e
IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, in appresso denominato "Israele",
dall'altro,
DESIDERANDO promuovere un sistema di aviazione internazionale basato sulla leale concorrenza tra vettori aerei nel mercato, con il minimo intervento e regolazione da parte dei governi;
DESIDERANDO ampliare le opportunita' del trasporto aereo internazionale, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;
RICONOSCENDO l'importanza del trasporto aereo per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti;
DESIDERANDO dar modo ai vettori aerei di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi competitivi in mercati aperti;
RICONOSCENDO i benefici potenziali della cooperazione normativa e, per quanto possibile, dell'armonizzazione delle normative;
DESIDERANDO provvedere affinche' tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti dei vettori aerei, beneficino di un ambiente liberalizzato;
DESIDERANDO assicurare il piu' elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell'aviazione civile;
RICONOSCENDO le esigenze di sicurezza correlate alle relazioni in materia di trasporto aereo tra l'Unione europea e Israele, in conseguenza dell'attuale situazione geopolitica;
PRESO ATTO della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
RICONOSCENDO che il presente accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo rientra nel quadro del partenariato euromediterraneo prospettato nella dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995;
PRENDENDO ATTO della volonta' comune di promuovere uno spazio aereo euromediterraneo basato sui principi della convergenza sul piano regolamentare, della cooperazione normativa e della liberalizzazione dell'accesso al mercato;
DESIDERANDO assicurare la parita' di trattamento a tutti i vettori aerei e garantire loro eque e pari opportunita' di fornire servizi aerei;
RICONOSCENDO che le sovvenzioni possono falsare la concorrenza tra vettori aerei e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;
AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica internazionale in materia di trasporto aereo e riconoscendo i diritti degli Stati sovrani ad adottare misure adeguate a tal fine;
PRESO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999, se e in quanto le parti sono firmatarie di tale
Convenzione;
PRESO ATTO che il presente accordo comporta lo scambio di dati personali, che sara' soggetto alla legislazione sulla protezione dei dati delle parti contraenti e alla decisione della Commissione, del 31 gennaio 2011, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d'Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati (2011/61/UE);
INTENZIONATI a sviluppare ulteriormente il quadro normativo costituito dagli accordi esistenti nel settore del trasporto aereo allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, i vettori aerei, i lavoratori e le comunita' delle parti contraenti;
PRESO ATTO che il presente accordo deve essere applicato in modo progressivo ma integrale e che mediante un meccanismo adeguato e' possibile assicurare la definizione di norme comuni e requisiti regolamentari equivalenti in materia di aviazione civile sulla base degli standard piu' elevati applicati dalle parti contraenti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, si intende per:
(1) "servizi concordati" e "rotte determinate": il trasporto aereo internazionale effettuato a norma dell'articolo 2 e dell'allegato I
del presente accordo;
(2) "accordo": il presente accordo, i suoi allegati e le loro eventuali modifiche;
(3) "vettore aereo": un'impresa in possesso di una licenza d'esercizio valida;
(4) "trasporto aereo": il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta effettuato separatamente o in combinazione, con aeromobili civili, offerto al pubblico dietro remunerazione o locazione che, per chiarezza, include i trasporti aerei di linea e non di linea (charter) e i servizi di trasporto tutto merci;
(5) "accordo di associazione": l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995;
(6) "autorita' competenti" gli organismi governativi o gli enti pubblici responsabili per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo;
(7) "parti contraenti": da un lato l'Unione europea o i suoi Stati membri, ovvero l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, e dall'altro Israele;
(8) "Convenzione": la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, che include:
a) ogni emendamento entrato in vigore a norma dell'articolo 94,
lettera a), della Convenzione stessa e ratificato sia da Israele sia
dallo Stato membro o dagli Stati membri dell'Unione europea, e
b) tutti gli allegati e i relativi emendamenti adottati a norma dell'articolo 90 della Convenzione, qualora tali allegati o
emendamenti siano entrati in vigore simultaneamente per Israele e per lo Stato membro o per gli Stati membri dell'Unione europea a seconda della pertinenza alla fattispecie;
(9) "trattati UE": il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
(10) "diritto di quinta liberta'": il diritto o il privilegio concesso da uno Stato ("Stato concedente") ai vettori aerei di un altro Stato ("Stato concessionario") di fornire servizi di trasporto aerei internazionali tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che questi servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario;
(11) "idoneita'": l'idoneita' di un vettore aereo a operare servizi aerei internazionali, vale a dire che la capacita' finanziaria e' soddisfacente e le competenze manageriali sono adeguate ed e' disponibile a conformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi derivanti dall'effettuazione di detti servizi;
(12) "costo totale": il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese amministrative generali e gli eventuali oneri derivanti dai costi ambientali e applicati senza distinzione di nazionalita';
(13) "trasporto aereo internazionale": il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di almeno due Stati;
(14) "IATA": l'Associazione internazionale del trasporto aereo;
(15) "ICAO": l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale;
(16) "cittadino":
a) qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza israeliana nel caso di Israele o la nazionalita' di uno Stato membro nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; oppure
b) qualsiasi persona giuridica che i) sia detenuta, direttamente o
tramite partecipazione maggioritaria, da persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza israeliana nel caso di Israele o da persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalita' di uno Stato membro o di uno degli altri Stati elencati nell'allegato III nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e che sia effettivamente e stabilmente soggetta al loro controllo, e ii) il cui principale
centro di attivita' si trovi in Israele nel caso di Israele o in uno Stato membro nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
(17) "nazionalita'": quando e' riferita a un vettore aereo, il fatto che un vettore aereo soddisfi le esigenze relative ad aspetti quali la proprieta', il controllo effettivo e la sede principale di attivita';
(18) "servizio aereo non di linea": qualsiasi servizio aereo commerciale diverso dal servizio aereo di linea;
(19) "licenza di esercizio": i) nel caso dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri, una licenza di esercizio e ogni documento o certificato pertinente rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e di ogni strumento che dovesse succedergli e ii) nel
caso di Israele, una licenza di esercizio aereo e ogni documento o certificato pertinente rilasciato ai sensi dell'articolo 18 della legge israeliana sulla navigazione aerea del 2011 e di ogni strumento che dovesse succederle;
(20) "prezzo":
a) le "tariffe aeree passeggeri" che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti per il proprio trasporto e per quello dei loro bagagli sui servizi aerei, nonche' tutte le condizioni per l'applicabilita' di tali tariffe, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari; e
b) le "tariffe aeree merci" che devono essere pagate per il trasporto di merci e le eventuali condizioni per l'applicabilita' di tali tariffe, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari.
Questa definizione comprende, quando pertinente, il trasporto di superficie connesso al trasporto aereo internazionale e le condizioni applicabili;
(21) "principale centro di attivita'": la sede principale o sociale di un vettore aereo nel territorio della parte contraente in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilita', del vettore aereo, quali riportate nella licenza di esercizio;
(22) "oneri di servizio pubblico": tutti gli oneri imposti ai vettori aerei nella misura necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri minimi di continuita', regolarita', tariffazione e capacita', cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte contraente per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico;
(23) "servizio aereo di linea": una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
a) su ogni volo sono messi a disposizione posti e/o capacita' di trasporto di merci e/o posta che possono essere acquistati individualmente dal pubblico (direttamente presso il vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
b) i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o piu' aeroporti:
- in base a un orario pubblicato, oppure
- con regolarita' o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente;
(24) "SESAR" (Single European Sky ATM Research): l'attuazione tecnica del Cielo unico europeo, che fornisce la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione coordinati e sincronizzati delle nuove generazioni dei sistemi di gestione del traffico aereo;
(25) "sovvenzione": qualsiasi contributo finanziario concesso dalle autorita' competenti, da un governo, da un ente regionale o altro ente pubblico, vale a dire:
a) provvedimenti delle autorita' competenti, di un governo, di un ente regionale o di un altro ente pubblico che comportino il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o conferimenti di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi alla societa' o assunzione di passivi della societa', quali ad esempio garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, assetto azionario, assicurazione o protezione contro il fallimento;
b) le autorita' competenti, un governo, un ente regionale o un altro ente pubblico rinunciano ad entrate altrimenti dovute, ovvero non le riscuotono;
c) le autorita' competenti, un governo, un ente regionale o un altro ente pubblico forniscono beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquistano beni o servizi; oppure
d) le autorita' competenti, un governo, un ente regionale o un altro ente pubblico effettuano versamenti a un meccanismo di finanziamento o incaricano o danno ordine a un organismo privato di svolgere una o piu' funzioni tra quelle illustrate alle lettere a), b) e c), che di norma spetterebbero ai governi, e la prassi seguita
non differisce in sostanza dalle normali prassi seguite dai governi, conferendo in tal modo un vantaggio;
(26) "territorio": nel caso di Israele, il territorio dello Stato di Israele e, nel caso dell'Unione europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applicano i trattati UE e alle condizioni sancite da tali trattati e da ogni strumento che dovesse succedere agli stessi. Resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranita' sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente ai termini della dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; l'applicazione del presente accordo lascia impregiudicato lo status dei territori soggetti ad amministrazione israeliana dal giugno 1967;
(27) "onere di uso": un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la sicurezza dell'aviazione, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connesse.

Art. 2


ARTICOLO 2


Diritti di traffico

1. Ciascuna parte contraente concede all'altra parte contraente, in conformita' dell'allegato I e dell'allegato II, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori dell'altra parte contraente:
a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (scopi non commerciali);
c) nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul proprio territorio al fine di caricare e scaricare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e
d) gli altri diritti specificati nel presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata in modo da conferire ai vettori aerei:
a) di Israele il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a
titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro;
b) dell'Unione europea il diritto di caricare, nel territorio di Israele, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di Israele.

Art. 3


ARTICOLO 3


Autorizzazione

Una volta ricevute da un vettore aereo di una delle parti contraenti le domande di autorizzazione di esercizio, le autorita' competenti dell'altra parte contraente concedono le opportune autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) per un vettore aereo di Israele:
- il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' in Israele e sia titolare di una licenza di esercizio conforme alle leggi di Israele; e
- Israele eserciti e mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo; e
- il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Israele e/o a suoi cittadini e sia effettivamente controllato da questi;
b) per un vettore dell'Unione europea:
- il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma dei trattati UE e abbia ottenuto una valida licenza di esercizio in conformita' del diritto dell'Unione europea; e
- lo Stato membro dell'Unione europea competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo e l'autorita' competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
- il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri dell'Unione europea e/o a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da
questi effettivamente controllato;
c) il vettore aereo risponda alle condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dall'autorita' competente in materia di operazioni di trasporto aereo internazionale; e
d) siano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14.

Art. 3 bis


ARTICOLO 3 bis


Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneita' e alla nazionalita' del vettore aereo

Una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo di una delle parti contraenti, le autorita' competenti dell'altra parte contraente riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneita' e/o della nazionalita' adottate dalle autorita' competenti della prima parte contraente in relazione a tale vettore aereo, come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorita' competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti alla lettera a) seguente.
a) Se, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorita' competenti della parte contraente ricevente nutrono il ragionevole dubbio che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorita' competenti dell'altra parte contraente, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, ne informano sollecitamente tali autorita', motivando debitamente la loro posizione. In tal caso ciascuna parte contraente puo' chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle autorita' competenti delle parti contraenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste sono soddisfatte nei tempi piu' brevi praticabili. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte contraente puo' adire il comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 del presente accordo e, in conformita' dell'articolo 22, paragrafi 7 e 9, puo' adottare le opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 24.
b) Le procedure menzionate non riguardano il riconoscimento delle determinazioni in relazione a:
i) certificati o licenze in materia di sicurezza;
ii) disposizioni in materia di sicurezza; oppure
iii) copertura assicurativa.

Art. 4


ARTICOLO 4


Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni

1. Le autorita' competenti di ciascuna parte contraente hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra parte contraente:
a) per un vettore aereo di Israele qualora:
- il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' in Israele o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformita' della legislazione applicabile di Israele; oppure
- Israele non eserciti o mantenga il controllo effettivo del vettore aereo; oppure
- il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato da Israele e/o da suoi cittadini;
b) per un vettore dell'Unione europea qualora:
- il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma dei trattati UE o non abbia ottenuto una valida licenza di esercizio in conformita' del diritto dell'Unione europea; oppure
- lo Stato membro dell'Unione europea competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo ovvero l'autorita' competente non sia chiaramente indicata; oppure
- il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri dell'Unione europea e/o a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o
non sia da questi effettivamente controllato;
c) il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 del presente
accordo;
d) non siano osservate o fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14; oppure
e) una parte contraente abbia dichiarato, conformemente all'articolo 7, che non sono soddisfatte le condizioni per un ambiente concorrenziale.
2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni del paragrafo 1, lettere c) o d), i diritti
conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorita' dell'altra parte contraente.

Art. 5


ARTICOLO 5


Investimenti

1. In deroga all'articolo 3 e all'articolo 4 del presente accordo, e previa verifica da parte del comitato misto, in conformita' dell'articolo 22, paragrafo 10, dell'esistenza di reciproci accordi, le parti contraenti possono consentire la proprieta' maggioritaria e/o il controllo effettivo di vettori aerei di Israele da parte di Stati membri dell'Unione europea o loro cittadini oppure di vettori aerei dell'Unione europea da parte di Israele o di suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 2.
2. In relazione al paragrafo 1 del presente articolo, gli investimenti specifici di interessi delle parti contraenti sono autorizzati su base individuale in virtu' di una decisione preventiva del comitato misto conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del presente accordo.
Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti contraenti. Le disposizioni dell'articolo 22,
paragrafo 9, del presente accordo non si applicano a questo tipo di
decisioni.

Art. 6


ARTICOLO 6


Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte contraente che disciplinano sul suo territorio l'ingresso o l'uscita di vettori di trasporto aereo internazionale o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale sono osservate dai vettori dell'altra parte contraente all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima parte contraente.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte contraente che disciplinano sul suo territorio l'ammissione o la partenza di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili (compresi i regolamenti riguardanti l'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, le questioni doganali e le misure sanitarie (quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali) sono osservate da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi o merci dei vettori aerei dell'altra parte contraente all'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio della prima parte contraente.

Art. 7


ARTICOLO 7


Condizioni di concorrenza

1. Le parti contraenti riaffermano l'applicazione al presente accordo delle disposizioni di cui al titolo IV, capo 3 ("Concorrenza"), dell'accordo di associazione.
2. Le parti contraenti riconoscono come loro obiettivo comune la creazione di un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura di servizi aerei. Le parti contraenti riconoscono che i vettori aerei generalmente adottano prassi genuinamente concorrenziali quando operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionati e quando viene garantito un accesso neutro e non discriminatorio alle strutture e ai servizi aeroportuali e all'attribuzione delle bande orarie.
3. Se una parte contraente rileva che nel territorio dell'altra parte contraente esistono condizioni che potrebbero nuocere - in particolare a seguito di sovvenzioni - a un ambiente equo e concorrenziale per le attivita' dei suoi vettori aerei, puo' trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte contraente. Puo' inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 22 del presente accordo. Le consultazioni sono avviate
entro trenta giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte contraente che ne ha fatto richiesta puo' intervenire per rifiutare, ritirare, revocare, sospendere le autorizzazioni del vettore o dei vettori aerei interessati o imporre condizioni adeguate per il loro rilascio conformemente all'articolo 4.
4. Il provvedimento adottato ai sensi del paragrafo 3 e' adeguato, proporzionato e limitato allo stretto necessario, per quanto riguarda portata e durata, riguarda esclusivamente il vettore o i vettori aerei che beneficiano delle condizioni di cui al paragrafo 3 e non pregiudica il diritto di qualsiasi parte contraente di intervenire ai sensi dell'articolo 23.
5. Le parti contraenti riconoscono che il contributo del governo di Israele alla copertura dei costi aggiuntivi per la sicurezza sostenuti dai vettori aerei di Israele in ottemperanza alle disposizioni del governo di tale paese non si configura come pratica concorrenziale sleale e non e' considerata una sovvenzione ai fini del presente articolo a condizione che:
a) tale contributo copra esclusivamente i costi necessariamente sostenuti dai vettori aerei di Israele per applicare le misure supplementari di sicurezza richieste dalle autorita' di tale paese e che tali misure (e i relativi costi) non siano imposte ai vettori aerei dell'Unione europea; e
b) i costi relativi alla sicurezza siano chiaramente definiti e quantificati da Israele; e
c) il comitato misto riceva, con cadenza annuale, una relazione indicante l'importo totale dei costi sostenuti per la sicurezza e il tasso della partecipazione del governo di Israele nell'anno precedente.
6. Ciascuna parte contraente, previa notifica all'altra parte contraente, puo' prendere contatto con i soggetti responsabili nel territorio dell'altra parte contraente, ivi comprese le amministrazioni statali, regionali e locali, per discutere di aspetti attinenti al presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti in materia di oneri di servizio pubblico nei territori delle parti contraenti.

Art. 8


ARTICOLO 8


Opportunita' commerciali

Rappresentanze dei vettori aerei
1. I vettori aerei di ciascuna parte contraente hanno il diritto di aprire sul territorio dell'altra parte contraente gli uffici e le strutture necessari ai fini della fornitura, della promozione e della vendita di trasporto aereo, compresi i servizi connessi o supplementari.
2. I vettori aerei di ciascuna parte contraente hanno il diritto, in conformita' con le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte contraente che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego di manodopera, di inviare e di mantenere sul territorio
dell'altra parte contraente personale dirigente, addetto alle vendite, tecnico, operativo o altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo.
Assistenza a terra
3. a) Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) qui di seguito, ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte contraente:
i) il diritto di provvedere autonomamente alle operazioni di assistenza a terra ("autoproduzione") oppure, a sua scelta,
ii) il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti che forniscono tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, se ad essi e' consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente e se detti prestatori sono presenti sul mercato.
b) Per le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra, ovvero assistenza bagagli, operazioni in pista, assistenza carburante, assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione fisica delle merci e della posta fra l'aerostazione e l'aeromobile, i diritti di cui alla lettera a), punti i) e ii), sono soggetti unicamente a vincoli fisici o operativi conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte contraente. Qualora tali vincoli impediscano l'autoproduzione e non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, tutti questi servizi sono disponibili per tutti i vettori aerei in condizioni di parita' e su base equa e non discriminatoria; i prezzi dei servizi suddetti non eccedono il loro costo, compresa una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti.
Vendite, spese in loco e trasferimento di fondi
4. I vettori aerei di ciascuna parte contraente possono provvedere direttamente alla vendita dei servizi del trasporto aereo nel territorio dell'altra parte contraente e/o, a loro discrezione,
tramite agenti o altri intermediari da essi nominati o tramite Internet o qualsiasi altro canale disponibile. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque e' libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile.
5. Ciascun vettore aereo ha diritto, a sua discrezione, di convertire e trasferire i redditi locali al paese o ai paesi di sua
scelta - in qualsiasi momento e con qualsiasi modalita', liberamente e senza restrizioni o imposizioni fiscali, in qualsiasi valuta liberamente convertibile e al tasso ufficiale di cambio applicabile - dal territorio dell'altra parte contraente al proprio territorio nazionale, purche' cio' non contrasti con le disposizioni legislative o regolamentari di applicazione generale.
6. I vettori aerei di ciascuna parte contraente sono autorizzati a pagare nella valuta locale, nel territorio dell'altra parte contraente, le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte contraente possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte contraente in valuta liberamente convertibile, nell'osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente.
Accordi di cooperazione
7. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, i vettori aerei di una parte contraente possono stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a) uno o piu' vettori aerei delle parti contraenti; e
b) uno o piu' vettori aerei di un paese terzo; e
c) qualsiasi vettore che presti servizio di trasporto di superficie, su terra o per via marittima,
a condizione che i) il vettore che opera i servizi sia titolare di
adeguati diritti di traffico e ii) il vettore che vende i servizi
disponga dei diritti di esercizio delle rotte nell'ambito delle pertinenti disposizioni bilaterali e iii) gli accordi soddisfino le
condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente
applicate ad accordi di tal genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l'acquirente e' informato al punto di vendita, o in ogni caso all'accettazione , o al momento di salire a bordo se non e' richiesta accettazione per un volo in coincidenza, in merito all'identita' del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.
Trasporto di superficie
8. a) In relazione al trasporto passeggeri, a determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non puo' essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto tali trasporti sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome. I prestatori dei servizi
di trasporto di superficie hanno la facolta' di decidere se stipulare o no accordi cooperativi. Nel decidere un particolare accordo, i prestatori dei servizi di trasporto di superficie possono prendere in esame, fra gli altri aspetti, gli interessi dei consumatori e i vincoli tecnici, economici, di spazio e di capacita'.
b) Inoltre, e in deroga ad altre disposizioni del presente accordo,
i vettori aerei ed i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti contraenti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad
impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato sul territorio di Israele e dell'Unione europea o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o
controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via di superficie o per via aerea, hanno accesso alle formalita' e alle installazioni doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempreche' i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.
Locazione finanziaria (leasing)
9. a) I vettori aerei di ciascuna parte contraente sono abilitati a fornire i servizi concordati utilizzando aeromobili forniti in locazione finanziaria, con o senza equipaggio, da altri vettori aerei, compresi quelli di paesi terzi, purche' tutti i soggetti partecipanti a tali accordi rispettino le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate normalmente dalle parti contraenti a tali accordi.
b) Nessuna delle parti contraenti esige che i vettori aerei che forniscono i loro aeromobili in locazione finanziaria detengano diritti di traffico a norma del presente accordo.
c) Il noleggio con equipaggio (wet-leasing) di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo diverso da quelli citati all'allegato III da parte di un vettore aereo israeliano o di un vettore aereo dell'Unione europea, al fine di utilizzare i diritti di cui al presente accordo, costituisce misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee. La domanda e' presentata i) all'autorita' che ha
rilasciato la licenza del vettore aereo che opera in locazione finanziaria per approvazione preliminare e ii) all'autorita'
competente dell'altra parte contraente nella quale si intende utilizzare l'aeromobile a noleggio con equipaggio.
Ai fini della presente lettera, per "aeromobile" si intende un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo non soggetto a divieto operativo nell'Unione europea e/o in Israele.
Affiliazione commerciale (franchising) e impiego del marchio (branding)
10. I vettori aerei di ciascuna parte contraente hanno diritto a stipulare accordi di affiliazione commerciale o di impiego del marchio con societa', compresi i vettori aerei, dell'altra parte contraente o di un paese terzo, purche' dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti contraenti a siffatti accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identita' del vettore aereo che opera effettivamente il servizio.
Assegnazione di bande orarie (slot) negli aeroporti
11. Ciascuna parte contraente garantisce che procedure, orientamenti e regolamentazioni per la gestione delle bande orarie applicabili agli aeroporti che si trovano sul suo territorio siano applicati in modo trasparente, efficace e non discriminatorio.
Consultazioni in sede di comitato misto
12. Qualora una parte contraente ritenga che l'altra parte contraente abbia violato il presente articolo puo' notificare a quest'ultima le proprie osservazioni e richiedere che si tengano consultazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 4.

Art. 9


ARTICOLO 9


Dazi doganali e altre tasse

1. All'arrivo nel territorio di una parte contraente, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte contraente, il normale equipaggiamento, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, ma non limitati a questi, viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco ed altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri, in quantita' limitate, durante il volo), nonche' altri articoli destinati o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, sulla base della reciprocita', da restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprieta' e il capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi che sono a) imposti dalle autorita' nazionali o locali o
dall'Unione europea e b) non sono basati sul costo dei servizi
forniti, purche' dette attrezzature e provviste rimangano a bordo dell'aeromobile.
2. Sulla base della reciprocita' sono esenti da imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad
eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati, anche:
a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte contraente e imbarcate, in quantita' ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
b) attrezzature di terra e pezzi di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte contraente per la manutenzione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente utilizzato nel trasporto aereo internazionale;
c) carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte contraente per essere utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
d) stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte contraente, introdotte o fornite nel territorio di una parte contraente e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere utilizzati in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; e
e) apparecchiature per la sicurezza e la protezione dei passeggeri, da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali merci.
3. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul loro territorio e destinato all'uso di un aeromobile di un vettore aereo che opera tra due punti del suo territorio, su base non discriminatoria. All'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio di una parte contraente, i vettori aerei dell'altra parte contraente si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari relative alla vendita, alla fornitura e all'uso del carburante per l'aviazione.
4. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali, le forniture e i pezzi di ricambio, di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti contraenti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte contraente solo con l'approvazione delle autorita' doganali di tale parte contraente e puo' essere chiesto che esse siano poste sotto la supervisione o il controllo di dette autorita' fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformita' con la normativa doganale.
5. Le esenzioni contemplate dal presente articolo si applicano parimenti ai casi in cui i vettori aerei di una parte contraente abbiano negoziato con un altro vettore, al quale l'altra parte contraente abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, per il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte contraente dei beni specificati nei paragrafi 1 e 2.
6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale e' permesso l'imbarco o lo sbarco.
7. Le disposizioni del presente accordo non incidono sull'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul valore aggiunto per le importazioni di beni. Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra uno Stato membro dell'Unione europea e Israele per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.

Art. 10


ARTICOLO 10


Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea

1. Ciascuna parte contraente garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle proprie autorita' o enti competenti per la riscossione ai vettori aerei dell'altra parte contraente per l'utilizzo di servizi di controllo del traffico aereo e di navigazione aerea siano commisurati ai costi e non siano ingiustamente discriminatori. In ogni caso, ciascun tipo di onere di uso e' applicato ai vettori aerei dell'altra parte contraente secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni piu' favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo.
2. Ciascuna parte contraente garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorita' o enti competenti della riscossione ai vettori aerei dell'altra parte contraente per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti. Gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non eccedere, il costo totale sostenuto dalle competenti autorita' o enti per garantire infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza dell'aviazione adeguati all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso e' soggetto al pagamento di oneri sono offerti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri sono applicati ai vettori aerei dell'altra parte contraente secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni piu' favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti.
3. Ciascuna parte contraente incoraggia le consultazioni tra le autorita' o gli enti competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e i vettori aerei o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e incoraggia le autorita' o gli enti competenti per la riscossione a fornire a tutti gli utenti aeroportuali, o ai rappresentanti o alle associazioni di tali utenti, le informazioni sugli elementi che servono da base per determinare il livello di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto dal gestore aeroportuale in quanto tali informazioni possono risultare necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruita' di tali oneri, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna parte contraente incoraggia le autorita' competenti per la riscossione degli oneri a comunicare agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire alle autorita' di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima che le modifiche entrino in vigore.
4. Nei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23 una parte contraente e' reputata in situazione di
inadempimento del presente articolo soltanto quando a) non abbia
proceduto, entro tempi ragionevoli, a un riesame dell'onere di uso o prassi oggetto di reclamo da parte dell'altra parte; oppure b), in
esito a tale riesame, non abbia preso tutte le iniziative in suo potere per correggere un onere o una prassi che risulti in contrasto con il presente articolo.

Art. 11


ARTICOLO 11


Fissazione delle tariffe

1. Le parti contraenti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente le tariffe sulla base di una libera e equa concorrenza.
2. Le parti contraenti non esigono che le tariffe siano notificate.
3. Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole o discriminatorio delle tariffe.

Art. 12


ARTICOLO 12


Dati statistici

1. Ciascuna parte contraente fornisce all'altra parte contraente le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare l'andamento dei servizi aerei di cui al presente accordo.
2. Le parti contraenti cooperano nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 22 per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare l'andamento dei servizi aerei di cui al presente accordo.

Art. 13


ARTICOLO 13


Sicurezza dell'aviazione

1. Fatto salvo il potere discrezionale degli organi legislativi delle parti contraenti, queste cooperano strettamente nel settore della sicurezza dell'aviazione allo scopo di definire, nella misura praticabile, norme armonizzate o di garantire il riconoscimento reciproco delle rispettive norme di sicurezza. Tale processo di cooperazione avviene sotto la supervisione del comitato misto con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
2. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello dei requisiti minimi e degli standard regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte A, come indicato nell'allegato VI.
3. I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati o convalidati da una parte contraente ed ancora in vigore sono riconosciuti validi dalle autorita' competenti dell'altra parte contraente ai fini dell'esercizio del trasporto aereo contemplato dal presente accordo, a condizione che i requisiti prescritti per il rilascio di tali certificati o licenze siano uguali ai livelli minimi che possono essere stabiliti in base alla Convenzione. Le autorita' competenti hanno tuttavia facolta' di rifiutare di riconoscere la validita', ai fini del sorvolo del proprio territorio, dei brevetti di idoneita' e delle licenze concessi o convalidati ai propri cittadini dalle autorita' competenti dell'altra Parte contraente.
4. Ciascuna parte contraente puo' chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle disposizioni di sicurezza osservate dall'altra parte contraente in relazione alle infrastrutture aeronautiche, agli equipaggi di bordo, agli aeromobili e al funzionamento degli stessi. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Se, a seguito di tali consultazioni, una parte contraente rileva che l'altra parte contraente non mantiene e applica efficacemente le disposizioni di sicurezza - che soddisfano i requisiti minimi di sicurezza in vigore in quel momento in virtu' della convenzione - negli ambiti di cui al paragrafo 4, l'altra parte contraente viene informata di tali rilievi e degli interventi considerati necessari per conformarsi alle disposizioni ICAO. L'altra parte contraente e' tenuta ad adottare adeguati provvedimenti correttivi entro un lasso di tempo concordato.
6. Le parti contraenti dispongono affinche' gli aeromobili registrati in una parte contraente e sospetti di inadempimento delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti ad ispezioni a terra da parte delle competenti autorita' di tale altra parte contraente, sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, intese a verificare tanto la validita' dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio quanto lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature.
7. Le autorita' competenti di una parte contraente possono adottare tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che un aeromobile, un componente di un aeromobile o un'operazione possono:
a) non soddisfare i requisiti minimi stabiliti ai sensi della convenzione, o
b) dare adito a serie preoccupazioni - sulla base dell'ispezione di cui al paragrafo 6 ai sensi dell'articolo 16 della convenzione -
sulla conformita' di un aeromobile o dell'utilizzo di un aeromobile ai requisiti minimi stabiliti ai sensi della convenzione, oppure
c) dare adito a serie preoccupazioni in quanto sono emerse lacune in materia di manutenzione e amministrazione efficiente dei requisiti minimi stabiliti ai sensi della convenzione.
8. Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 7, le
autorita' competenti di una parte contraente informano sollecitamente le autorita' competenti dell'altra parte contraente, motivando la propria iniziativa.
9. Qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza delle operazioni di un vettore aereo, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l'autorizzazione di esercizio di uno o piu' vettori aerei dell'altra parte contraente.
10. Qualora le misure adottate in applicazione dei paragrafi 7 o 9
non siano sospese anche se e' venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti contraenti puo' adire il comitato misto.

Art. 14


ARTICOLO 14


Protezione della navigazione aerea

1. Le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione, della
Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione
per la soppressione del sequestro illegale di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la soppressione
degli atti illeciti commessi contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per
la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, se e in quanto delle parti contraenti sono parti
contraenti di tali convenzioni nonche' di tutte le altre convenzioni e tutti gli altri protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono firmatarie le parti.
2. Le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, cosi' come qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.
3. Nelle relazioni tra di loro le parti contraenti agiscono in conformita' delle norme per la protezione del trasporto aereo e, se e in quanto da loro applicate, con le pratiche raccomandate dall'ICAO e allegate alla Convenzione, se e in quanto tali misure di sicurezza sono applicabili alle parti contraenti. Le parti contraenti esigono che gli operatori degli aeromobili figuranti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno la sede di attivita' principale o la residenza permanente nel loro territorio e i gestori di aeroporti situati sul loro territorio agiscano come minimo in conformita' delle suddette disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea.
4. Le parti contraenti dispongono affinche', nel loro rispettivo territorio, siano prese misure efficaci per proteggere gli aeromobili, sottoporre al vaglio di sicurezza i passeggeri e i loro effetti personali ed effettuare adeguati controlli sull'equipaggio, sulle merci trasportate (compresi i bagagli nella stiva) e sulle provviste a bordo prima e durante l'imbarco o il carico, e che tali misure siano adattate in funzione di un aumento della minaccia.
Ciascuna parte contraente conviene che i suoi vettori aerei possano essere tenuti a rispettare le disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea di cui al paragrafo 3 richieste dall'altra
parte contraente, all'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio dell'altra parte contraente. Quando una parte contraente riceve informazioni relative a minacce specifiche che riguardano un volo o una serie di voli determinati a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra parte contraente, ne informa l'altra parte contraente e puo' decidere di adottare misure speciali di sicurezza in conformita' del paragrafo 6 per tenere conto della minaccia specifica.
5. Le parti contraenti intendono cooperare per pervenire al riconoscimento reciproco delle rispettive norme di sicurezza. A tal fine le parti adottano disposizioni amministrative che consentano di tenere consultazioni sulle misure esistenti o previste in materia di protezione della navigazione aerea e di istituire una cooperazione e una condivisione di informazioni sulle misure attuate dalle parti contraenti in materia di controllo della qualita'. Una parte contraente puo' inoltre chiedere la cooperazione dell'altra parte contraente per verificare se specifiche misure di sicurezza adottate da tale parte contraente siano conformi ai requisiti della parte contraente richiedente. Sulla base dei risultati di tali valutazioni, la parte contraente richiedente puo' decidere che le misure di sicurezza applicate nel territorio dell'altra parte contraente sono di livello equivalente, cosicche' i passeggeri, i bagagli e/o le merci in trasferimento su altro aeromobile possono essere dispensati da un nuovo controllo nel territorio della parte contraente richiedente. La suddetta decisione e' comunicata all'altra parte contraente.
6. Ciascuna parte contraente prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall'altra parte contraente intesa all'adozione di ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica. Ad eccezione delle situazioni di emergenza, ciascuna parte contraente informa preventivamente l'altra parte contraente delle eventuali misure speciali di sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo forniti nell'ambito del presente accordo. Ciascuna parte contraente puo' chiedere la convocazione del comitato misto per discutere tali misure di sicurezza, come previsto all'articolo 22 del presente accordo.
7. In caso di sequestro o minaccia di sequestro illecito di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti o degli impianti e servizi di navigazione aerea, le parti contraenti si prestano assistenza facilitando le comunicazioni e altre misure idonee volte a porre fine, con rapidita' e senza rischi, a tale incidente o minaccia.
8. Ciascuna parte contraente adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta cio' sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche.
9. Se una parte contraente ha ragionevoli motivi per ritenere che l'altra parte contraente abbia disatteso le disposizioni in tema di protezione della navigazione aerea previste dal presente articolo, puo' chiedere consultazioni immediate con l'altra parte contraente.
10. Fatto salvo l'articolo 4, se entro quindici (15) giorni dalla
data della richiesta non si perviene ad un accordo soddisfacente, la parte richiedente e' legittimata a ritirare, a revocare, a limitare o a imporre il rispetto di determinate condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' vettori aerei dell'altra parte contraente.
11. In caso di minaccia immediata e straordinaria le parti contraenti hanno facolta' di prendere provvedimenti urgenti prima della scadenza del termine di quindici (15) giorni.
12. Fatta salva la necessita' di adottare provvedimenti immediati per garantire la protezione dei trasporti, le parti contraenti affermano che, nel prendere in considerazione misure di protezione, ciascuna parte contraente ne valuta i possibili effetti negativi, a livello operativo e economico, sulla prestazione dei servizi aerei di cui al presente accordo e, salvo che sussista un obbligo di legge, tiene conto di tali fattori nel determinare le misure necessarie e appropriate per affrontare i citati problemi di sicurezza.
13. Qualsiasi misura adottata conformemente ai paragrafi 10 e 11 e'
sospesa una volta che l'altra parte contraente si sia conformata al disposto del presente articolo.
14. Fatto salvo il presente articolo, le parti contraenti concordano che nessuna delle parti e' tenuta a rivelare informazioni che possano compromettere la sicurezza nazionale di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 15


ARTICOLO 15


Gestione del traffico aereo

1. Le parti contraenti sono d'accordo a cooperare strettamente nel settore della gestione del traffico aereo al fine di estendere il "cielo unico europeo" a Israele e rafforzare cosi' la sicurezza e l'efficacia complessiva in materia di traffico aereo generale, ottimizzare la capacita' e ridurre al minimo i ritardi. A tal fine Israele partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico europeo. Tale processo di cooperazione e' soggetto al monitoraggio del comitato misto.
2. Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori:
a) Israele adotta le misure necessarie ad adeguare le sue strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, in particolare istituendo un organismo nazionale di controllo indipendente, almeno a livello funzionale, dai prestatori di servizi di navigazione aerea; e
b) l'Unione europea associa Israele alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilita' cui ha dato origine il cielo unico europeo, in particolare mediante un adeguato coordinamento di SESAR.
3. a) Le parti contraenti garantiscono che le rispettive
legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il rispetto degli standard minimi e dei requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte B, sezione A, come indicato nell'allegato VI.
b) Le parti contraenti si impegnano a operare in conformita' delle disposizioni e dei requisiti regolamentari dell'Unione europea in materia di trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte B, sezione
B, come indicato nell'allegato VI.

Art. 16


ARTICOLO 16


Ambiente

1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell'aviazione internazionale.
2. Le parti contraenti riconoscono che sono necessari interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente.
3. Le parti contraenti riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare e ridurre al minimo gli effetti delle attivita' di trasporto aereo sull'ambiente e l'economia e per garantire che le eventuali misure adottate per attenuare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come
una limitazione della facolta' delle competenti autorita' di una parte contraente di adottare tutte le misure adeguate a prevenire o altrimenti affrontare il problema rappresentato dall'impatto ambientale del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano applicate senza distinzione di nazionalita'.
5. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il rispetto degli standard minimi e dei requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte C, come indicato nell'allegato
VI.

Art. 17


ARTICOLO 17


Responsabilita' del vettore aereo

1. Le parti contraenti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione
di Montreal).
2. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello delle norme e requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte D, come indicato nell'allegato VI.

Art. 18


ARTICOLO 18


Diritti dei consumatori e protezione dei dati personali

Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello delle norme e requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte E, come indicato nell'allegato VI.

Art. 19


ARTICOLO 19


Sistemi telematici di prenotazione

Le parti contraenti applicano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, comprese le norme in materia di concorrenza, al funzionamento dei sistemi telematici di prenotazione in modo equo e non discriminatorio. I sistemi telematici di prenotazione, i vettori aerei e le agenzie viaggi di una parte contraente beneficiano di un trattamento equivalente a quello riservato ai sistemi telematici di prenotazione, ai vettori aerei e alle agenzie viaggi che operano sul territorio dell'altra parte contraente.

Art. 20


ARTICOLO 20


Aspetti sociali

Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello delle norme e requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte F, come indicato nell'allegato VI.

Art. 21


ARTICOLO 21


Interpretazione e attuazione

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
2. Ciascuna parte contraente e' responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo e, in particolare, delle norme e requisiti regolamentari in materia di trasporto aereo elencati nell'allegato IV, come indicato nell'allegato VI.
3. Ciascuna parte contraente fornisce all'altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l'assistenza necessaria - nel rispetto della legislazione applicabile della rispettiva parte contraente - in caso di indagini su eventuali infrazioni condotte dall'altra parte contraente nell'ambito delle proprie competenze come previsto dal presente accordo.
4. Quando le parti contraenti intervengono in virtu' dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte contraente abbia interesse e che riguardano le autorita' o imprese dell'altra parte contraente, le competenti autorita' dell'altra parte contraente devono essere pienamente informate e avere la possibilita' di presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva.

Art. 22


ARTICOLO 22


Comitato misto

1. E' istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti (in appresso "il comitato misto"), responsabile della gestione e corretta attuazione del presente accordo. A tal fine esprime raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti nel presente accordo.
2. Le decisioni del comitato misto sono adottate consensualmente e sono vincolanti per le parti contraenti. Le parti contraenti daranno attuazione a tali decisioni conformemente alla propria normativa.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte contraente puo' chiedere la convocazione di una riunione.
5. Le parti contraenti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.
La riunione del comitato ha luogo il piu' presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti contraenti.
6. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.
7. Se, a giudizio di una delle parti contraenti, una decisione del comitato misto non e' stata correttamente applicata dall'altra parte contraente, la prima parte contraente puo' chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il comitato misto non puo'
risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta, la parte contraente che ne ha fatto richiesta puo' adottare opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 24.
8. La decisione del comitato misto indica la data prevista per la
sua attuazione ad opera delle parti contraenti e ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici.
9. Fatto salvo il paragrafo 2, se il Comitato misto non adotta una
decisione entro sei mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta la
questione, le parti contraenti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 24.
10. Il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti contraenti.
11. Il comitato misto favorisce altresi' la cooperazione:
a) svolgendo le proprie mansioni specifiche in relazione al processo della cooperazione normativa, come indicato al titolo II del presente accordo;
b) promuovendo gli scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza e della protezione della navigazione aerea, nel settore ambientale, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le bande orarie), dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori;
c) analizzando periodicamente gli effetti sociali dell'accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell'occupazione, e mettendo a punto risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime;
d) definendo in modo consensuale proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento del presente accordo;
e) prendendo in considerazione settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso; e
f) applicando la sezione A.1 dell'allegato IV (elenco di vettori aerei soggetti a un divieto operativo).
12. Le parti condividono l'obiettivo di massimizzare i vantaggi per i consumatori, i vettori aerei, i lavoratori e le comunita' delle due parti, estendendo il presente accordo ai paesi terzi. A tal fine il comitato misto opera per elaborare una proposta riguardante le condizioni e le procedure, comprese le eventuali modifiche del presente accordo, necessarie per permettere l'adesione dei paesi terzi al presente accordo.

Art. 23


ARTICOLO 23


Risoluzione delle controversie e arbitrato

1. Ciascuna parte contraente puo' chiedere, attraverso i canali diplomatici, che il consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione esamini eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo che non siano state risolte conformemente all'articolo 22. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio d'associazione istituito nel quadro dell'accordo d'associazione agisce da comitato misto.
2. Il consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Le parti contraenti adottano le misure necessarie a dare attuazione alla decisione di cui al paragrafo 2.
4. Qualora non sia possibile risolvere una controversia conformemente al paragrafo 2, su richiesta di una parte contraente
essa e' sottoposta a un collegio arbitrale composto di tre arbitri
conformemente alla seguente procedura:
a) ciascuna parte contraente designa un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la notifica
della richiesta di arbitrato da parte del collegio arbitrale, inviata dall'altra parte contraente attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro dovrebbe essere designato dalle parti contraenti entro altri sessanta (60) giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti
contraenti non ha designato un arbitro o se non e' stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di designare, a seconda del caso, un arbitro o arbitri;
b) il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) dovrebbe essere essere cittadino di un paese terzo che, al momento della designazione, intrattiene relazioni diplomatiche con ciascuna delle parti contraenti, e funge da presidente del collegio arbitrale;
c) il collegio arbitrale fissa di comune accordo il proprio regolamento interno; e
d) fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti contraenti.
5. A richiesta di una delle parti contraenti, il collegio arbitrale puo' chiedere all'altra parte contraente di attivare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva dello stesso collegio.
6. Il collegio arbitrale cerca di adottare tutte le decisioni, siano esse provvisorie o definitive, per consenso. Laddove il consenso non sia possibile, il collegio arbitrale adotta le decisioni a maggioranza.
7. Se una delle parti contraenti non si conforma a una decisione del collegio arbitrale adottata ai sensi del presente articolo entro trenta (30) giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte puo' limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte contraente inadempiente nel quadro del presente accordo.

Art. 24


ARTICOLO 24


Misure di salvaguardia

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.
2. Qualora una delle parti contraenti ritenga che l'altra parte contraente non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare le misure opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, per portata e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo.
3. Se una parte contraente considera la possibilita' di adottare misure di salvaguardia, lo comunica all'altra parte contraente tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
4. Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.
5. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 4,
paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 13 e 14, la parte contraente
interessata non puo' adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, a meno che la
procedura di consultazione di cui al paragrafo 4 non si sia conclusa
prima di tale scadenza.
6. La parte contraente interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
7. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo e' sospeso non appena la parte contraente inadempiente ottemperi alle disposizioni del presente accordo.

Art. 25


ARTICOLO 25


Portata geografica dell'accordo

Le parti contraenti si impegnano a condurre un dialogo permanente volto a garantire la conformita' del presente accordo con il processo di Barcellona e si prefiggono l'obiettivo ultimo di costituire uno spazio aereo euromediterraneo comune. E' pertanto discussa in sede di comitato misto la possibilita' di concordare reciprocamente emendamenti destinati a tenere conto di analoghi accordi euromediterranei in materia di trasporto aereo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 11.

Art. 26


ARTICOLO 26


Relazioni con altri accordi

1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra Israele e gli Stati membri. Tuttavia, in deroga a eventuali
disposizioni del presente accordo, possono essere mantenuti i diritti di traffico e gli accordi in materia di sicurezza esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali o altre disposizioni non contemplate dal presente accordo, o che presentano condizioni piu' favorevoli. Per quanto riguarda i vettori aerei, i diritti e gli accordi di cui trattasi possono essere mantenuti a beneficio di:
a) vettori aerei dell'Unione europea, purche' non vi sia una discriminazione nell'esecuzione di tali diritti o altri accordi esistenti tra vettori aerei dell'Unione europea sulla base della nazionalita';
b) vettori aerei dello Stato di Israele.
2. Se le parti contraenti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.
3. Il presente accordo non osta a una qualsiasi decisione delle due parti contraenti di dare attuazione ad eventuali future raccomandazioni formulate dall'ICAO. Le parti contraenti non citano il presente accordo, o parti di esso, per opporsi a che l'ICAO prenda in considerazione politiche alternative su qualsiasi aspetto di pertinenza del presente accordo.
4. Le parti contraenti concordano sul fatto che in futuro non vi saranno ostacoli o restrizioni a concludere accordi nel campo della sicurezza tra il governo dello Stato di Israele e i singoli governi degli Stati membri dell'Unione europea negli ambiti della sicurezza che non rientrano nei settori di competenza esclusiva dell'UE. Le parti contraenti, tuttavia, concordano nel i) privilegiare, laddove
possibile e in conformita' dell'articolo 14, paragrafo 5, la
conclusione di accordi in materia di sicurezza a livello UE e di ii) trasmettere al comitato misto le pertinenti informazioni relative
a tali accordi bilaterali in materia di sicurezza sulla base dell'articolo 14, paragrafo 14.

Art. 27


ARTICOLO 27


Modifiche

1. Se una delle parti contraenti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, invia una notifica in tal senso al
comitato misto. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore conformemente all'articolo 30.
2. Su proposta di una parte contraente e conformemente al presente articolo, il comitato misto puo' decidere di modificare gli allegati del presente accordo.
3. Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente, fatta salva l'osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare la legislazione vigente nel settore del trasporto aereo di cui all'allegato IV, nel rispetto del principio di non discriminazione e
conformemente alle disposizioni del presente accordo.
4. Qualora una delle parti contraenti intenda adottare nuove disposizioni legislative o modificare la propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo di cui all'allegato IV, ne informa l'altra parte contraente, se cio' e' appropriato e possibile.
La trasmissione di tali informazioni e, su richiesta di una delle parti contraenti, uno scambio di opinioni preliminare possono aver luogo in sede di comitato misto.
5. Ciascuna parte contraente informa regolarmente e quanto piu' sollecitamente possibile l'altra parte contraente parte in merito alle nuove disposizioni legislative adottate o alle modifiche apportate alla propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo di cui all'allegato IV del presente accordo. La trasmissione di tali informazioni puo' aver luogo in sede di comitato misto. Su richiesta di una delle parti contraenti, il comitato misto procede entro sessanta giorni a uno scambio di opinioni sulle
implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo.
6. Al fine di garantire il regolare funzionamento del presente accordo, il comitato misto:
a) adotta una decisione di revisione degli allegati IV e/o VI del presente accordo per recepire, se necessario su base di reciprocita',
la nuova legislazione o la modifica considerata; oppure
b) adotta una decisione per fare si' che le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione siano considerate conformi al presente accordo; oppure
c) decide in merito a eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, relative alle nuove misure legislative o alle modifiche di cui trattasi.

Art. 28


ARTICOLO 28


Scadenza

1. Il presente accordo e' concluso per una durata illimitata.
2. Ciascuna parte puo' in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra parte contraente, attraverso i canali diplomatici, della propria decisione di denunciare il presente accordo. Detto preavviso e' trasmesso simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che detto
preavviso non sia ritirato di comune accordo dalle parti contraenti prima della fine di tale periodo.

Art. 29


ARTICOLO 29


Registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il segretariato delle Nazioni Unite

Il presente accordo e tutte le modifiche ad esso apportate sono registrati presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite.

Art. 30


ARTICOLO 30


Applicazione ed entrata in vigore

1. Il presente accordo e' applicato in via provvisoria, conformemente alla legislazione nazionale delle parti contraenti, a decorrere dalla data della firma delle parti contraenti.
2. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche fra le parti contraenti che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, Israele consegna al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la nota diplomatica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna a Israele la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a  Lussemburgo il dieci giugno duemilatredici che corrisponde
al due Tammuz cinquemilasettecentosettantatre nel calendario ebraico,
in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo sullo spazio aereo

Art. 1


ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE TRA L'UNIONE EUROPEA

E I SUOI STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA MOLDOVA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: i "trattati UE") ed essendo Stati membri dell'Unione europea, e
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA MOLDOVA,
dall'altra,
PRESO ATTO che il 28 novembre 1994 e' stato firmato a Bruxelles un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra;
DESIDERANDO costituire uno spazio aereo comune (Common Aviation Area - CAA) basato sull'obiettivo di aprire l'accesso ai mercati delle parti, con pari condizioni di concorrenza e rispetto delle stesse norme - comprese quelle relative alla sicurezza aerea, alla sicurezza dell'aviazione civile, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente;
DESIDERANDO ampliare le opportunita' del trasporto aereo, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;
RICONOSCENDO l'importanza del trasporto aereo per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti;
PRESO ATTO della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
CONCORDANDO sul fatto che e' opportuno fondare le norme del CAA sulla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, come stabilito nell'allegato III del presente accordo;
RICONOSCENDO che il rispetto integrale delle norme del CAA alle parti di coglierne tutti i benefici, compresa l'apertura dell'accesso ai mercati, e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, il settore industriale e i lavoratori di entrambe le parti;
RICONOSCENDO che la creazione dello spazio aereo comune e l'attuazione delle sue norme non possono essere realizzate senza l'adozione di accordi transitori, laddove necessario;
RICONOSCENDO l'importanza che riveste un'assistenza adeguata in questa prospettiva;
DESIDERANDO dar modo alle linee aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi competitivi in mercati aperti;
DESIDERANDO provvedere affinche' tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti dei vettori aerei, beneficino di un accordo liberalizzato;
DESIDERANDO assicurare il piu' elevato livello di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sull'operativita' degli aeromobili e minano la fiducia dei viaggiatori nella sicurezza dell'aviazione civile;
DESIDERANDO assicurare la parita' di trattamento a tutti i vettori aerei e garantire loro eque e pari opportunita' di fornire i servizi aerei di cui al presente accordo;
RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;
AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica internazionale in materia di trasporto aereo e riconoscendo i diritti degli Stati sovrani ad adottare misure adeguate a tal fine;
PRESO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;
INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le linee aeree, i lavoratori e le comunita' di entrambe le parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1


Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:
(1) "servizio concordato" e "rotta determinata", il trasporto aereo internazionale a norma dell'articolo 2 (Concessione di diritti) e dell'allegato I al presente accordo;
(2) "accordo", il presente accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento;
(3) "trasporto aereo", il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico contro remunerazione o locazione, che, per chiarezza, include i servizi di linea e non di linea (charter) e il servizio integrale di trasporto merci;
(4) "autorita' competenti" gli organismi o enti pubblici responsabili per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo;
(5) "idoneita'", l'idoneita' di un vettore aereo a operare servizi aerei internazionali, in altre parole, la capacita' finanziaria soddisfacente e le competenze appropriate in materia di gestione e la sua disponibilita' a conformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi che regolano la prestazione di detti servizi;
(6) "cittadinanza", il fatto che un vettore aereo soddisfi i requisiti relativi ad aspetti quali la sua proprieta', il suo controllo effettivo e la sua sede principale di attivita';
(7) "convenzione", la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include:
a) ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della convenzione stessa e che sia stato ratificato sia dalla Repubblica moldova che dallo Stato membro o dagli Stati membri dell'Unione europea, e
b) qualsiasi allegato o qualsiasi emendamento relativo adottato a norma dell'articolo 90 della convenzione, qualora tale allegato o emendamento abbia acquistato efficacia in qualsiasi dato momento sia per la Repubblica di Moldova che per lo Stato membro o per gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto sia pertinente per la questione di cui trattasi;
(8) "diritto della quinta liberta'", il diritto o il privilegio concesso da uno stato ("Stato concedente") ai vettori aerei di un altro Stato ("Stato concessionario") di fornire servizi di trasporto aereo internazionali tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che questi servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario;
(9) "costo totale", il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative e gli eventuali oneri destinati a rispecchiare i costi ambientali e applicati senza distinzione di cittadinanza;
(10) "trasporto aereo internazionale", il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di piu' di uno Stato;
(11) "accordo ECAA", l'accordo multilaterale tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo , sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo.
(12) "partner della politica europea di vicinato", Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, la Repubblica moldova, Marocco, territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina.
(13) "soggetto nazionale", qualsiasi persona fisica o giuridica avente cittadinanza moldava per la parte moldava, o la cittadinanza di uno Stato membro per la parte europea, se e in quanto, nel caso di una persona giuridica, essa e' sempre effettivamente controllata, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, da persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza moldava per la parte moldava, o da persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro o di uno dei paesi terzi identificati nell'allegato IV, per la parte europea;
(14) "licenze di esercizio",
i) nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri le licenze di esercizio e tutti gli altri documenti o certificati pertinenti rilasciati ai sensi della legislazione UE in vigore e,
ii) nel caso delle licenze della Repubblica moldova, i certificati o licenze rilasciati ai sensi della pertinente legislazione in vigore nella Repubblica moldova;
(15) "parti", da un lato l'Unione europea o i suoi Stati membri, ovvero l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze (la parte europea), e dall'altro la Repubblica moldova (la parte moldava);
(16) "prezzo",
i) le "tariffe aeree passeggeri", che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto e per quello dei loro bagagli sui servizi aerei, nonche' tutte le condizioni per l'applicabilita' di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari; e
ii) le "tariffe aeree merci", da pagare per il trasporto di posta e merci nonche' le condizioni per l'applicabilita' di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari.
Questa definizione comprende, laddove applicabile, il trasporto di superficie connesso alle operazioni di trasporto aereo internazionale e le condizioni ad esso applicabili.
(17) "principale centro di attivita'", la sede principale o sociale di una compagnia aerea nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilita', del vettore aereo;
(18) "oneri di servizio pubblico" tutti gli oneri imposti ai vettori aerei esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuita', regolarita', tariffazione e capacita' minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte interessata per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico;
(19) "sovvenzioni", qualsiasi contributo finanziario concesso dalle autorita' o da un organismo regionale od altro organismo pubblico, ossia quando:
a) provvedimenti del governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico comportino il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi alla societa' o assunzione di passivita' della societa', quali ad esempio garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, partecipazione societaria, protezione contro il fallimento o assicurazione;
b) un organismo governativo o regionale od altro ente pubblico rinuncia ad entrate altrimenti dovute, ovvero non le riscuote, o le riduce indebitamente;
c) un ente governativo, regionale od altro ente pubblico fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni o servizi; oppure
d) un organismo governativo, regionale od altro ente pubblico effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine a un organismo privato di svolgere una o piu' funzioni tra quelle illustrate alle lettere a), b) e c), che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisca in sostanza dalle normali prassi dei governi;
e quando sia in tal modo conferito un vantaggio;
(20) "SESAR", l'elemento tecnologico del Cielo unico europeo con l'obiettivo di garantire all'Unione europea, entro il 2020, un'infrastruttura di controllo del traffico aereo di efficienza elevata, tale da garantire uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e compatibile con l'ambiente;
(21) "territorio", nel caso della Repubblica moldova, le aree territoriali e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto la sua sovranita', influenza, protezione o mandato e, nel caso dell'Unione europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applicano i trattati UE e alle condizioni sancite da tali trattati e da ogni strumento che dovesse succedere agli stessi. Resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranita' sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; Resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranita' sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006;
(22) "onere d'uso", un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, o servizi per la navigazione aerea o per la sicurezza dell'aviazione civile, o servizi che comprendono le infrastrutture e i servizi connessi.

Art. 2


ARTICOLO 2


Concessione di diritti

1. Ciascuna parte concede all'altra parte, conformemente all'allegato I e dell'allegato II al presente accordo, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori aerei dell'altra parte:
a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito del trasporto aereo (per scopi non di traffico);
c) nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul suo territorio al fine di caricare e scaricare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e
d) gli altri diritti specificati nel presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo e' interpretata in modo da conferire ai vettori aerei:
a) della Repubblica moldova il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro;
b) dell'Unione europea il diritto di caricare, nel territorio della Repubblica moldova, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio della Repubblica moldova.

Art. 3


ARTICOLO 3


Autorizzazione

Una volta ricevute da un vettore aereo di una parte le domande per le autorizzazioni di esercizio, le competenti autorita' dell'altra parte concedono le opportune autorizzazioni con un minimo ritardo procedurale, a condizione che:
a) per un vettore della Repubblica moldova:
- il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' nella Repubblica moldova e sia titolare di una valida licenza di esercizio conformemente alla legislazione applicabile della Repubblica moldova; e
- la Repubblica moldova eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; e
- salvo diversamente disposto dall'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Repubblica moldova e/o a soggetti nazionali della Repubblica moldova e sia da questi effettivamente controllato,
b) per un vettore dell'Unione europea:
- il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro a norma dei trattati UE e sia titolare di una valida licenza di esercizio; e
- lo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorita' competente a tal fine sia chiaramente identificata; e
- salvo diversamente disposto dall'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, e sia effettivamente controllato da Stati membri e/o da soggetti nazionali degli Stati membri, o da altri Stati indicati nell'allegato IV del presente accordo, e/o da soggetti nazionali di tali altri Stati;
c) il vettore aereo risponda alle condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dall'autorita' competente; e
d) vengano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 14 (Sicurezza aerea) e di cui all'articolo 15 (Sicurezza dell'aviazione civile) del presente accordo.

Art. 4


ARTICOLO 4


Riconoscimento reciproco delle dichiarazioni regolamentari relative all'idoneita', alla proprieta' e al controllo del vettore aereo

Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo di una parte, le autorita' competenti dell'altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneita' e/o della cittadinanza adottate dalle autorita' competenti della prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorita' competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti alle successive lettere a) e b):
a) se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorita' competenti della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorita' competenti dell'altra parte, anche nei casi di doppia cittadinanza, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 (Autorizzazione) del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorita', suffragando adeguatamente la loro posizione. In tal caso ciascuna parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorita' competenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nel piu' breve tempo possibile. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte puo' sottoporre la questione all'esame del comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo.
b) Il presente articolo non concerne il riconoscimento dell'accertamento con riguardo a:
- certificati o licenze di sicurezza;
- disposizioni in materia di sicurezza; oppure
- copertura assicurativa.

Art. 5


ARTICOLO 5


Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni

1. Le autorita' competenti di ciascuna parte possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l'attivita' di un vettore aereo di un'altra parte qualora:
a) per un vettore della Repubblica moldova:
- il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' nella Repubblica moldova o non sia titolare di una valida licenza di esercizio in conformita' alla legislazione applicabile della Repubblica moldova; oppure
- la Repubblica moldova non eserciti ne' mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; oppure
- salvo diversamente disposto dall'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il vettore aereo non sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato, , dalla Repubblica moldova e/o da soggetti nazionali della Repubblica moldova;
b) per un vettore aereo dell'Unione europea:
- il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro a norma dei trattati UE o non sia titolare di una valida licenza di esercizio; oppure
- lo Stato membro competente per il rilascio del proprio certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo ovvero l'autorita' competente non sia chiaramente indicata; oppure
- salvo diversamente disposto dall'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il vettore aereo non sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato, dagli Stati membri e/o dai soggetti nazionali degli Stati membri, o da altri Stati elencati nell'allegato IV al presente accordo, e/o da soggetti nazionali di tali altri stati;
c) il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 7 (Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari) del presente accordo; oppure
d) non vengano osservate o fatte osservare le disposizioni dell'articolo 14 (Sicurezza aerea) e dell'articolo 15 (Sicurezza dell'aviazione civile) del presente accordo; oppure
e) una parte abbia dichiarato, conformemente all'articolo 8 (Contesto concorrenziale) del presente accordo che non sono soddisfatte le condizioni per un contesto concorrenziale.
2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d) del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorita' dell'altra parte.
3. Nessuna delle parti fa uso dei diritti ad essa conferiti dal presente articolo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di uno o piu' vettori aerei di una parte sulla base del fatto che la proprieta' della partecipazione di maggioranza e/o il controllo effettivo di detto vettore aereo sono conferiti a una o piu' parti dell'accordo ECAA o a loro soggetti nazionali, nella misura in cui detta parte o dette parti dell'accordo ECAA garantiscano la reciprocita' di trattamento e applichino le modalita' e le condizioni dell'accordo ECAA.

Art. 6


ARTICOLO 6


Investimenti

1. In deroga all'articolo 3 (Autorizzazione) e all'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, sono autorizzati la proprieta' della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo della Repubblica moldova da parte di Stati membri e/o di loro soggetti nazionali.
2. In deroga all'articolo 3 (Autorizzazione) e all'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, la proprieta' della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo dell'Unione europea da parte della Repubblica moldova e/o di suoi soggetti nazionali, sono autorizzati sulla base di una decisione preventiva dei comitato misto istituito dal presente accordo a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 (Comitato misto) del presente accordo. Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 8 (Comitato misto), del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.

Art. 7


ARTICOLO 7


Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di vettori di trasporto aereo o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili sono osservate dai vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'ammissione o la partenza di passeggeri, equipaggi o merci sugli aeromobili (compresi i regolamenti riguardanti l'entrata, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la dogana, e la quarantena o, nel caso della posta, i regolamenti postali) sono osservate da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi o merci dei vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte.

Art. 8


ARTICOLO 8


Contesto concorrenziale

1. Le parti riconoscono che la creazione di un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei costituisce un obiettivo comune. Le parti riconoscono che le probabilita' che i vettori aerei adottino pratiche genuinamente concorrenziali e' maggiore quando i vettori aerei operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionate.
2. Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, e' vietata ogni discriminazione in ragione della cittadinanza.
3. Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o taluni prodotti o servizi dell'aviazione sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel settore dell'aviazione.
4. Qualsiasi pratica contraria al presente articolo e' valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nell'Unione europea, in particolare quelle dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea.
5. Se una parte rileva che nel territorio dell'altra parte esistono condizioni, in particolare dovute a una sovvenzione, che potrebbero pregiudicare la leale ed equa possibilita' di competere dei suoi vettori aerei, puo' trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte. Puo' inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 22 (Comitato misto) dell'accordo. Entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni. In caso di non raggiungimento di un accordo soddisfacente entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte che ne ha fatto richiesta puo' intervenire per rifiutare, trattenere, revocare, sospendere o imporre alle autorizzazioni del vettore aereo o dei vettori aerei interessati condizioni adeguate conformemente all'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo.
6. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo sono adeguate, proporzionate e limitate allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata.
Esse sono esclusivamente dirette al o ai vettori aerei che beneficiano di una sovvenzione o delle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto delle parti di adottare le misure di cui all'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo.
7. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, puo' prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni legislativee regolamentari delle parti in materia di obblighi di servizio pubblico nei territori delle parti.

Art. 9


ARTICOLO 9


Opportunita' commerciali

Esercizio di attivita' economiche
1. Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di un'attivita' economica da parte di operatori commerciali pregiudicherebbero il conseguimento dei benefici previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano percio' ad avviare un processo efficace e reciproco di eliminazione degli ostacoli all'esercizio di attivita' economiche da parte degli operatori commerciali di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli potrebbero ostacolare le operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o frenare lo sviluppo di condizioni di concorrenza omogenee.
2. Il comitato misto istituito in conformita' dell'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo avvia un processo di cooperazione con riguardo all'esercizio di un'attivita' economica e alle opportunita' commerciali; segue i progressi nell'affrontare efficacemente gli ostacoli all'esercizio dell'attivita' di operatori commerciali e valuta periodicamente gli sviluppi anche, se necessario, nel senso di modifiche legislative e regolamentari. A norma dell'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo una parte puo' chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto allo scopo di discutere qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente articolo.
Rappresentanti dei vettori aerei
3. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stabilire uffici sul territorio dell'altra parte ai fini della promozione e della vendita di trasporto aereo e di attivita' connesse, incluso il diritto di vendere e di emettere qualsiasi biglietto e/o lettera di trasporto aereo propria e/o di qualsiasi altro vettore aereo.
4. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformita' con le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo. A discrezione dei vettori aerei, le esigenze di personale possono essere soddisfatte mediante personale proprio o avvalendosi dei servizi di qualsiasi altra organizzazione, societa' o vettore aereo operante sul territorio dell'altra parte, autorizzato a fornire tali servizi sul territorio di tale parte. Entrambe le parti facilitano e accelerano il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente necessari per il personale addetto agli uffici in conformita' del presente paragrafo, inclusi coloro che espletano mansioni temporanee per un periodo non superiore a novanta giorni, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
Assistenza a terra
5. a) Fatto salvo quanto previsto nella lettera b) seguente, ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte:
i) il diritto di provvedere da sola alle operazioni di assistenza a terra ("autoassistenza") oppure, a sua scelta,
ii) il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti che prestano tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, dove ad essi e' consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e dove detti prestatori sono presenti sul mercato.
b) per le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra: assistenza bagagli, operazioni in pista, assistenza olio e carburante, assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione fisica delle merci e della posta fra l'aerostazione e l'aereo, i diritti di cui alla lettera a), punti i) e ii), possono essere soggetti a vincoli conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte. Qualora tali vincoli impediscano l'autoassistenza a terra e qualora non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, tutti questi servizi sono disponibili per tutti i vettori aerei su base equa e non discriminatoria.
Assistenza a terra per conto terzi
6. Ciascuna impresa di assistenza a terra, sia essa un vettore aereo o no, ha, in relazione alla fornitura di servizi di assistenza a terra sul territorio dell'altra parte, il diritto di fornire servizi di assistenza a terra ai vettori aerei che operano nello stesso aeroporto, purche' cio' sia autorizzato e sia conforme con le leggi ed i regolamenti applicabili.
Vendite, spese in loco e trasferimento di fondi
7. I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere direttamente alla vendita dei servizi di trasporto aereo e servizi connessi nel territorio dell'altra parte e/o, a loro discrezione, tramite i propri agenti di vendita, tramite altri intermediari da essa nominati, tramite un altro vettore aereo o tramite internet.
Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque e' libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile, conformemente alla legislazione valutaria ivi vigente.
8. Ciascun vettore aereo ha diritto di convertire in valute liberamente convertibili e trasferire dal territorio dell'altra parte al proprio territorio nazionale e, salvo che cio' contrasti con le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale, al paese o ai paesi di sua scelta, a richiesta, i redditi locali. La conversione e la rimessa di tali somme sono consentite tempestivamente, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile alle transazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore presenta la prima domanda di rimessa.
9. I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzate a pagare in valuta locale nel territorio dell'altra parte le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte in valuta liberamente convertibile, nell'osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente.
Intese di cooperazione
10. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte puo' stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a) uno o piu' vettori aerei delle parti; e
b) uno o piu' vettori aerei di un paese terzo; e
c) qualsiasi fornitore di servizi di trasporto di superficie (su terra o per via marittima);
purche':
i) il vettore che opera i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico,
ii) il vettore che vende i servizi disponga dell'abilitazione all'esercizio delle rotte soggiacenti e
iii) gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi di tal genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l'acquirente e' informato al punto di vendita, o in ogni caso prima di salire a bordo, in merito all'identita' del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.
11. a) In relazione al trasporto passeggeri, per determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non potra' essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto tali trasporti di superficie sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome. I prestatori dei servizi di trasporto di superficie hanno la facolta' di decidere se stipulare accordi di cooperazione. Nel decidere riguardo a un particolare accordo, le imprese di trasporto di superficie possono prendere in esame, fra gli altri aspetti, gli interessi dei consumatori e vincoli tecnici, economici, di spazio e di capacita'.
b) Inoltre, in deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, i vettori aerei ed i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie verso o da qualsiasi punto situato sul territorio della Repubblica moldova e dell'Unione europea o in paesi terzi, compreso il trasporto verso e da tutti gli aeroporti dotati di strutture doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via di superficie o per via aerea, hanno accesso alle formalita' e alle strutture doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da prestatori indiretti di servizi di trasporto merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo del trasporto combinato aria-superficie, sempreche' i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.
Leasing
12. I vettori aerei di ciascuna parte sono abilitati a fornire i servizi concordati utilizzando aeromobili e equipaggi forniti in leasing da altri vettori aerei, compresi quelli di paesi terzi, purche' tutti i soggetti partecipanti a tali accordi rispettino le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate normalmente dalle parti a tali accordi.
a) Nessuna delle parti esige che una compagnia aerea che fornisce l'aeromobile in leasing detenga diritti di traffico a norma del presente accordo.
b) Il noleggio con equipaggio (wet-leasing), da parte di un vettore aereo della Repubblica moldova, di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo o, da parte di un vettore aereo dell'Unione europea, di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo diverso da quelli citati all'allegato IV del presente accordo, al fine di esercitare i diritti di cui al presente accordo, deve costituire misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee e deve ottenere l'approvazione previa dell'autorita' che ha rilasciato la licenza del vettore aereo in questione che opera in leasing e dell'autorita' competente dell'altra parte.
Affiliazione commerciale (franchising)/impiego del marchio (branding)
13. I vettori aerei di ciascuna parte possono stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio (branding) con societa', compresi i vettori aerei, di una parte o di un paese terzo, purche' dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti a tali accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identita' del vettore aereo che opera il servizio.

Art. 10


ARTICOLO 10


Diritti doganali e fiscalita'

1. All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, le dotazioni normali, di bordo e di terra, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo esemplificativo, cibo, bevande, bevande alcoliche, tabacco ed altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantita' limitate durante il volo), nonche' altri articoli destinati all'uso o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, su di una base di reciprocita', ai sensi della pertinente legislazione applicabile, da tutte le restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprieta' e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi che sono (a) imposti dalle autorita' nazionali o locali o dall'Unione europea e (b) non sono basati sul costo dei servizi forniti, purche' dette attrezzature e provviste rimangano a bordo dell'aeromobile.
2. Su di una base di reciprocita', ai sensi della legislazione applicabile in materia, sono parimenti esenti dalle imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad eccezione degli oneri basati sul costo dei servizi prestati:
a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una pare e imbarcate, in quantita' ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
b) attrezzature di terra e parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;
c) carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte per essere utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
d) stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto della rotta al di sopra di tale territorio; e
e) apparecchiature per la sicurezza e la protezione dei passeggeri, da utilizzarsi negli aeroporti o negli scali merci.
3. In deroga a eventuali disposizioni di senso contrario, nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle parti di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel suo territorio e destinato ad essere usato in un aeromobile di una compagnia aerea che opera tra due punti del suo territorio.
4. Le dotazioni, provviste e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo da parte delle autorita' competenti e non essere trasferite senza il pagamento delle relative tasse e dei diritti di dogana relativi.
5. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano anche nel caso in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore aereo, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio ove e' permesso l'imbarco o lo sbarco.
7. I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi diversi da quelli basati sul costo del servizio fornito.
8. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e le forniture normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorita' doganali di tale territorio. In questo caso possono essere poste sotto il controllo di dette autorita' fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute conformemente alla la normativa doganale.
9. La stipula del presente accordo non incide sull'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul volume d'affari delle importazioni di beni. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi convenzionei tra uno Stato membro e la Repubblica moldova che possano essere in vigore nel momento considerato per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale.

Art. 11


ARTICOLO 11


Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea

1. Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorita' o organi competenti nella materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano giusti, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le categorie di utenti. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, (Gestione del traffico aereo), gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non eccedono, il costo totale sostenuto dalle competenti autorita' o organi per fornire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza dell'aviazione civile all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso e' soggetto al pagamento di oneri sono forniti secondo criteri di efficienza ed economicita'. In ogni caso, tali oneri sono stabiliti ai vettori aerei dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni piu' favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti.
2. Ciascuna parte richiede consultazioni tra le autorita' o gli organi competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e i vettori aerei, e/o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e assicura che le autorita' o gli organi competenti per la riscossione e i vettori aerei, o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, si scambino reciprocamente le informazioni che risultino necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruita' di tali oneri, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna parte assicura che le autorita' o gli organi competenti per la riscossione degli oneri comunicano agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire alle autorita' di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima dell'effettuazione delle modifiche.
3. Nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all'articolo 23 (Composizione delle controversie e arbitrato) del presente accordo, nessuna parte e' reputata in situazione di inadempimento del presente articolo a meno che:
a) non abbia proceduto, entro tempi ragionevoli, a un riesame dell'onere di uso o della prassi oggetto del reclamo dell'altra parte; oppure
b) in esito a tale riesame, non abbia preso tutte le iniziative in suo potere per correggere un onere o una prassi che risulti in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 12


ARTICOLO 12


Fissazione dei prezzi

1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza.
2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati.
3. Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi.

Art. 13


ARTICOLO 13


Dati statistici

1. Ciascuna parte fornisce all'altra parte le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare l'andamento dei servizi aerei.
2. Le parti cooperano nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare l'andamento dei servizi aerei ai sensi del presente accordo.

Art. 14


ARTICOLO 14


Sicurezza aerea

1. Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nella parte C dell'allegato III del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito.
2. Le parti cooperano per garantire l'applicazione da parte della Repubblica moldova della legislazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine la Repubblica moldova partecipa in veste di osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
a) La transizione graduale della Repubblica moldova verso la completa applicazione della legislazione di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo e' soggetta a valutazioni effettuate dall'Unione europea in cooperazione con la Repubblica moldova. Se la Repubblica moldova ritiene che sia pienamente applicata la legislazione di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo, ne informa l'Unione europea al fine di procedere alla valutazione.
b) Una volta che la Repubblica moldova abbia pienamente applicato la legislazione di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo, il comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 22 (comitato misto) del presente accordo determina lo status e le condizioni di livello superiore a quelli di "osservatore"sopra citato alle quali la Repubblica moldova puo' partecipare alle attivita' dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
3. Le parti garantiscono che gli aeromobili registrati in una parte e sospettati di inadempimento delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti ad ispezioni a terra da parte delle competenti autorita' di tale altra parte, sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, intese a controllare tanto la validita' dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio quanto lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature.
4. Le autorita' competenti di una parte possono chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte.
5. Le autorita' competenti di una parte adottano tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che un aeromobile, un prodotto o un'operazione possano:
a) non soddisfare le norme minime stabilite in conformita' della convenzione o della normativa specificata nell'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso,
b) dare adito a gravi preoccupazioni - a seguito di un'ispezione di cui al paragrafo 3 del presente articolo - in merito alla non conformita' dell'aeromobile o del funzionamento dell'aeromobile con le norme minime stabilite in conformita' della convenzione o della normativa specificata nella parte C dell'allegato III del presente accordo, secondo il caso, o
c) dare adito a gravi preoccupazioni in merito all'assenza di un'effettiva manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformita' della convenzione o della normativa specificata all'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso.
6. Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 5 del presente articolo, le autorita' competenti di una parte ne informano sollecitamente le autorita' competenti dell'altra parte, giustificando la propria iniziativa.
7. Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo non vengano revocate anche se sia venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti puo' adire il comitato misto.

Art. 15


ARTICOLO 15


Sicurezza dell'aviazione civile

1. Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile dell'Unione europea specificata nella parte D dell'allegato III del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito.
2. La Repubblica moldova puo' essere oggetto di un'ispezione da parte della Commissione europea conformemente alla legislazione dell'Unione europea applicabile in materia di sicurezza dell'aviazione civile di cui all'allegato III del presente accordo.
Le parti stabiliscono il meccanismo necessario per lo scambio di informazioni sui risultati di tali ispezioni di sicurezza.
3. Essendo le garanzie di sicurezza degli aeromobili civili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi un presupposto indispensabile per il funzionamento dei servizi aerei internazionali, le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della convenzione, della Convenzione relativa ai reati e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione internazionale per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 1991, se e in quanto entrambe le parti sono parti di tali convenzioni nonche' di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono parti entrambe le parti.
4. Le parti si forniscono reciprocamente, a richiesta, tutta l'assistenza necessaria per contrastare tutte le minacce alla sicurezza dell'aviazione civile, compresa la prevenzione del sequestro illegale di aeromobili civili o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e delle infrastrutture per la navigazione aerea.
5. Nelle loro reciproche relazioni le parti contraenti agiscono in conformita' con le norme per la sicurezza dell'aviazione civile e, se e in quanto da loro applicate, con le pratiche raccomandate stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e indicate come accluse alla convenzione, se e in quanto tali misure di sicurezza sono applicabili alle parti. Entrambe le parti richiedono che gli operatori degli aeromobili figuranti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno la sede di attivita' principale o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio agiscano in conformita' con le suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile.
6. Entrambe le parti dispongono affinche', nel loro rispettivo territorio, vengano prese misure efficaci per proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita, tra cui a titolo esemplificativo controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, controlli dei bagagli da stiva, controlli di sicurezza delle merci e della posta prima dell'imbarco o del caricamento sull'aeromobile e controlli di sicurezza sulle forniture per l'aeromobile e per l'aeroporto e controllo dell'accesso all'area lato volo e alle zone sterili. Tali misure devono essere adeguate per affrontare un aumento delle minacce. Ciascuna parte conviene che i suoi vettori aerei possano essere tenuti ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile di cui al paragrafo 5 del presente articolo richieste dall'altra parte, all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio dell'altra parte.
7. Ciascuna parte prende inoltre favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte a una minaccia specifica. Tranne quando cio' non sia ragionevolmente possibile in una situazione di emergenza, ciascuna parte informa preventivamente l'altra parte delle eventuali misure speciali di sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo forniti nell'ambito del presente accordo. Ciascuna parte puo' richiedere la convocazione del comitato misto per discutere tali misure di sicurezza, come previsto all'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo.
8. Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le Parti contraenti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre rapidamente termine in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente.
9. Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta cio' sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche.
10. Se una parte ha ragionevoli motivi per ritenere che l'altra parte abbia disatteso le disposizioni in tema di sicurezza dell'aviazione civile previste dal presente articolo, tale parte richiede consultazioni immediate con l'altra parte.
11. Fatto salvo quanto disposto dell'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, se entro quindici giorni dalla data della richiesta non si perviene ad un accordo soddisfacente la parte richiedente e' legittimata a rigettare, a revocare, a limitare o a imporre il rispetto di determinate condizioni l'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' vettori aerei di tale altra parte.
12. Qualora giustificato da una minaccia immediata e straordinaria una parte puo' prendere provvedimenti urgenti prima della scadenza del termine di quindici giorni.
13. Qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 11 del presente articolo e' sospesa in seguito all'adempimento dell'altra parte a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 16


ARTICOLO 16


Gestione del traffico aereo

1. Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' alle disposizioni della normativa specificata nella parte B dell'allegato III del presente accordo, alle condizioni stabilite di seguito.
2. Le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo in vista dell'estensione del cielo unico europeo alla Repubblica moldova, e al fine di rafforzare le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle operazioni del traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare le capacita' di controllo del traffico aereo, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale. A tal fine la Repubblica moldova partecipa come osservatore al comitato per il cielo unico a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Spetta al comitato misto monitorare e agevolare la cooperazione nel settore della gestione del traffico aereo.
3. In vista di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori:
a) la Repubblica moldova adotta le misure necessarie ad adeguare le sue strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, in particolare garantendo che gli appositi organismi nazionali di controllo siano indipendenti almeno a livello funzionale dai prestatori di servizi di navigazione aerea; e
b) l'Unione europea associa la Repubblica moldova alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilita' cui ha dato origine il cielo unico europeo, particolarmente coinvolgendo sin dalle fasi iniziali la Repubblica moldova nel lavoro di istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo o istituendo un adeguato coordinamento sul SESAR.

Art. 17


ARTICOLO 17


Ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di sviluppo e attuazione della politica dell'aviazione. Le parti riconoscono che sono necessari interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente.
2. Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nella parte E dell'allegato III del presente accordo.
3. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attivita' di trasporto aereo sull'ambiente e per garantire che le eventuali misure adottate per attenuare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo e' interpretata come una limitazione della facolta' delle competenti autorita' di una parte di adottare tutte le misure adeguate a prevenire o altrimenti affrontare il problema degli impatti ambientali del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano conformi ai rispettivi diritti e obblighi previsti dal diritto internazionale e siano applicate senza distinzione di nazionalita'.

Art. 18


ARTICOLO 18


Protezione dei consumatori

Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nella parte G dell'allegato III del presente accordo.

Art. 19


ARTICOLO 19


Sistemi telematici di prenotazione

Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nella parte H dell'allegato III del presente accordo.

Art. 20


ARTICOLO 20


Aspetti sociali

Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nella parte F dell'allegato III del presente accordo.

Art. 21


ARTICOLO 21


Interpretazione e attuazione

1. Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
2. Ciascuna parte e' responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo e in particolare dei regolamenti e delle direttive in materia di trasporto aereo elencati nell'allegato III al presente accordo.
3. Ciascuna parte fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie e le presta tutta l'assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni alle disposizioni del presente accordo condotte dall'altra parte nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dal presente accordo.
4. Quando le parti contraenti agiscono in virtu' dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia un interesse sostanziale e che riguardano le autorita' o imprese dell'altra parte, le competenti autorita' dell'altra parte devono essere adeguatamente informate ed avere la possibilita' di presentare osservazioni prima che sia adottata una decisione definitiva.
5. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato III del presente accordo sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti dei trattati UE e agli atti adottati in applicazione di tali trattati, le disposizioni in parola sono interpretate, per l'attuazione e l'applicazione, conformemente alle sentenze e alle decisioni pertinenti della Corte di giustizia e della Commissione europea.

Art. 22


ARTICOLO 22


Comitato misto

1. E' istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti (in prosieguo "comitato misto"), responsabile dell'amministrazione e corretta attuazione del presente accordo. A tal fine il comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi espressamente previsti dal presente accordo.
2. Le decisioni del comitato misto sono adottate consensualmente e sono vincolanti per le parti. Esse sono applicate dalle parti conformemente alla propria regolamentazione.
3. Il comitato misto adotta mediante decisione il proprio regolamento interno.
4. Il comitato misto si riunisce qualora necessario. Ciascuna parte puo' chiedere la convocazione di una riunione.
5. Le parti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. Tale riunione del comitato inizia al piu' presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti.
6. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.
7. Se a giudizio di una delle parti una decisione del comitato misto non e' stata correttamente applicata dall'altra parte, la prima parte puo' chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il comitato misto non puo' risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta, la parte che ne ha fatto richiesta puo' adottare opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo.
8. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, se il comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta la questione, le parti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo.
9. Conformemente all'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.
10. Conformemente all'articolo 14 (Sicurezza aerea) del presente accordo, il comitato misto supervisiona il processo di cancellazione dal registro degli aeromobili immatricolati nella Repubblica moldova alla data della firma che non rispettano le norme internazionali di sicurezza aerea fissate in applicazione della convenzione. Il comitato misto supervisiona inoltre, durante la fase di transizione di cui all'allegato II del presente accordo, il processo di eliminazione degli aeromobili immatricolati nella Repubblica moldova alla data della firma del presente accordo, e utilizzati da operatori soggetti al controllo regolamentare della Repubblica moldova, privi di certificato di omologazione rilasciato conformemente alla legislazione applicabile dell'UE di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo al fine di pervenire alla riduzione progressiva del numero di aeromobili di cui al punto 7 dell'allegato II del presente accordo.
11. Il comitato misto sviluppa inoltre la cooperazione mediante:
a) il riesame delle condizioni di mercato relative ai servizi aerei contemplate dal presente accordo;
b) l'analisi e, nella misura del possibile, l'efficace soluzione delle questioni attinenti all'esercizio dell'attivita' che possono ostacolare, tra l'altro, l'accesso al mercato e il regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo, in quanto mezzi per garantire condizioni equivalenti di concorrenza, la convergenza normativa e la riduzione dei vincoli regolamentari per gli operatori commerciali;
c) la promozione di scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza e della sicurezza dell'aviazione civile, nel settore ambientale, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie), dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori;
d) l'esame periodico degli effetti sociali dell'accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell'occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime;
e) la valutazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso;
f) la definizione consensuale di proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento del presente accordo;
g) la valutazione e lo sviluppo di interventi di assistenza tecnica nei settori interessati dal presente accordo; e
h) il rafforzamento della cooperazione nei pertinenti consessi internazionali.

Art. 23


ARTICOLO 23


Risoluzione delle controversie e arbitrato

1. In caso di controversie in materia di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato misto, conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo.
2. Ciascuna parte puo' sottoporre qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, che non sia stato possibile risolvere conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, conformemente alla procedura stabilita di seguito:
a) ciascuna parte designa un arbitro entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte del collegio arbitrale, inviata dall'altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro e' designato dagli altri due arbitri entro altri sessanta giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti non ha designato un arbitro, o se non e' stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte puo' chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di designare, a seconda del caso, uno o piu' arbitri;
b) il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente del collegio arbitrale;
c) il collegio arbitrale fissa di comune accordo le proprie norme procedurali; e
d) fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti.
3. A richiesta di una delle parti il collegio arbitrale, puo' ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva del collegio.
4. Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti.
5. Se una delle parti non agisce conformemente ad una decisione del collegio arbitrale adottata ai sensi del presente articolo entro trenta giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte puo' limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo.

Art. 24


ARTICOLO 24


Misure di salvaguardia

1. Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare le misure di salvaguardia opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, in campo d'applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo.
3. La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre parti tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
4. Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.
5. Fatto salvo l'articolo 3 (Autorizzazione), lettera d), l'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni), paragrafo 1, lettera d) e gli articoli 14 (Sicurezza aerea) e 15 (Sicurezza dell'aviazione civile) del presente accordo, la parte interessata non puo' adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, salvo il caso in cui la procedura di consultazione di cui al paragrafo 4 si sia conclusa prima di tale scadenza.
6. La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
7. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo e' sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.

Art. 25


ARTICOLO 25


Relazioni con altri accordi

1. Le disposizioni del presenteaccordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi bilaterali esistenti in materia di servizi aerei fra la Repubblica moldova e gli Stati membri. E' tuttavia consentito l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro soggetti nazionali.
2. Le parti si consultano nell'ambito del comitato misto, su richiesta di una delle due, sull'opportunita' di una adesione della Repubblica moldova all'accordo ECAA.
3. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o applicano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che tratti materie disciplinate dal presente accordo, esse si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.

Art. 26


ARTICOLO 26


Modifiche

1. Se una delle parti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, notifica la propria decisione in tal senso al comitato misto.
2. Su proposta di una parte e conformemente a quanto disposto dal presente articolo, il comitato misto puo' decidere consensualmente di modificare gli allegati del presente accordo.
3. La modifica al presente accordo entra in vigore una volta completate le rispettive procedure interne di ciascuna parte.
4. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente la propria legislazione esistente riguardante il trasporto aereo o un settore connesso citato all'allegato III del presente accordo.
5. Qualora una delle parti intenda adottare nuove disposizioni legislative o modificare la propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo o in un settore connesso citato nell'allegato III del presente accordo, ne informa l'altra parte secondo modalita' adeguate e nella misura del possibile. A richiesta di una delle parti, si puo' procedere ad uno scambio di opinioni in seno al comitato misto.
6. Ciascuna parte informa regolarmente e tempestivamente l'altra parte in merito alle nuove disposizioni legislative adottate o alle modifiche apportate alla propria legislazione esistente nel settore del trasporto aereo o in un settore connesso citato nell'allegato III del presente accordo. Su richiesta di una qualsiasi delle parti il comitato misto procede, entro sessanta giorni a partire dalla data della richiesta, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo.
7. Successivamente allo scambio di opinioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il comitato misto:
a) adotta una decisione che modifichi l'allegato III del presente accordo per recepire, se necessario su di una base di reciprocita', la nuova legislazione o la modifica in questione;
b) adotta una decisione che abbia come effetto di considerare le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione conformi al presente accordo; oppure
c) raccomanda eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, volte a salvaguardare il regolare funzionamento del presente accordo.

Art. 27


ARTICOLO 27


Denuncia

Ciascuna parte puo' in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra parte, attraverso i canali diplomatici, della propria decisione di denunciare il presente accordo. Detto preavviso e' trasmesso simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA) in vigore un anno dopo la data della notifica scritta della denuncia, salvo che tale notifica sia ritirata di comune accordo tra le parti prima della scadenza di detto periodo.

Art. 28


ARTICOLO 28


Registrazione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il segretariato delle Nazioni Unite

Dopo l'entrata in vigore, il presente accordo e tutte relative modifiche sono registrati presso l'ICAO ed il segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 29


ARTICOLO 29


Applicazione provvisoria ed entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, la Repubblica moldova consegna al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la nota diplomatica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna alla Repubblica moldova la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo, conformemente alle loro procedure interne e/o alla loro legislazione nazionale secondo il caso, a decorrere dalla data della firma del presente accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addi' 26 giugno 2012, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo sui trasporti aerei

Art. 1


TRANSLATION


ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI

GLI STATI UNITI D'AMERICA ("gli Stati Uniti"),
da un lato;
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea ("gli Stati membri"),
e
L'UNIONE EUROPEA
d'altro lato;
L'ISLANDA,
d'altro lato; e
IL REGNO DI NORVEGIA (la "Norvegia")
d'altro lato;
DESIDERANDO promuovere un sistema internazionale dell'aviazione basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, con regolamentazioni e interventi governativi minimi;
DESIDERANDO ampliare le opportunita' del trasporto aereo internazionale, in particolare tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;
DESIDERANDO permettere alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi competitivi e servizi in mercati aperti;
DESIDERANDO provvedere affinche' tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle compagnie aeree, beneficino di un accordo liberalizzato;
DESIDERANDO assicurare il piu' elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell'aviazione civile;
PRENDENDO ATTO della convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;
AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'aviazione internazionale;
PRESO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

ARTICOLO 1


Definizione

Per "parte" si intendono gli Stati Uniti, l'Unione europea e i suoi Stati membri, Islanda o la Norvegia.

Art. 2


ARTICOLO 2


Applicazione dell'accordo sui trasporti aerei modificato
dal protocollo e dall'allegato del presente accordo

Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d'America e dalla Comunita' europea e dai suoi Stati membri il 25 e il 30 aprile 2007 ("l'accordo sui trasporti aerei"), modificato dal protocollo destinato a modificare raccordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010 "il protocollo"), incorporate per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l'allegalo del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'accordo in questione. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Art. 3


ARTICOLO 3


Denuncia o cessazione dell'applicazione provvisoria

1. Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per scritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'articolo 5.
Detto preavviso e' trasmesso simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Il presente accordo o l'applicazione provvisoria del presente accordo cessano alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione.
2. L'Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'articolo 5. Detto preavviso e' trasmesso simultaneamente all'ICAO. La denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo della parte che ha trasmesso il preavviso scritto, gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri, prima dello scadere del periodo in questione.
3. Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, all'Islanda o alla Norvegia di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo nei confronti dell'Islanda o della Norvegia. Copie del preavviso sono trasmesse simultaneamente alle altre due parti del presente accordo nonche' all'ICAO. La denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria nei confronti dell'Islanda o della Norvegia entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo degli Stati Uniti, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della parte che riceve il preavviso, prima dello scadere del periodo in questione.
4. Per quanto concerne le note diplomatiche di cui al presente articolo, quelle destinate all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi.
5. In deroga ad altre eventuali disposizioni del presente articolo, la denuncia dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.

Art. 4


ARTICOLO 4


Registrazione presso l'ICAO

Il presente accordo e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l'ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Art. 5


ARTICOLO 5


Applicazione provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma. Se l'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, e' denunciato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso o se cessa la sua applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 25 di tale accordo, o l'applicazione provvisoria dal protocollo ai sensi dell'articolo 9 del protocollo, l'applicazione provvisoria del presente accordo cessa nello stesso momento.

Art. 6


ARTICOLO 6


Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore all'ultima delle seguenti date:
1. la data di entrata in vigore dell'accordo sui trasporti aerei, 2. la data di entrata in vigore del protocollo, e
3. un mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Lussemburgo e Oslo, in quadruplice esemplare, rispettivamente il 16 e il 21 giugno 2011.

Accordo addizionale

Art. 1


ACCORDO ADDIZIONALE
FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, L'ISLANDA, D'ALTRO LATO, E IL REGNO DI NORVEGIA, D'ALTRO LATO, RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI FRA GLI STATI UNITI D'AMERICA, DA UN LATO,
L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, D'ALTRO LATO, L'ISLANDA, D'ALTRO LATO, E IL REGNO DI NORVEGIA, D'ALTRO LATO

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea ("gli Stati membri"),

e

L'UNIONE EUROPEA

da un lato;

L'ISLANDA,

d'altro lato;

e

IL REGNO DI NORVEGIA (la "Norvegia"),

d'altro lato;

RILEVANDO che la Commissione europea ha negoziato, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d'America conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissioni ad avviare i negoziati.
RILEVANDO che l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunita' europea e i suoi Stati membri ("l'accordo sui trasporti aerei") e' stato siglato il 2 marzo 2007, firmato a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington D.C. il 30 aprile 2007 e applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008,
RILEVANDO che l'accordo sui trasporti aerei e' stato modificato dal protocollo destinato a modificare l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e i suoi Stati membri ("il protocollo"), siglato il 25 marzo 2010 e firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010,
RILEVANDO che l'Islanda e la Norvegia, membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell'aviazione mediante l'accordo sullo Spazio economico europeo, hanno aderito all'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo mediante un accordo tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato ("l'accordo") alla stessa data, che integra l'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo,
RICONOSCENDO che e' necessario fissare le opportune procedure per decidere, se necessario. come adottare i provvedimenti ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 5 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo,
RICONOSCENDO che e' inoltre necessario fissare le opportune procedure per la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e nelle procedure di arbitrato di cui all'articolo 19 dell'accordo sul trasporto aereo modificato dal protocollo. Queste procedure dovrebbero garantire la cooperazione, il flusso di informazioni e la consultazione necessari prima delle riunioni del comitato misto, nonche' l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, comprese quelle relative alla sicurezza, alla protezione, alla concessione e alla revoca dei diritti di traffico e agli aiuti pubblici,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Comunicazione

Se l'Unione europea e i suoi Stati membri decidono di denunciare l'accordo ai sensi dell'articolo 3 dello stesso o di interromperne l'applicazione provvisoria, o di ritirare le notifiche a tal fine, prima di dare preavviso scritto agli Stati Uniti d'America mediante i canali diplomatici, la Commissione ne informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia. Allo stesso modo, l'Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una decisione analoga.

Art. 2


ARTICOLO 2


Sospensione dei diritti di traffico

La decisione di non consentire alle compagnie aeree dell'altra parte l'utilizzo di frequenze supplementari o l'accesso a nuovi mercati ai sensi dell'accordo e di notificarlo agli Stati Uniti d'America o convenire la revoca di tale decisione. presa a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, e' adottata, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimita' a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, e dall'Islanda e dalla Norvegia. Il presidente del Consiglio, agendo a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia notifica agli Stati Uniti d'America questa decisione.

Art. 3


ARTICOLO 3


Comitato misto

1. L'Unione europea, gli Stati membri, l'Islanda e la Norvegia sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri dell'Islanda e della Norvegia.
2. La posizione dell'Unione europea, degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia in seno al comitato misto e' presentata dalla Commissione, tranne per i settori nell'UE che sono di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso e' presentata dalla presidenza del Consiglio o dalla Commissione, dall'Islanda e dalla Norvegia, ove opportuno.
3. La posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare, in seno al comitato misto, sulle questioni che rientrano nell'ambito degli articoli 14 o 20 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo o su questioni che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici, e' adottata dalla Commissione d'intesa con l'Islanda e la Norvegia.
4. Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che rientrano nell'ambito di regolamenti e direttive recepiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare e' definita dall'Islanda e dalla Norvegia su proposta della Commissione.
5. Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che non rientrano nell'ambito di regolamenti e direttive recepiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare e' definita dall'Islanda e dalla Norvegia d'intesa con la Commissione.
6. La Commissione adotta opportuni provvedimenti per assicurare la piena partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alle riunioni di coordinamento, consultazione ed elaborazione di decisioni con gli Stati membri e l'accesso alle formazioni pertinenti in preparazione delle riunioni del comitato misto.

Art. 4


ARTICOLO 4


Arbitrato

1. La Commissione rappresenta l'Unione europea, gli Stati membri, l'Islanda e la Norvegia nelle procedure di arbitrato di cui all'articolo 19 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.
2. Qualora opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alla preparazione e al coordinamento delle procedure di arbitrato.
3. Se il Consiglio decide di sospendere i vantaggi a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, la decisione e' notificata all'Islanda e alla Norvegia. Allo stesso modo, l'Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una simile decisione.
4. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 19 dell'accordo sui trasporti aerei su materie che all'interno dell'UE sono di competenza dell'Unione e' decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri, nominati dal Consiglio, dell'Islanda e della Norvegia.

Art. 5


ARTICOLO 5


Scambio di informazioni

l. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d'America adottata a norma degli articoli 4 o 5 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale simile decisione adottata dagli Stati membri.
2. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.
3. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.

Art. 6


ARTICOLO 6


Sovvenzioni e aiuti pubblici

1. Se l'Islanda o la Norvegia ritengono che una sovvenzione o un aiuto pubblico in preparazione o gia' erogato da un soggetto statale nel territorio degli Stati Uniti d'America possa avere sulla concorrenza gli effetti negativi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, sottopone la questione all'attenzione della Commissione. Se uno Stato membro ha sottoposto una questione simile all'attenzione della Commissione, quest'ultima, analogamente, sottopone la questione all'attenzione dell'Islanda e della Norvegia.
2. La Commissione, l'Islanda e la Norvegia possono contattare il soggetto interessato o chiedere una riunione del comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.
3. La Commissione, l'Islanda e la Norvegia si informano prontamente a vicenda quando sono contattati dagli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

Art. 7


ARTICOLO 7


Denuncia o cessazione dell'applicazione provvisoria

1. Ciascuna parte puo' in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di aver deciso di denunciare il presente accordo addizionale o di porre fine alla relativa applicazione provvisoria. Il presente accordo addizionale termina o cessa di essere applicato in via provvisoria alla mezzanotte GMT sei mesi dopo il giorno della notifica scritta della denuncia o della interruzione dell'applicazione provvisoria, a meno che la notifica non sia ritirata con l'accordo delle parti prima dello scadere del periodo in questione.
2. In deroga ad altre eventuali disposizioni di cui al presente articolo qualora l'accordo sia denunciato o la relativa applicazione provvisoria sia interrotta, il presente accordo addizionale e' denunciato simultaneamente o cessa di essere applicato in via provvisoria.

Art. 8


ARTICOLO 8


Applicazione provvisoria

In attesa dell'entrata in vigore ai sensi dell'articolo 9, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo addizionale nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile dalla data della firma del presente accordo addizionale o dalla data di cui all'articolo 5 dell'accordo.

Art. 9


ARTICOLO 9


Entrata in vigore

li presente accordo addizionale entra in vigore alla data posteriore fra le due date seguenti: a) un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, oppure b) alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, se quest'ultima e' successiva.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo addizionale.
Fatto a Lussemburgo e Oslo, in triplice copia, rispettivamente il 16 e il 21 giugno 2011, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, norvegese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.


Parte di provvedimento in formato grafico

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato I


ALLEGATO I


SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE

1. Il presente allegato e' soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo.
2. Ciascuna parte contraente accorda ai vettori aerei dell'altra parte contraente i diritti di fornire servizi aerei sulle rotte specificate di seguito:
a) per i vettori aerei dell'Unione europea:
punti nell'Unione europea - uno o piu' punti intermedi nei paesi Euromed1, ECAA2 o paesi indicati nell'allegato III - uno o piu' punti in Israele;
b) per i vettori aerei di Israele:
punti in Israele - uno o piu' punti intermedi nei paesi Euromed, ECAA o paesi indicati nell'allegato III - uno o piu' punti nell'Unione europea.
3. I servizi operati conformemente al punto 2 del presente allegato devono avere come punto di partenza e di destinazione il territorio di Israele, per i vettori israeliani, e il territorio dell'Unione europea per i vettori dell'Unione europea.
4. I vettori aerei di entrambe le parti contraenti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro discrezione:
a) operare voli in una sola o nelle due direzioni;
b) combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile;
c) servire punti intermedi, come specificato al punto 2 del presente allegato, oltre a punti nei territori delle parti contraenti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine;
d) omettere scali in qualsiasi punto;
e) trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili ad un qualsiasi altro loro aeromobile in qualsiasi punto;
f) fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo, effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti contraenti;
g) trasportare traffico in transito attraverso il territorio dell'altra parte contraente; e
h) combinare il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine.
5. Ciascuna parte contraente accorda a ciascun vettore aereo la facolta' di determinare la frequenza e la capacita' del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti contraenti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarita' del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte contraente, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse con la tutela della salute o in applicazione dell'articolo 7del presente accordo.
6. I vettori aerei di ciascuna parte contraente possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purche' non esercitino i diritti della quinta liberta'.
7. In deroga alle altre disposizioni del presente allegato, il presente accordo non conferisce il diritto di effettuare servizi di trasporto aereo internazionale verso, da o attraverso il territorio di un paese terzo che non abbia relazioni diplomatiche con tutte le parti contraenti.

Allegato II


ALLEGATO II


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In deroga ai punti 2 e 3 del presente allegato, tutti i diritti, inclusi quelli di traffico, e condizioni piu' favorevoli gia' concessi in virtu' di accordi o intese bilaterali tra Israele e Stati membri dell'Unione europea in essere alla data della firma del presente accordo, restano di applicazione conformemente all'articolo 3 del presente accordo. Per quanto riguarda i vettori aerei, i diritti e le intese di cui trattasi possono essere mantenuti a beneficio di:
a) vettori aerei dell'Unione europea, purche' non vi sia una discriminazione nell'esecuzione di tali diritti o altri accordi esistenti tra vettori aerei dell'Unione europea sulla base della nazionalita';
b) vettori aerei dello Stato di Israele.
2. Per quanto riguarda i servizi merci e/o posta, effettuati separatamente o in combinazione, i vettori aerei di Israele e degli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare i diritti della terza e della quarta liberta' su rotte definite e sulla base delle seguenti disposizioni transitorie.
a) A decorrere dalla data di firma dell'accordo e unicamente per i servizi aerei di linea:
i. per ciascuna rotta, tranne quelle specificate nell'allegato V, i vettori aerei autorizzati possono operare il numero di frequenze settimanali disponibili nell'ambito dei rispettivi accordi o intese bilaterali applicabili o sette (7) frequenze settimanali a seconda di quale numero sia superiore; e
ii. nel caso delle rotte di cui all'allegato V, i vettori aerei autorizzati possono operare il numero di frequenze settimanali specificato in detto allegato.
A decorrere dalla data della firma del presente accordo, non vi saranno limiti ai numero di vettori aerei autorizzati per rotta per ciascuna delle parti contraenti.
b) A decorrere dal primo giorno della prima stagione aeronautica estiva IATA successiva alla data della firma del presente accordo, e unicamente per i servizi aerei di linea, i vettori aerei autorizzati possono operare:
i. per le rotte specificate nell'allegato V, parte A del presente accordo, tre (3) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali specificato nell'allegato V, parte A; e
ii. per qualsiasi altra rotta, incluse le rotte specificate nell'allegato V, parte B, sette (7) frequenze settimanali aggiuntive
rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera a), punti i. e ii.
c) A decorrere dal primo giorno della seconda stagione aeronautica estiva IATA successiva alla data della firma del presente accordo, e unicamente per i servizi aerei di linea, i vettori aerei autorizzati possono operare:
i. per le rotte specificate nell'allegato V, parte A, del presente accordo, tre (3) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera b), punto i; e
ii. per qualsiasi altra rotta, incluse le rotte specificate nell'allegato V, parte B, sette (7) frequenze settimanali aggiuntive
rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera b), punto ii.
d) Fatto salvo il successivo punto 4, a decorrere dal primo giorno della terza stagione aeronautica estiva IATA successiva alla data della firma del presente accordo, e unicamente per i servizi aerei di linea, i vettori aerei autorizzati possono operare:
i. per le rotte specificate nell'allegato V, parte A, del presente accordo, quattro (4) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera c), punto i; e
ii. per qualsiasi altra rotta, incluse le rotte specificate nell'allegato V, parte B, sette (7) frequenze settimanali aggiuntive
rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera c), punto ii.
e) A decorrere dal primo giorno della quarta stagione aeronautica estiva IATA successiva alla data della firma del presente accordo, e unicamente per i servizi aerei di linea, i vettori aerei autorizzati possono operare:
i. per le rotte specificate nell'allegato V, parte A, del presente accordo, quattro (4) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera d), punto i; e
ii. per qualsiasi altra rotta, incluse le rotte specificate nell'allegato V, parte B, sette (7) frequenze settimanali aggiuntive rispetto al numero di frequenze settimanali risultante dall'applicazione della precedente lettera d), punto ii.
f) A decorrere dal primo giorno della quinta stagione aeronautica estiva IATA successiva alla data della firma del presente accordo, si applicano le disposizioni dell'allegato I e i vettori aerei delle parti contraenti possono esercitare liberamente i diritti della terza e quarta liberta' sulle rotte specificate senza alcuna limitazione quanto alla capacita', le frequenze settimanali o la regolarita' del servizio.
3. Per quanto riguarda i servizi aerei non di linea:
a) dalla data della firma del presente accordo, i servizi aerei non di linea continuano a essere soggetti all'approvazione delle autorita' competenti delle parti contraenti, che prenderanno in considerazione favorevolmente tale richiesta, e
b) a decorrere dalla data di cui al precedente punto 2, lettera f), si applicano le disposizioni dell'allegato I e i vettori aerei delle parti contraenti possono esercitare liberamente i diritti della terza e quarta liberta' sulle rotte specificate senza alcuna limitazione quanto alla capacita', le frequenze settimanali, il numero di vettori aerei autorizzati o la regolarita' del servizio.
4. Anteriormente alla data di cui al punto 2, lettera d), del presente allegato, il comitato misto si riunisce per riesaminare l'attuazione del presente accordo e verificare l'impatto commerciale delle prime due fasi del periodo transitorio di cui al presente allegato. Sulla base di tale verifica, e fatte salve le sue competenze a norma dell'articolo 22 del presente accordo, il comitato misto puo' decidere per consenso:
a) di ritardare per un periodo di tempo concordato, ma non superiore a due anni, l'attuazione del punto 2, lettere d), e) e f), su determinate rotte, qualora la verifica di cui sopra rilevi che le restrizioni imposte ai servizi aerei di linea sono state aggirate mediante l'offerta di servizi aerei non di linea o constati un sostanziale squilibrio del volume di traffico trasportato dai vettori aerei delle parti contraenti che potrebbe mettere a rischio il mantenimento dei servizi aerei; oppure
b) di aumentare il numero delle frequenze aggiuntive di cui ai punti 2.d) i. e 2.e) i.
Qualora non sia possibile trovare un accordo in sede di comitato misto, una parte contraente puo' adottare opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 24 del presente accordo.
5. L'attuazione e l'applicazione da parte di Israele delle norme e requisiti regolamentari contenuti nella legislazione dell'Unione europea in materia di trasporto aereo, di cui all'allegato IV, sono convalidate da una decisione del comitato misto sulla base di una valutazione dell'Unione europea. Tale valutazione deve essere effettuata nella prima delle due date riportate di seguito: i) la data in cui Israele comunica al comitato misto di aver completato la procedura di armonizzazione sulla base dell'allegato IV del presente regolamento, oppure ii) tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
6. In deroga alle disposizioni dell'allegato I, e fatto salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente accordo e il
punto 1 del presente allegato, fino al momento dell'adozione della decisione di cui al punto 5 del presente allegato, i vettori aerei delle parti contraenti non hanno il diritto di esercitare i diritti della quinta liberta', incluso tra punti all'interno dell'Unione europea, quando operano i servizi concordati su rotte specificate.

Allegato III


ALLEGATO III


ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 4 E 8 DELL'ACCORDO E ALL'ALLEGATO I

1. La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
2. Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
3. Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
4. La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto
aereo fra la Comunita europea e la Confederazione svizzera).

Allegato IV


ALLEGATO IV


NORME RELATIVE ALL'AVIAZIONE CIVILE

L'applicazione di norme e requisiti regolamentari equivalenti a quelli contenuti nella legislazione dell'Unione europea, di cui al presente accordo, avviene sulla base degli atti legislativi riportati di seguito. Laddove necessario sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti. Le norme e requisiti regolamentari equivalenti sono applicabili in conformita' dell'allegato VI, salvo se altrimenti specificato nel presente allegato o nell'allegato II sulle disposizioni transitorie.
A. SICUREZZA DELL'AVIAZIONE
A.1 Elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo
Quanto prima possibile Israele deve adottare misure corrispondenti a quelle adottate dagli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'elenco di vettori aerei soggetti a un divieto operativo per motivi di sicurezza.
Le misure in tal senso devono essere adottate sulla base delle norme pertinenti relative all'istituzione e alla pubblicazione dell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo e dei requisiti sulle informazioni da fornire ai passeggeri aerei in materia di identita' dei vettori aerei che operano il volo su cui essi viaggeranno, sulla base dei seguenti atti legislativi dell'UE:
N. 2111/2005
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identita' del vettore aereo effettivo e che abroga l' articolo 9 della direttiva 2004/36/CE
Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 13 e allegato
N. 473/2006
Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C
N. 474/2006
Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
modificato periodicamente da regolamenti della Commissione.
Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 3 e allegati A e B
Qualora una misura sia fonte di gravi preoccupazioni per Israele, tale Stato puo' sospenderne l'applicazione e adire il comitato misto a norma dell'articolo 22, paragrafo 11, lettera f), del presente accordo.
A.2 Inchieste relative a incidenti e inconvenienti e segnalazione di eventi
A.2.1: N. 996/2010
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di
incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE
Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 5, da 8 a 18, paragrafo 2, da 20 a 21, 23, allegato
A.2.2: N. 2003/42
Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003 , relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile
Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 6 e da 8 a 9
B. GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
REGOLAMENTI DI BASE
Sezione A:
B.1: N. 549/2004
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro")
Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafi da 1 a 3, articolo 2, articolo 4, paragrafi da 1 a 4, articoli 9 e 10, articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, lettere b) e d), 4, 5 e 6, articolo 13
B.2: N. 550/2004
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi")
Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, 5 e 6, articolo 4, articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5, 7, articolo 8,
paragrafi 1, 3 e 4, articoli 9, 10 e 11, articolo 12 paragrafi da 1 a 4, articolo 18, paragrafi 1 e 2, allegato II.
B.3: N. 551/2004
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello
spazio aereo e del cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo")
Disposizioni pertinenti: articolo 1, articolo 3 bis, articolo 4, articolo 6, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7, articolo 7, paragrafi 1
e 3, articolo 8
B.4: N. 552/2004
Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilita'")
Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 6 bis, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, allegati da I a V
Regolamenti da n. 549/2004 a 552/2004 , modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE)
n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare le prestazioni e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo
B.5: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio , il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE quale modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE
Disposizioni pertinenti: articolo 3, articolo 8 ter, paragrafi da 1 a 3, 5 e 6, articolo 8 quater, paragrafi da 1 a 10, allegato V ter
Sezione B:
B.2: N. 550/2004
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi")
Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafo 3, articolo 7, paragrafi 6 e 8, articolo 8, paragrafi 2 e 5, articolo 9 bis, paragrafi da 1 a 5, articolo 13
B.3: N. 551/2004
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello
spazio aereo e del cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo")
Disposizioni pertinenti: articolo 3 e articolo 6, paragrafo 6 Regolamenti da n. 549/2004 a 552/2004 , modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare le prestazioni e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo
B.5: regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio , il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE quale modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE
Disposizioni pertinenti: articolo 8 ter, paragrafo 4, articolo 8 quater, paragrafo 10, allegato V ter, punto 4
MISURE DI ESECUZIONE
Gli atti legislativi di seguito specificati sono applicabili e pertinenti salvo se diversamente specificato nell'allegato VI in relazione alle norme e requisiti regolamentari equivalenti relativi ai "regolamenti di base":
regolamento quadro (CE) n. 549/200
- Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio
2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di
servizi di navigazione aerea
Fornitura di servizi (regolamento (CE) n. 550/2004)
- Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio
2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005
Spazio aereo (regolamento (CE) n. 551/2004)
- Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo
- Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista
- Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre
2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo
Interoperabilita' (regolamento (CE) n. 552/2004)
- Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio
2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/201
- Regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre
2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto
riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, punto
- Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualita' dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo
- Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione del 30 marzo 2009 che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europe
- Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno
2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo
- Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo
- Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo
Requisiti ATM/ANS derivanti dal regolamento 216/2008 , quale modificato dal regolamento n. 1108/200
- Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto
2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consigli
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione,
del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella
gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/201
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione,
del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la
fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010
C. AMBIENTE
C.1: N. 2002/30
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. Modificata o adeguata dall'Atto di adesione del 2003 e dall'Atto di adesione del 2005
Disposizioni pertinenti: articoli da 3 a 5, articolo 7, articoli da 9 a 10, articolo 11, paragrafo 2, articolo 12, allegato II, punti da 1 a 3
C.2: N. 2006/93
Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)
Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 3 e 5
D. RESPONSABILITA' DEL VETTORE AEREO
D.1: N. 2027/97
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti
quale modificato da:
- regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE)
n. 2027/97
Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a g), articoli da 3 a 6
E. DIRITTI DEI CONSUMATORI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
E.1: N. 90/314
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990 , concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"
Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 4, paragrafo 2, articolo 4, paragrafi da 4 a 7, articoli 5 e 6
E.2: N. 95/46
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 , relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati
Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 34
E.3: N. 261/2004
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 16
E.4: N. 1107/2006
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafo 1, articoli da 2 a 16 e allegati I e II
F. ASPETTI SOCIALI
F.1: N. 2000/79
Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)
Disposizioni pertinenti: punto 1, paragrafo 1 e punti da 2 a 9 dell'allegato

Allegato V


ALLEGATO V


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI


ALLEGATO VI


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I


ALLEGATO I


SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE

1. Ciascuna parte accorda ai vettori aerei dell'altra parte i diritti di fornire servizi di trasporto aereo sulle rotte specificate di seguito:
a) per i vettori aerei dell'Unione europea: qualsiasi punto nell'Unione europea - punti intermedi nei territori dei paesi partner della politica europea di vicinato , paesi ECAA o paesi indicati nell'allegato IV - qualsiasi punto nella Repubblica moldova - punti situati oltre;
b) per i vettori della Repubblica moldova: qualsiasi punto nella Repubblica moldova - punti intermedi nei territori dei paesi partner della politica europea di vicinato, paesi ECAA o paesi indicati nell'allegato IV - qualsiasi punto nell'Unione europea.
2. I servizi operati conformemente al punto 1 del presente allegato devono avere come punto di partenza e di destinazione il territorio della Repubblica moldova, per i vettori della Repubblica moldova, e il territorio dell'Unione europea per i vettori dell'Unione europea.
3. I vettori aerei di entrambe le parti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro discrezione:
a) operare voli in una sola o nelle due direzioni;
b) combinare numeri di volo diversi relativamente ad un'unica operazione di trasporto aereo;
c) servire punti intermedi e punti situati oltre, come precisato al paragrafo 1 del presente allegato, nonche' punti nei territori delle parti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine;
d) omettere scali in qualsiasi punto;
e) trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili ad un qualsiasi altro suo aeromobile in qualsiasi punto;
f) effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti;
g) trasportare traffico in transito attraverso il territorio dell'altra parte; e
h) combinare il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine.
4. Ciascuna parte accorda a ciascun vettore aereo la facolta' di determinare la frequenza e la capacita' del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti contraenti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarita' del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse alla tutela della salute o in applicazione dell'articolo 8 (Contesto concorrenziale) del presente accordo.
5. I vettori aerei di ciascuna parte possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purche' non esercitino i diritti della quinta liberta'.
6. Il presente allegato e' soggetto alle disposizioni transitorie di cui al punto 2 dell'allegato II al presente accordo e all'estensione dei diritti in esso previsti.

Allegato II


ALLEGATO II


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'attuazione e l'applicazione da parte della Repubblica moldova di tutte le disposizioni della legislazione dell'Unione europea relativa al trasporto aereo indicate nell'allegato III del presente accordo, ad eccezione della legislazione in materia di sicurezza dell'aviazione civile di cui alla parte D dell'allegato III del presente accordo, sono soggette a una valutazione sotto la responsabilita' dell'Unione europea che deve essere convalidata da una decisione del comitato misto. Tale valutazione deve essere effettuata al piu' tardi entro due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato I del presente accordo, i servizi concordati e le rotte specificate nel presente accordo non includono, fino al momento dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 del presente allegato II all'accordo, il diritto, per i vettori aerei di entrambe le parti, di esercitare diritti di quinta liberta' diversi da quelli gia' concessi in virtu' di accordi bilaterali fra la Repubblica moldova e gli Stati membri dell'Unione europea, compresi i vettori aerei della Repubblica moldova tra punti all'interno del territorio dell'Unione europea.
Una volta adottata la decisione di cui al punto 1 del presente allegato II, vettori aerei di entrambe le parti saranno abilitati a esercitare i diritti di quinta liberta', compresi i vettori aerei della Repubblica moldova tra punti all'interno del territorio dell'Unione europea.
3 L'attuazione della legislazione in materia di sicurezza dell'aviazione civile da parte della Repubblica moldova e' soggetta a una valutazione sotto la responsabilita' dell'Unione europea che deve essere convalidata da una decisione del comitato misto. Tale valutazione deve essere effettuata al piu' tardi entro tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Nel frattempo, la Repubblica moldova applica il doc. 30 della ECAC.
4. Alla fine del periodo transitorio, la parte confidenziale della legislazione in materia di sicurezza come disposto nell'allegato III, parte D del presente accordo e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Repubblica moldova, su riserva di un accordo sullo scambio di informazioni sensibili in materia di sicurezza, in particolare di informazioni classificate dell'UE.
5 La transizione graduale della Repubblica moldova verso la completa applicazione della legislazione dell'Unione europea relativa al trasporto aereo di cui all'allegato III del presente accordo puo' essere oggetto di regolari valutazioni, effettuate dall'Unione europea in cooperazione con la Repubblica moldova.
6. A decorrere dalla data della decisione di cui al punto 1 del presente allegato, la Repubblica moldova e' tenuta ad applicare norme sul rilascio delle licenze di esercizio sostanzialmente equivalenti a quelle riportate al capo II del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita'. Le disposizioni dell'articolo 4 (Riconoscimento reciproco di dichiarazioni regolamentari relative all'idoneita', alla proprieta' e al controllo del vettore aereo) del presente accordo relative al reciproco riconoscimento delle dichiarazioni di idoneita' e/o di cittadinanza fatte dalle autorita' competenti della Repubblica moldova sono applicate dalle competenti autorita' dell'UE una volta ricevuta conferma da parte del comitato misto della completa applicazione da parte della Repubblica moldova di dette licenze di esercizio.
7. Fatta salva una decisione adottata nell'ambito del comitato misto o dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia), gli aeromobili immatricolati alla data della firma nel registro della Repubblica moldova e utilizzati da operatori sotto il controllo regolamentare della Repubblica moldova privi di certificato di omologazione rilasciato conformemente alla legislazione applicabile dell'UE di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo puo' essere gestita sotto la responsabilita' delle autorita' competenti moldave in conformita' con i requisiti nazionali di sicurezza applicabili della Repubblica moldova fino alla data seguente:
a) 1° gennaio 2017 per determinati aeromobili impegnati unicamente in operazioni di trasporto merci;
b) 31 dicembre 2022 per determinati elicotteri impegnati in operazioni di ricerca e soccorso, lavoro aereo, formazione, emergenza, aviazione agricola, voli umanitari, conformemente ai certificati operativi dei rispettivi vettori,
a condizione che gli aeromobili siano conformi alle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della convenzione. Tali aeromobili non beneficiano di alcun diritto concesso nell'ambito del presente accordo e non operano su rotte in partenza, a destinazione o all'interno dell'Unione europea.
Durante la fase di transizione suddetta, il numero di aeromobili presenti nel registro della Repubblica moldova privi di certificato di omologazione rilasciato conformemente alla legislazione applicabile dell'UE non e' superiore a 53 fino al 1° gennaio 2017, non e' superiore a 36 dopo tale data ed e' completamente azzerato entro il 31 dicembre 2022.

Allegato III


ALLEGATO III


(Periodicamente aggiornato)


NORME APPLICABILI ALL'AVIAZIONE CIVILE

Le "disposizioni applicabili" degli atti seguenti sono applicabili conformemente al presente accordo salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell'allegato II dell'accordo (disposizioni transitorie). Laddove necessario, gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.
A. Accesso al mercato e questioni connesse
N. 95/93
Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita'
modificata dai seguenti documenti:
- regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita'
- regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita'
- regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita'
- regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita'
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12, 14 e 14 bis, paragrafo 2
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve essere inteso come "il comitato misto".
N. 96/67
Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996 , relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 25 e allegato
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, il termine "Stati membri" deve essere inteso come "Stati membri dell'Unione europea".
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve essere inteso come "il comitato misto".
N. 785/2004
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 e articolo 10, paragrafo 2
N. 2009/12
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 , concernente i diritti aeroportuali
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12
B. Gestione del traffico aereo
N. 549/2004
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro")
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, articolo 6 e articoli da 9 a 14
N. 550/2004
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi")
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19 e allegati I e II
N. 551/2004
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo")
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11
N. 552/2004
Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilita'")
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a V
N. 2150/2005
Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo
N. 730/2006
Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista
N. 1794/2006
Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea
N. 1033/2006
Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo
N. 1032/2006
Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo
N. 219/2007
Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)
Disposizioni applicabili: articolo 1, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, articoli 2 e 3, articolo 4, paragrafo 1, e allegato
N. 633/2007
Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7, la seconda e la terza frase dell'articolo 8, e allegati da I a IV
N. 1265/2007
Regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati I e IV
N. 482/2008
Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati I e II
N. 1361/2008
Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 (tranne l'articolo 1, paragrafo 6), l'Allegato (tranne i punti 11 e 12).
N. 29/2009
Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e VII
N. 30/2009
Regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 2 e allegato
N. 262/2009
Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13 e allegati I e III
N. 1070/2009
Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 4.
N. 1108/2009
Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE
N. 73/2010
Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualita' dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo
N. 255/2010
Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo
N. 691/2010
Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea
N. 929/2010
Regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, punto 1
N. 1191/2010
Regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea
Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014 (2011/121/UE).
N. 176/2011
Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo
N. 283/2011
Regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7
Decisione della Commissione del 20.5.2011 sulle esenzioni ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo
N. 677/2011
Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010
Decisione della Commissione C(2011) 4130 definitiva, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo
N. 805/2011
Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio N. 1034/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011 sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010
N. 1035/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010
C. Sicurezza dell'aviazione civile
N. 3922/91
Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile
modificata dai seguenti documenti:
- regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione, del 13 novembre 1996, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3922/91;
- regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile;
- Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile
- regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile;
- regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili;
- regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili;
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10, da 12 a 13, a eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 2 (seconda frase), allegati da I a III.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, il termine "Stati membri" deve essere inteso come "Stati membri dell'Unione europea".
N. 216/2008
Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio , il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 68 ad eccezione dell'articolo 65, dell'articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 69, paragrafo 4, degli allegati da I a VI
modificata dai seguenti documenti:
Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio , il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3, tranne gli articoli 8 bis, paragrafo 5, 8 ter, paragrafo 6 e 8 quater, paragrafo 10, inseriti dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1108/2009, e allegato
N. 996/2010
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE
N. 2003/42 Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003 , relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II
N. 1321/2007
Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalita' per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformita' della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4
N. 1330/2007
Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalita' per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all' articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati I e II
N. 1702/2003
Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
modificata dai seguenti documenti:
- regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
- regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro puo' emettere approvazioni di durata limitata
- regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze
- regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
- regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validita' di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003
- regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che modifica l'appendice II dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell'aeronavigabilita' (modulo AESA 15a)
- regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
Nota: Corretto dalle rettifiche al regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 336 del 18.12.2009 e GU L 58 del 9.3.2010, pag. 23)
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegato. I periodi di transizione di cui al presente regolamento sono stabiliti dal comitato misto.
N. 2042/2003
Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
modificata dai seguenti documenti:
- regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III
- regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
- regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
- regolamento (CE) n. 127/2010 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e IV
N. 104/2004
Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato
N. 593/2007
Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea
modificata dai seguenti documenti:
Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12, articolo 14, paragrafo 2 e allegato
N. 736/2006
Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18
N. 768/2006
Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5
N. 2111/2005
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identita' del vettore aereo effettivo e che abroga l' articolo 9 della direttiva 2004/36/CE
Disposizioni applicabili: articoli 1-13, allegato
Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C
Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3 e allegati A e B
D. Sicurezza aerea
Regolamento quadro
N. 300/2008
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18, articolo 21, allegato
Regolamento integrativo
N. 272/2009
Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
modificata dai seguenti documenti:
- regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile in merito alla graduale introduzione di controlli su liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'Unione europea
N. 1254/2009
Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative N. 18/2010
Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualita' nel settore della sicurezza dell'aviazione civile
Regolamento di applicazione
N. 72/2010
Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile
N. 185/2010
Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile
modificata dai seguenti documenti:
- regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile
- regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile
- regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione, del 30 giugno 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile
- regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione del 3 novembre 2010 recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile
- regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile
Decisione 2010/774/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (necessita' di conoscere le norme sulla sicurezza dell'aviazione civile)
modificata dai seguenti documenti:
- decisione 2010/2604/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (protezione delle forniture di LAG e STEB)
- decisione 2010/3572/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (cani antiesplosivo)
- decisione 2010/9139/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (rilevamento di metalli nelle merci)
E. Ambiente
N. 2006/93
Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e II
N. 2002/30
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002 , che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
Modificata o adeguata dall'Atto di adesione del 2003 e dall'Atto di adesione del 2005
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e II
N. 2002/49
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 , - Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati I e VI
F. Aspetti sociali
N. 2000/79
Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 , relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)
Disposizioni applicabili: articoli da 2 a 3 e allegato
N. 2003/88
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 , concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19, articoli da 21 a 24 e articoli da 26 a 29
G. Protezione dei consumatori
N. 90/314
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990 , concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10
N. 95/46
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 , relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 34
N. 2027/97
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti come modificato da:
- regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8
N. 261/2004
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17
N. 1107/2006
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 e allegati I e II
H. Normativa in altri settori
N. 80/2009
Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio
Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18 e allegati I e II

Allegato IV


ALLEGATO IV


Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 3 e 4 e all'Allegato I
1. La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
2. il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
3. il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
4. la Confederazione elvetica (ai sensi dell'accordo fra la Comunita' europea e la Confederazione elvetica).

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato


ALLEGATO


Disposizioni specifiche in relazione all'Islanda e alla Norvegia

Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, modificate come segue, si applicano a tutte le parti del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli i membri ai sensi dell'accordo in questione, con riserva di quanto segue:
L'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, recita quanto segue:
""territorio", nel caso degli Stati Uniti, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne ed il mare territoriale sotto la loro sovranita' o giurisdizione e, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale cui si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo e alle condizioni sancite da tale accordo e da ogni strumento che dovesse succedergli, ad eccezione delle aree territoriali e delle acque interne sotto la sovranita' o la giurisdizione del principato del Liechtenstein; resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranita' sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltro sospesa l'applicazione delle misure dell'Unione europea in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; e"
2. gli articoli da 23 a 26 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo non si applicano all'Islanda e alla Norvegia.
3. Gli articoli 9 e 10 del protocollo non si applicano all'Islanda e alla Norvegia.
4. All'allegato 1, sezione 1, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, sono aggiunte le lettere seguenti:
"w) Islanda: accordo sui trasporti aerei, firmato a Washington il 14 giugno 1995; modificato il 1° marzo 2002 mediante scambio di note; modificato il 14 agosto 2006 e il 9 marzo 2007, mediante scambio di note;
x) Regno di Norvegia: accordo relativo ai servizi di trasporto aereo effettuato mediante scambio di note a Washington il 6 ottobre 1945; modificato il 6 agosto 1954 mediante scambio di note; modificato il 16 giugno 1995 mediante scambio di note."
La sezione 2 dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, e' modificata come segue;
"In deroga alla sezione 1 del presente allegato, per le zone che non rientrano nella definizione di "territorio" di cui all'articolo 1 del presente accordo, gli accordi di cui alle lettere e) (Danimarca - Stati Uniti), g) (Francia - Stati Uniti), v) (Regno Unito - Stati Uniti) e x) (Norvegia - Stati Uniti) della suddetta sezione continuano ad applicarsi in conformita' delle rispettive disposizioni."
La sezione 3 dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, recita quanto segue:
"In deroga all'articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, a Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica del Portogallo, nella Repubblica slovacca, in Islanda e nel Regno di Norvegia."
7. All'articolo 3 dell'allegato 2 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, e' aggiunta la frase seguente:
"Per l'Islanda e la Norvegia il termine comprende, tra l'altro, gli articoli 53,54 e 55 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i regolamenti dell'Unione europea attuativi degli articoli 101, 102 e 105 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea integrati nell'accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' ogni loro successiva modifica."
8. L'articolo 21, paragrafo 4, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, si applica all'Islanda e alla Norvegia nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentali pertinenti dell'Unione europea sono integrate nell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente agli adeguamenti ivi stabiliti. L'Islanda o la Norvegia possono valersi dei diritti previsti dall'articolo 21, paragrafo 4, lettere a) e b), dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, solo se riguardo all'imposizione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore l'Islanda o la Norvegia rispettivamente sono soggette, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell'Unione europea integrate nell'accordo sullo Spazio economico europeo, a una supervisione paragonabile a quella di cui all'articolo 21, paragrafo 4, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo.

DICHIARAZIONE COMUNE

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia hanno confermato che il testo dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri dall'altro, l'Islanda, da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro ("l'accordo") deve essere autenticato in altre lingue, secondo le modalita' previste, sia mediante uno scambio di lettere prima della sua firma, sia con decisione del comitato misto dopo la firma.
La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo.


Parte di provvedimento in formato grafico