Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. (17G00118)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 338 del codice penale
1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;
«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' , come modificato dalla presente legge:
«Art. 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).
- Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorita' costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.».
Art. 2.
Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale
1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale».
«a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' , come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall' ;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall' ;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall' ;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall' ;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall' ;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all' e ;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' , o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 , primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del , salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all' ;
e-bis) delitti di furto previsti dall' , salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all' ;
f) delitto di rapina previsto dall' e di estorsione previsto dall' ;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del ;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' ;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con , salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall' [della associazione di tipo mafioso prevista dall' ], delle associazioni di carattere militare previste dall' , delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli e , delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' ;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall' ;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall' e dall' ;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall' e , se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall' ;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al , e successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall' e .
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
Art. 3.
Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale
1. Dopo l'articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla meta' se la condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».
«Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla meta' se la condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».
Art. 4.
Modifica all'articolo 393-bis del codice penale
1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: «338, 339,» e' inserita la seguente: «339-bis,».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 393-bis (Causa di non punibilita'). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.».
Art. 5.
Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 90 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83). - Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico.
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».
Art. 6.
Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali
1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;
b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;
c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalita', con particolare riferimento verso le giovani generazioni.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando