Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. (17G00099)
Art. 7
Art. 7.
Protezione dei testimoni
1. Le Autorita' competenti delle Parti cooperano, in base al diritto nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari (qui di seguito «persone da proteggere»). La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonche' alla loro accoglienza e assistenza.
2. Un'intesa ad hoc tra le Autorita' competenti delle Parti disciplinera' in ogni singolo caso le modalita' della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di persone da proteggere.
3. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione della Parte richiedente non sono ammesse nel programma di protezione della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone si applica il diritto della Parte richiesta.
4. La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle spese delle altre misure di cui la Parte richiedente ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta si fa carico degli oneri dell'impiego del personale impegnato nell'attivita' di protezione. Le indicazioni previste dal presente comma saranno definite attraverso un'intesa ad hoc tra le Autorita' competenti delle Parti.
5. La Parte richiesta puo' porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente in un tempo ragionevole e per iscritto. In tali casi la Parte richiedente e' tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.
6. La denuncia del presente Accordo non pregiudica la validita' dell'ammissione delle persone sottoposte a protezione in entrambe le Parti sulla base di una decisione assunta prima della denuncia dell'Accordo.