Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062)
Art. 22.
Disposizioni di adeguamento
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.
Note all' , reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' .».
- Il , reca: «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell' e .».