Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)
Art. 1.
Art. 2.
Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
Art. 3.
Art. 4.
Trasparenza dei dati
Art. 5.
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 9.
Art. 10.
Obbligo di assicurazione
Art. 11.
Estensione della garanzia assicurativa
Art. 12.
Azione diretta del soggetto danneggiato
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Clausola di salvaguardia
Art. 18.
Clausola di invarianza finanziaria