Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. (17G00019)
Art. 7
Art. 7.
Risarcimento dei danni
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati a terzi nello svolgimento, o in connessione con, attivita' condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno.