Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (16G00251)
Art. 21.
Sostanze ammesse
1. E' consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.