Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. (16G00229)
Art. 7
Art. 7.
Possibilita' di rifiutare una richiesta
1. L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare di prestare la propria assistenza se:
a) la richiesta non e' conforme al presente Accordo;
b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'; oppure
c) la divulgazione delle informazioni richieste e' contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata.
Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Le informazioni di cui al paragrafo 4 dell'art. 5 non costituiscono un siffatto segreto o processo per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:
a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o
b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.
4. Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta e' oggetto di controversia.
5. La Parte interpellata non e' obbligata ad acquisire e fornire informazioni che, nel caso in cui le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, detta Parte non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o alla propria normale prassi amministrativa.
6. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto ad un nazionale o a un cittadino della Parte richiedente nelle stesse circostanze.