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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. (16G00228)

Art. 7


Articolo 7.

1. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione o all'impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L'utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinate in conformita' alle norme nazionali.
2. L'Ammistrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all'Amministrazione doganale richiedente i documenti utili relativi all'informazione computerizzata precedentemente trasmessa.