Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. (16G00225)
Art. 13
Articolo 13
Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi sono imponibili nell'altro Stato contraente se,
a) l'alienante in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono tale alienazione possedeva, direttamente o indirettamente, azioni, interessi o altri diritti analoghi che rappresentano il 20 per cento o piu' del capitale di una societa' che e' un residente dell'altro Stato contraente, o
b) in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono l'alienazione, azioni, interessi o altri diritti analoghi derivavano piu' del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, secondo la definizione di cui all'articolo 6, situati in detto altro Stato.
Ogni altro utile che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi e' imponibile anche nell'altro Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 16 per cento dell'ammontare dell'utile.
Nonostante ogni altra disposizione del presente paragrafo, gli utili ricavati da un fondo pensione che e' un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi sono imponibili soltanto in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.