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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Citta' di Panama il 30 dicembre 2010. (16G00221)

Art. 2


Articolo 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Italia:
1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l'imposta sul reddito delle societa';
3. l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
b) in Panama:
1. l'impuesto sobre la recita di cui al Codigo Fiscal, Libro IV, Titulo I, e relativi decreti e regolamenti
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta panamense»).
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che sono applicabili alla data della firma della Convenzione, o successivamente ad essa, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.