Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015. (16G00201)
Art. 2
Art. 2.
Giurisdizione
Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorita' o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.